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DECRETO LEGISLATIVO 18 gennaio 2000, n. 9

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 463, e n. 466, in materia, rispettivamente, di utilizzazione di procedure telematiche per la semplificazione degli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari e di ulteriori interventi di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/2/2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2001)
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Testo in vigore dal: 22-2-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 3, comma 134, lettera g), della legge 23 dicembre
1996,  n.  662, come sostituita dall'articolo 7, comma 5, della legge
23 dicembre   1998,   n.   448,   recante   delega   al  Governo  per
l'utilizzazione  di  procedure  telematiche per gli adempimenti degli
uffici  finanziari  al  fine  di  semplificare  e  unificare tutte le
operazioni  di  competenza  in  materia  immobiliare, le modalita' di
pagamento  nonche'  per  l'armonizzazione  e  autoliquidazione  delle
imposte  di  registro, ipotecaria e catastale, di bollo e degli altri
tributi e diritti collegati;
  Visto  il comma 162 del medesimo articolo 3 della legge 23 dicembre
1996,  n.  662, come modificato dall'articolo 2, comma 5, della legge
13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede una delega al Governo per il
riordino  delle  imposte personali sul reddito al fine di favorire la
capitalizzazione delle imprese;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.    643,    concernente    l'istituzione    dell'imposta   comunale
sull'incremento di valore degli immobili;
  Visto  il  testo  unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni concernenti le imposte
ipotecaria  e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 347;
  Visto  il  decreto  legislativo  18 dicembre  1997, n. 463, recante
disposizioni  di semplificazione in materia di versamenti unitari per
tributi  determinati  dagli enti impositori e di adempimenti connessi
agli uffici del registro;
  Visto  il  decreto  legislativo  18 dicembre  1997, n. 466, recante
riordino  delle  imposte personali sul reddito al fine di favorire la
capitalizzazione delle imprese;
  Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
il  quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore
dei  decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge
n.  662  del  1996,  nel  rispetto  degli  stessi  principi e criteri
direttivi  e  previo  parere della commissione di cui al comma 13 del
medesimo  articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative
o correttive con uno o piu' decreti legislativi;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata dalla riunione del 10 dicembre 1999;
  Acquisito  il  parere  della  commissione  parlamentare istituita a
norma  dell'articolo  3,  comma  13,  della predetta legge n. 662 del
1996;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata dalla
riunione del 13 gennaio 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i
Ministri  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
della giustizia;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
Utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia
di  registrazione,  trascrizione  e  di voltura degli atti relativi a
                       diritti sugli immobili.
  1.   Nel   decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n.  463,  dopo
l'articolo 3, sono aggiunti i seguenti:
  "Art.  3-bis  (Procedure  telematiche,  modello unico informatico e
autoliquidazione). - 1. Alla registrazione di atti relativi a diritti
sugli  immobili,  alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione
nei   registri   immobiliari,  nonche'  alla  voltura  catastale,  si
provvede,  a decorrere dal 30 giugno 2000, con procedure telematiche.
Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero
della  giustizia, e' fissata la progressiva attivazione del servizio,
anche   limitatamente  a  determinati  soggetti,  a  specifiche  aree
geografiche,  e  a particolari tipologie di atti, nonche' l'eventuale
attribuzione di un codice unico immobiliare.
  2.  Le  richieste  di  registrazione,  le note di trascrizione e di
iscrizione  nonche' le domande di annotazione e di voltura catastale,
relative  agli  atti per i quali e' attivata la procedura telematica,
sono  presentate  su  un modello unico informatico da trasmettere per
via  telematica  unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con
lo  stesso  decreto  di  cui  al  comma  1,  puo'  essere prevista la
presentazione  del  predetto  modello  unico su supporto informatico,
nonche'  la  data  a decorrere dalla quale il titolo e' trasmesso per
via telematica.
  3.  In  caso di presentazione del modello unico informatico per via
telematica,  le  formalita'  di  cui  al comma 2 sono eseguite previo
pagamento  dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di
irregolare   funzionamento  del  collegamento  telematico,  fermo  il
predetto  obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica e'
sostituita dalla presentazione su supporto informatico.
  4.  Nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui
al  regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello
unico informatico rileva unicamente per gli adempimenti connessi alla
registrazione e alla voltura catastale.".
  "Art.  3-ter  (Procedure di controllo sulle autoliquidazioni). - 1.
Gli  uffici  controllano  la  regolarita' dell'autoliquidazione e del
versamento  delle  imposte  e  qua  lora,  sulla  base degli elementi
desumibili    dall'atto,   risulti   dovuta   una maggiore   imposta,
notificano,  anche  per  via  telematica,  entro il termine di trenta
giorni  dalla  presentazione  del modello unico informatico, apposito
avviso  di  liquidazione  per l'integrazione dell'imposta versata. Il
pagamento  e'  effettuato,  da parte dei soggetti di cui all'articolo
10,  lettera  b),  del  testo  unico  delle  disposizioni concernenti
l'imposta  di  registro,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  26 aprile  1986, n. 131, entro quindici giorni dalla data
della  suindicata  notifica;  trascorso tale termine, sono dovuti gli
interessi  moratori computati dalla scadenza dell'ultimo giorno utile
per  la richiesta della registrazione e si applica la sanzione di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nel
caso  di  dolo o colpa grave nell'autoliquidazione delle imposte, gli
uffici segnalano le irregolarita' agli organi di controllo competenti
per  l'adozione  dei  conseguenti  provvedimenti  disciplinari. Per i
notai  e'  ammessa  la  compensazione  di  tutte  le somme versate in
eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di
data  posteriore,  con  conseguente  esclusione della possibilita' di
richiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria.".
  "Art.  3-quater  (Modifica  alla normativa in materia di imposta di
registro).  - 1. Nell'articolo 42, del testo unico delle disposizioni
concernenti   l'imposta   di  registro,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26 aprile  1986, n. 131, il comma 1 e'
sostituito  dal  seguente:  "1.  E' principale l'imposta applicata al
momento  della  registrazione  e  quella  richiesta  dall'ufficio  se
diretta  a  correggere  errori  od  omissioni  effettuati  in sede di
autoliquidazione   nei  casi  di  presentazione  della  richiesta  di
registrazione  per  via telematica; e' suppletiva l'imposta applicata
successivamente   se   diretta   a  correggere  errori  od  omissioni
dell'ufficio; e' complementare l'imposta applicata in ogni altro caso
.".
  "Art.   3-quinquies  (Modifiche  alla  disciplina  dell'imposta  di
bollo).  -  1.  Nell'articolo  1 della tariffa dell'imposta di bollo,
parte  prima,  annessa  al  decreto  del  Presidente della Repubblica
26 ottobre  1972,  n.  642,  come sostituita dal decreto del Ministro
delle  finanze  20 agosto  1992, pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) dopo  il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Atti rogati,
ricevuti  o  autenticati  da  notai  o  da  altri pubblici ufficiali,
relativi  a  diritti  sugli  immobili, sottoposti a registrazione con
procedure  telematiche,  loro copie conformi per uso registrazione ed
esecuzione di formalita' ipotecarie, comprese le note di trascrizione
ed  iscrizione,  le  domande  di  annotazione  e  di  voltura da essi
dipendenti  e  l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del
codice civile: lire 320.000. ;
    b) nelle  note,  e'  aggiunta,  in  fine,  la  seguente:  "1-bis.
L'imposta e' dovuta in misura cumulativa, all'atto della richiesta di
formalita',  mediante  versamento da eseguire con le stesse modalita'
previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione
delle formalita' per via telematica .".
  "Art.  3-sexies  (Disposizioni di attuazione). - 1. Con regolamento
da   emanare  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  136,  della  legge
23 dicembre  1996,  n.  662, sono apportate le modifiche, conseguenti
alla  introduzione  delle  procedure  telematiche di cui all'articolo
3-bis,  ed  e'  previsto  un  unico  criterio di arrotondamento degli
importi dovuti, alla disciplina in materia di:
    a) imposta  di  registro,  di  cui  al  testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
    b) imposte   ipotecarie  e  catastali,  di  cui  al  testo  unico
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
    c) perfezionamento  e  revisione  del sistema catastale di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;
    d) imposta  comunale sull'incremento di valore degli immobili, di
cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643;
    e) imposta  di  bollo  di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
  2.  Con  decreto  del  Ministero  delle finanze, di concerto con il
Ministero  della giustizia, e' approvato il modello unico informatico
e sono stabilite le modalita' tecniche necessarie per la trasmissione
dei  dati  relativi  alla  procedura  telematica  di cui all'articolo
3-bis.".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,  commi  2  e  3,  del  testo,  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  del  Presidente  della  Repubblica e sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  L'art. 76 della Costituzione disciplina la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 3, commi 134,
          lettera  g)  e  162  della legge n. 662 del 1996 (Misure di
          razionalizzazione della finanza pubblica):
              "134.  Il  Governo  e'  delegato  ad emanare uno o piu'
          decreti   legislativi   contenenti   disposizioni  volte  a
          semplificare    gli   adempimenti   dei   contribuenti,   a
          modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a
          riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, in modo da
          assicurare,  ove  possibile,  la  gestione  unitaria  delle
          posizioni dei singoli contribuenti, sulla base dei seguenti
          princi'pi e criteri direttivi:
                a)-f) (omissis);
                g)  utilizzazione  di  procedure  telematiche per gli
          adempimenti degli uffici finanziari al fine di semplificare
          e di unificare, anche previa definizione di un codice unico
          identificativo,   tutte  le  operazioni  di  competenza  in
          materia  immobiliare,  nonche'  le  modalita' di pagamento;
          armonizzazione   e   autoliquidazione   delle   imposte  di
          registro,  ipotecaria  e  catastale, di bollo e degli altri
          tributi e diritti collegati; determinazione dell'imponibile
          degli  immobili su base catastale dopo la definizione delle
          nuove  rendite,  ad  eccezione  dei terreni per i quali gli
          strumenti    urbanistici    prevedono    la    destinazione
          edificatoria e dei fabbricati non ultimati; revisione della
          disciplina   dei   procedimenti  tributari  riguardanti  le
          materie   sopra   indicate   al   fine  del  loro  migliore
          coordinamento con le innovazioni introdotte".
              "162.  Il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro nove
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          uno  o  piu'  decreti  legislativi  concernenti il riordino
          delle imposte personali sul reddito, al fine di favorire la
          capitalizzazione   delle  imprese  e  tenendo  conto  delle
          esigenze  di  efficienza, rafforzamento e razionalizzazione
          dell'apparato  produttivo,  con  l'osservanza  dei seguenti
          princi'pi e criteri direttivi:
                a)   applicazione   agli  utili  corrispondenti  alla
          remunerazione   ordinaria   del   capitale   investito   di
          un'aliquota   ridotta   rispetto  a  quella  ordinaria;  la
          remunerazione   ordinaria   del  capitale  investito  sara'
          determinata   in  base  al  rendimento  figurativo  fissato
          tenendo   conto   dei   rendimenti  finanziari  dei  titoli
          obbligazionari,  pubblici  e  privati, trattati nei mercati
          regolamentati italiani;
                b) applicazione    della    nuova    disciplina   con
          riferimento all'incremento dell'ammontare complessivo delle
          riserve  formate  con utili, nonche' del capitale sociale e
          delle  riserve  e  fondi  di  cui all'art. 44, comma 1, del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  sempreche'  derivanti  da conferimenti in denaro,
          effettivamente  eseguiti, rispetto alle corrispondenti voci
          risultanti  dal  bilancio relativo al periodo di imposta in
          corso  alla data del 30 settembre 1996; la nuova disciplina
          puo'   essere   applicata   anche  con  riferimento  ad  un
          moltiplicatore   di   tale   incremento;   possibilita'  di
          limitazioni o esclusioni del beneficio nel caso di utilizzo
          degli  incrementi per finalita' non rispondenti ad esigenze
          di    efficienza,    rafforzamento    o   razionalizzazione
          dell'apparato produttivo;
                b-bis)  possibilita' di applicare la nuova disciplina
          con  riferimento  all'intero patrimonio netto delle imprese
          individuali  e  delle  societa'  di  persone  in  regime di
          contabilita' ordinaria;
                c) previsioni  di  particolari  disposizioni  per  le
          societa' costituite dopo il 30 settembre 1996;
                d) determinazione  dell'aliquota  ridotta di cui alla
          lettera  a)  in  una misura compresa tra i livelli minimo e
          massimo previsti dalla lettera l) del comma 160;
                e) abrogazione   della  maggiorazione  di  conguaglio
          prevedendo  l'affrancamento  obbligatorio  delle riserve di
          cui  ai  commi  2  e  4 dell'art. 105 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il pagamento
          di  un'imposta  sostitutiva  non  superiore al 6 per cento;
          l'imposta   sostitutiva,   non  deducibile  ai  fini  della
          determinazione   del   reddito  imponibile,  potra'  essere
          prelevata   a  carico  delle  riserve  e  per  la  relativa
          riscossione  potranno  essere previste diverse modalita' di
          rateazione  non  superiori  in  ogni  caso a tre anni dalla
          prima scadenza;
                f) possibilita'  di  prevedere trattamenti temporanei
          di  favore  per  le societa' i cui titoli di partecipazione
          sono  ammessi  alla  quotazione  nei  mercati regolamentati
          italiani, consistenti in riduzioni dell'aliquota fissata ai
          sensi della lettera d) e nella eventuale applicazione della
          disciplina  di  cui  alla  lettera  b)  senza limitazioni o
          esclusioni;  tale  trattamento  si  applica per i primi tre
          periodi   di   imposta  successivi  a  quelli  della  prima
          quotazione;
                g) possibilita'  di prevedere speciali incentivazioni
          per favorire la ricerca e la tecnologia avanzata;
                h) abrogazione  della  tassa  sui  contratti di borsa
          aventi  ad  oggetto  valori  mobiliari  quotati  in mercati
          regolamentati  e conclusi nell'ambito dei mercati medesimi,
          con  possibilita'  di apportare misure di coordinamento con
          le  altre  disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923,
          n.  3278,  e con il decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre   1972,   n.  642,  anche  al  fine  di  evitare
          disparita' di trattamento;
                i) coordinamento  della  disciplina  del  credito  di
          imposta  sugli  utili  societari con le disposizioni di cui
          alle  precedenti lettere e con la lettera m) del comma 160;
          compensazione, ai soli fini della lettera e), con l'imposta
          relativa  al  dividendo  da  cui  deriva;  negli altri casi
          l'ammontare  del  credito  di  imposta  non  potra'  essere
          superiore all'effettivo ammontare dell'imposta pagata dalla
          societa'  alla  cui  distribuzione  di  utili il credito di
          imposta e' riferito;
                l)  coordinamento  delle  disposizioni previste nelle
          lettere  precedenti  con quelle di cui al testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
          procedendo  anche  alla  revisione  della  disciplina delle
          ritenute    sugli   utili   di   cui   e'   deliberata   la
          distribuzione".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  642, reca: "Disciplina dell'imposta di bollo" ed
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n.
          292, supplemento ordinario.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  643,  reca:  "Istituzione  dell'imposta comunale
          sull'incremento  di valore degli immobili" ed e' pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   11 novembre  1972,  n.  292,
          supplemento ordinario.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
          1986,  n.  131,  reca:  "Approvazione del testo unico delle
          disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro"  ed  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1986, n. 99,
          supplemento ordinario.
              - Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, reca:
          "Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          concernenti  le  imposte  ipotecaria  e  catastale"  ed  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 27 novembre 1990, n.
          277, supplemento ordinario.
              -  Il  decreto  legislativo  18 dicembre  1997, n. 463,
          reca: "Semplificazione in materia di versamenti unitari per
          tributi  determinati dagli enti impositori e di adempimenti
          connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3,
          comma  134,  lettere f) e g), della legge 23 dicembre 1996,
          n. 662" ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio
          1998, n. 2, supplemento ordinario.
              -  Il  decreto  legislativo  18 dicembre  1997, n. 466,
          reca: "Riordino delle imposte personali sul reddito al fine
          di  favorire  la  capitalizzazione  delle  imprese, a norma
          dell'articolo  3,  comma 162, lettere a), b), c), d) ed f),
          della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662" ed e' pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3, supplemento
          ordinario.
              -  Si  riporta  il  testo dei commi 13 e 17 dell'art. 3
          della citata legge n. 662 del 1996:
              "13.  Entro  trenta  giorni dalla data di pubblicazione
          della   presente   legge  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana, e' istituita una commissione composta
          da   quindici   senatori   e  quindici  deputati,  nominati
          rispettivamente  dal Presidente del Senato della Repubblica
          e  dal  Presidente  della  Camera dei deputati nel rispetto
          della  proporzione  esistente  tra  i  gruppi parlamentari,
          sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi".
              "17. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
          decreti  legislativi,  nel rispetto degli stessi principi e
          criteri  direttivi e previo parere della commissione di cui
          al comma 13, possono essere emanate, con uno o piu' decreti
          legislativi, disposizioni integrative o correttive".
          Note all'art. 1:
              -  Il  R.D. 28 marzo 1929, n. 499 (richiamato nell'art.
          3-bis  ora  novellato del decreto legislativo n. 463/1997),
          reca:   "Disposizioni   relative   ai  libri  fondiari  nei
          territori  delle  nuove  province"  ed  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1929, n. 91.
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 10, lettera b), del
          testo  unico  delle  disposizioni  concernenti l'imposta di
          registro,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n. 131 del 1986 (richiamato nell'art. 3-ter ora
          novellato del decreto legislativo n. 463/1997):
              "Art.   10   (Soggetti   obbligati   a   richiedere  la
          registrazione).   -   1. Sono  obbligati  a  richiedere  la
          registrazione:
                a) (omissis);
                b)  i  notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o
          delegati   della   pubblica  amministrazione  e  gli  altri
          pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o
          autenticati".
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  del  decreto
          legislativo   n.  471  del  1997  recante:  "Riforma  delle
          sanzioni  tributarie  non  penali  in  materia  di  imposte
          dirette,  di  imposta  sul valore aggiunto e di riscossione
          dei  tributi,  a  norma dell'articolo 3, comma 133, lettera
          q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662" richiamato nell'art.
          3-ter ora novellato del decreto legislativo n. 463/1997):
              "Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti). - 1.
          Chi  non  esegue,  in  tutto  o  in  parte, alle prescritte
          scadenze,  i versamenti in acconto, i versamenti periodici,
          il   versamento   di  conguaglio  o  a  saldo  dell'imposta
          risultante  dalla  dichiarazione,  detratto  in questi casi
          l'ammontare   dei   versamenti   periodici  e  in  acconto,
          ancorche'   non   effettuati,   e'   soggetto   a  sanzione
          amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
          versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
          materiali  o di calcolo rilevati in sede di controllo della
          dichiarazione  annuale,  risulti una maggiore imposta o una
          minore  eccedenza  detraibile. Identica sanzione si applica
          nei  casi  di  liquidazione  della maggior imposta ai sensi
          degli  articoli  36-bis e 36-ter del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600, e ai sensi
          dell'articolo  54-bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
              2.  Fuori  dei  casi  di  tributi  iscritti a ruolo, la
          sanzione  prevista  al  comma 1 si applica altresi' in ogni
          ipotesi  di  mancato  pagamento  di un tributo o di una sua
          frazione nel termine previsto.
              3.  Le  sanzioni  previste nel presente articolo non si
          applicano  quando  i  versamenti sono stati tempestivamente
          eseguiti  ad  ufficio  o  concessionario  diverso da quello
          competente".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 42 del testo unico
          delle   disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica n.
          131  del  1986 (richiamato nell'art. 3-quater ora novellato
          del  decreto  legislativo n. 463/1997), come modificato dal
          presente decreto:
              "Art.    42    (Imposta    principale,   suppletiva   e
          complementare).  -  1. E' principale l'imposta applicata al
          momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio
          se  diretta  a correggere errori od omissioni effettuati in
          sede  di  autoliquidazione  nei casi di presentazione della
          richiesta   di   registrazione   per   via  telematica;  e'
          suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a
          correggere    errori    od   omissioni   dell'ufficio;   e'
          complementare l'imposta applicata in ogni altro caso.
              L'imposta   applicabile,   ai   sensi   degli  articoli
          precedenti,  sugli atti non presentati per la registrazione
          o in aggiunta a quella assolta all'atto della registrazione
          e'  riscossa  dall'ufficio  nei modi e nei termini indicati
          nel titolo quinto".
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della tariffa annessa
          al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 642/1972
          (richiamato  nell'articolo  3-quinquies  ora  novellato del
          decreto legislativo n. 463/1997), come da ultimo modificato
          dal presente decreto:
          "TARIFFA  (Parte  I)  (Atti,  documenti e registri soggetti
                         all'imposta fin dall'origine)
=====================================================================
                |Indicazione     |                 |
                |degli atti      |                 |Imposte dovute
Articolo della  |soggetti ad     |Imposte dovute   |(lire)
tariffa         |imposta         |(lire) Fisse     |Proporzionali
=====================================================================
                | 1. Atti rogati,|                 |
                |ricevuti o      |                 |
                |autenticati da  |                 |
                |notai o da altri|                 |
                |pubblici        |                 |
                |ufficiali e     |                 |
                |certificati,    |                 |
                |estratti di     |                 |
                |qualunque atto o|                 |
                |documento e     |                 |
                |copie dichiarate|                 |
                |conformi        |                 |
                |all'originale   |                 |
                |rilasciati dagli|                 |
                |stessi: per ogni|                 |
1               |foglio          |L. 20.000        |
---------------------------------------------------------------------
                |1-bis Atti      |                 |
                |rogati, ricevuti|                 |
                |o autenticati da|                 |
                |notaio o da     |                 |
                |altri pubblici  |                 |
                |ufficiali,      |                 |
                |relativi a      |                 |
                |diritti sugli   |                 |
                |immobili,       |                 |
                |sottoposti      |                 |
                |registrazione   |                 |
                |con procedure   |                 |
                |telematiche,    |                 |
                |loro copie      |                 |
                |conformi per uso|                 |
                |registrazione ed|                 |
                |esecuzione di   |                 |
                |formalità       |                 |
                |ipotecarie,     |                 |
                |comprese le note|                 |
                |di trascrizione |                 |
                |ed iscrizione,  |                 |
                |le domande di   |                 |
                |annotazione e di|                 |
                |voltura da essi |                 |
                |dipendenti e    |                 |
                |l'iscrizione nel|                 |
                |registro di cui |                 |
                |all'articolo    |                 |
                |2678 del codice |                 |
                |civile          |L. 320.000       |
          Modo di pagamento:
              1.  Carta  bollata,  marche,  bollo  a  punzone  oppure
          mediante  versamento  all'ufficio del registro per gli atti
          soggetti a registrazione in termine fisso e per le relative
          copie presentate unitamente ad essi.
          Note:
              1.  Per  le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva
          specifica  disposizione,  e'  dovuta  indipendentemente dal
          trattamento previsto per l'originale.
              1-bis.   L`imposta   e  dovuta  in  misura  cumulativa,
          all'atto della richiesta di formalita', mediante versamento
          da  eseguire  con  le  stesse  modalita'  previste  per  il
          pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle
          formalita' per via telematica".
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2678 del codice
          civile, sopra richiamato:
              "Art.  2678  (Registro  generale). - Il conservatore e'
          obbligato  a  tenere  un  registro generale d'ordine in cui
          giornalmente    deve    annotare,   secondo   l'ordine   di
          presentazione,  ogni  titolo che gli e' rimesso perche' sia
          trascritto, iscritto o annotato.
              Questo  registro  deve  indicare il numero d'ordine, il
          giorno   della   richiesta   ed   il   relativo  numero  di
          presentazione,  la  persona dell'esibitore e le persone per
          cui la richiesta e' fatta, i titoli presentati con la nota,
          l'oggetto  della  richiesta, e cioe' se questa e' fatta per
          trascrizione,  per  iscrizione  o  per  annotazione,  e  le
          persone  riguardo alle quali la trascrizione, la iscrizione
          o l'annotazione si deve eseguire.
              Appena avvenuta l'accettazione del titolo e della nota,
          il  conservatore  ne  deve  dare  ricevuta  in carta libera
          all'esibitore,    senza   spesa;   la   ricevuta   contiene
          l'indicazione del numero di presentazione".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 3, comma 136, della
          citata legge n. 662 del 1996 (richiamato nell'art. 3-sexies
          ora novellato del decreto legislativo n. 463/1997):
              "136.   Al   fine   della   razionalizzazione  e  della
          tempestiva  semplificazione  delle  procedure di attuazione
          delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali
          dei  contribuenti  sono  disciplinati  con  regolamenti  da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  2,  della  legge
          23 agosto  1988, n. 400 tenuto conto dell'adozione di nuove
          tecnologie  per  il  trattamento  e  la conservazione delle
          informazioni  e  del  progressivo  sviluppo  degli studi di
          settore".
              -   Per   opportuna  conoscenza  si  riporta  il  testo
          dell'art.  17,  comma 2, della legge n. 400 del 1988, sopra
          richiamato:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".
              - Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 131
          del  1986,  (richiamato  nell'art. 3-sexies, ora novellato,
          del  decreto  legislativo n. 463/1997), si rinvia alle note
          alle premesse.
              -   Per   il  decreto  legislativo  n.  347  del  1990,
          (richiamato  nell'art. 3-sexies, ora novellato, del decreto
          legislativo n. 463/1997) si rinvia alle note alle premesse.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  650 (richiamato nell'art. 3-sexies ora novellato
          del     decreto    legislativo    n.    463/1997),    reca:
          "Perfezionamento  e  revisione del sistema catastale" ed e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 11 novembre 1972, n.
          292, supplemento ordinario.
              - Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 643
          del  1972  (richiamato  nell' art. 3-sexies, ora novellato,
          del  decreto  legislativo n. 463/1997), si rinvia alle note
          alle premesse.
              - Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 642
          del 1972 (richiamato nell'art. 3-sexies, ora novellato, del
          decreto  legislativo  n. 463/1997) si rinvia alle note alle
          premesse.