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DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n. 419

Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2008)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-11-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il  conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle regioni ed agli enti
locali,  per  la  riforma  della  pubblica  amministrazione  e per la
semplificazione  amministrativa,  ed  in  particolare  l'articolo 11,
comma  1, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, nonche'
dall'articolo  9  della  legge 8 marzo 1999, n. 50, e dall'articolo 1
della legge 29 luglio 1999, n. 241;
  Visti  l'articolo  11,  comma  1, lettera b), e l'articolo 14 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 1999;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Acquisito  il  parere  della commissione parlamentare bicamerale di
cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 ottobre 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto   con   i   Ministri   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  per  gli  affari  regionali,  dei  lavori
pubblici,  delle  politiche  agricole  e  forestali,  per i beni e le
attivita'  culturali,  dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica,  della  sanita',  delle  finanze,  del  lavoro  e  della
previdenza sociale e per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), prima parte, e
14  della  legge  15  marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e
integrazioni,  di  seguito  denominata  "legge  delega",  il presente
decreto  si  applica  agli  enti  pubblici  nazionali  non  svolgenti
attivita'  di  previdenza.  Esso  non  si  applica,  per contro, alle
istituzioni  di  diritto  privato  e societa' per azioni, controllate
direttamente   o  indirettamente  dallo  Stato,  che  operano,  anche
all'estero,  nella  promozione  e  nel  sostegno  pubblico al sistema
produttivo  nazionale.  Agli  enti  di ricerca di cui all'articolo 18
della legge delega si applicano soltanto le disposizioni del presente
decreto  che  agli  enti stessi espressamente si riferiscono, nonche'
quelle compatibili con le disposizioni recate dal decreto legislativo
5  giugno  1998, n. 204, e dagli altri decreti legislativi emanati in
attuazione della delega di cui al predetto articolo 18 della legge 15
marzo 1997, n. 59.
  2.  L'applicazione  delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13
e'  facoltativa  per  le  amministrazioni che esercitano la vigilanza
sugli  enti  pubblici  economici,  gli enti parco di cui alla legge 6
dicembre  1991,  n.  394,  e  gli  enti  pubblici  nazionali  la  cui
organizzazione sia stata disciplinata con decreti legislativi emanati
in attuazione della legge delega o con le leggi 25 marzo 1997, n. 68,
e 3 aprile 1997, n. 94.
  3. Restano ferme le disposizioni di legge in ordine ai poteri delle
autorita' di garanzia e di vigilanza.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.Nota al titolo:
            -  Per  il  testo degli articoli 11   e 14 della legge n.
          59/1997, vedi nelle note alle premesse.Note alle premesse:
            -  Gli  articoli  76  e  87  della  Costituzione  sono  i
          seguenti:
            "Art.  76.   L'esercizio della   funzione legislativa non
          puo' essere delegato al Governo  se non con  determinazione
          di    principi  e  criteri  direttivi  e soltanto per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
            "Art. 87. Il   Presidente della  Repubblica  e'  il  Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga  le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore di
          legge  e i regolamenti.
            Indice il referendum popolare  nei  casi  previsti  dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita   e   riceve  i    rappresentanti  diplomatici,
          ratifica   i trattati    internazionali,    previa,  quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha  il comando delle Forze  armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa  costituito secondo  la  legge,  dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            - Il  testo vigente  dell'art. 11,  comma 1,  della legge
          15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente:
            "Art.  11.  - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          dodici mesi dalla   entrata in    vigore  della    presente
          legge,  uno o  piu' decreti legislativi diretti a:
            a)  nazionalizzare  l'ordinamento  della   Presidenza del
          Consiglio dei ministri   e     dei    Ministeri,      anche
          attraverso   il    riordino,  la soppressione e  la fusione
          di Ministeri, nonche'  di amministrazioni centrali anche ad
          ordinamento autonomo;
            b)   riordinare   gli enti  pubblici  nazionali  operanti
          in  settori diversi  dalla assistenza   e   previdenza,  le
          istituzioni  di   diritto privato   e   le  societa'    per
          azioni,  controllate  direttamente  o indirettamente  dallo
          Stato,  che  operano,  anche all'estero,  nella  promozione
          e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
            c)   riordinare   e   potenziare   i   meccanismi  e  gli
          strumenti  di monitoraggio  e  di  valutazione  dei  costi,
          dei    rendimenti   e   dei risultati dell'attivita' svolta
          dalle amministrazioni pubbliche;
            d) riordinare e nazionalizzare  gli interventi diretti  a
          promuovere  e    sostenere    il    settore   della ricerca
          scientifica  e  tecnologica nonche' gli organismi  operanti
          nel settore stesso".
            Il  termine  per  l'esercizio  della  delega  di  cui  al
          predetto comma e' stato piu'  volte prorogato  ed e'  stato
          fissato,  da ultimo,  al 29 ottobre 1999 dall'art. 1  della
          legge 29 luglio 1999, n. 241.
            -  Il  testo dell'art. 14  della legge 15 marzo  1997, n.
          59,  e' il seguente:
            "Art. 14. - 1. Nell'attuazione della  delega di cui  alla
          lettera   b)   del  comma  I    dell'art.  11,  il  Governo
          perseguira'  l'obiettivo di una complessiva  riduzione  dei
          costi    amministrativi   e   si   atterra',  oltreche'  ai
          principi generali desumibili  dalla legge 7 agosto 1990, n.
          241,    e successive modificazioni,   dal D.Lgs. 3 febbraio
          1993, n.   29, e successive modificazioni,  dall'art.    3,
          comma  6,  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti
          principi e criteri direttivi:
            a)  fusione  o  soppressione  di   enti   con   finalita'
          omologhe    o  complementari,  trasformazione di enti per i
          quali  l'autonomia  non  sia  necessaria  o  funzionalmente
          utile  in  ufficio dello Stato   o di altra amministrazione
          pubblica, ovvero in    struttura  di  universita',  con  il
          consenso  della  medesima, ovvero   liquidazione degli enti
          inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo
          e' tenuto a presentare contestuale piano   di utilizzo  del
          personale  ai sensi   dell'art. 12, comma 1, lettera s), in
          carico ai suddetti enti;
            b)   trasformazione   in   associazioni   o in    persone
          giuridiche    di  diritto  privato    degli  enti   che non
          svolgono   funzioni o   servizi  di  rilevante    interesse
          pubblico    nonche'    di  altri    enti    per    il   cui
          funzionamento non e' necessaria  la personalita' di diritto
          pubblico; trasformazione in  ente pubblico economico  o  in
          societa'    di  diritto privato di enti   ad alto indice di
          autonomia finanziaria;  per i casi di  cui alla    presente
          lettera    il Governo  e'  tenuto a  presentare contestuale
          piano  di utilizzo del  personale ai sensi   dell'art.  12,
          comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
            c)  omogeneita'   di organizzazione per enti  omologhi di
          comparabile rilevanza, anche    sotto  il    profilo  delle
          procedure  di  nomina degli organi  statutari, e  riduzione
          funzionale    del  numero    di  componenti  degli   organi
          collegiali;
            d) nazionalizzazione  ed omogeneizzazione  dei poteri  di
          vigilanza  ministeriale,    con   esclusione,   di   norma,
          di       rappresentanti  ministeriali   negli   organi   di
          amministrazione,  e  nuova  disciplina del commissariamento
          degli enti;
            e)  contenimento delle  spese  di   funzionamento,  anche
          attraverso ricorso obbligatorio a forme di  comune utilizzo
          di  contraenti  ovvero  di  organi,  in   analogia a quanto
          previsto dall'art. 20,  comma 7, del decreto    legislativo
          3      febbraio      1993,    n.     29,   e     successive
          modificazione;
            f)  programmazione  atta  a  favorire  la   mobilita'   e
          l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".
            -  Il  testo dell'art.  5 della legge  15 marzo 1997,  n.
          59,  e' il seguente:
            "Art.  5.  -     1.  E'  istituita   una      commissione
          parlamentare,  composta  da    venti  senatori    e   venti
          deputati,   nominati rispettivamente   dai  Presidenti  del
          Senato    della Repubblica e della  Camera dei deputati, su
          designazione dei gruppi parlamentari.
            2. La commissione  elegge  tra  i  propri  componenti  un
          presidente, due vicepresidenti e due segretari che  insieme
          con  il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza. La
          commissione  si riunisce per la sua  prima  seduta    entro
          venti    giorni   dalla nomina   dei  suoi componenti,  per
          l'elezione  dell'ufficio     di   presidenza.   Sino   alla
          costituzione  della  commissione,  il parere, ove  occorra,
          viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.
            3. Alle spese necessarie  per    il  funzionamento  della
          commissione  si  provvede,  in parti   uguali, a carico dei
          bilanci  interni di ciascuna delle due Camere.
             4. La commissione:
            a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
            b)   verifica periodicamente   lo stato    di  attuazione
          delle  riforme  previste    dalla  presente    legge e   ne
          riferisce ogni  sei mesi  alle Camere".
           Note all'art. 1:
            - Per il testo degli articoli 11, comma  1,  lettera  b),
          prima parte, e  14 della  legge 15  marzo 1997,  n. 59,  si
          veda  nelle note  alle premesse.
            -    Il  testo   dell'art.   18 della   citata legge   n.
          59/1997, e'  il seguente:
            "Art. 18.  - 1.   Nell'attuazione della delega    di  cui
          all'art.  11,  comma  1,  lettera  d) il Governo,   oltre a
          quanto previsto dall'art. 14  della  presente    legge,  si
          attiene   ai    seguenti  ulteriori    principi  e  criteri
          direttivi:
            a)   individuazione   di   una    sede    di    indirizzo
          strategico  e  di coordinamento  della  politica  nazionale
          della    ricerca,   anche   con riferimento alla dimensione
          europea e internazionale della ricerca;
            b) riordino, secondo  criteri  di  programmazione,  degli
          enti  operanti  nel  settore,   della loro   struttura, del
          loro funzionamento  e delle procedure  di  assunzione   del
          personale,   nell'intento   di   evitare duplicazioni per i
          medesimi  obiettivi,  di promuovere  e di collegare realta'
          operative di eccellenza, di  assicurare il massimo  livello
          di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una
          piu'  agevole  stipula  di  intese,  accordi di programma e
          consorzi;
            c)  ridefinire  la  disciplina  e  lo  snellimento  delle
          procedure  per  il  sostegno  della  ricerca   scientifica,
          tecnologica  e  spaziale    e  per  la  promozione      del
          trasferimento    e    della   diffusione della   tecnologia
          nell'industria,   in    particolare    piccola  e    media,
          individuando    un momento  decisionale  unitario  al  fine
          di   evitare,   anche   con   il riordino   degli    organi
          consultivi   esistenti,   sovrapposizioni  di interventi da
          parte delle amministrazioni pubbliche  di cui all'art.   1,
          comma   2,   del   decreto  legislativo  3  febbraio  1993,
          n.  29, riordinando  gli  enti   operanti    nel    settore
          secondo    criteri   di programmazione  e  di  valutazione,
          in aggiunta   a    quelli    previsti  dall'art.  14  della
          presente   legge,   favorendo   inoltre  la  mobilita'  del
          personale e  prevedendo    anche  forme  di  partecipazione
          dello  Stato ad organismi  costituiti dalle  organizzazioni
          imprenditoriali  e     dagli  enti   di   settore,   o   di
          convenzionamento con essi;
            d)  previsione   di  organismi,   strumenti  e  procedure
          per    la  valutazione  dei   risultati dell'attivita'   di
          ricerca  e dell'impatto dell'innovazione tecnologica  sulla
          vita economica e sociale;
            e)        riordino     degli       organi     consultivi,
          assicurando       una  rappresentanza,   oltre   che   alle
          componenti  universitarie e degli enti di ricerca, anche al
          mondo della produzione e dei servizi;
            f) programmazione e coordinamento  del flusso finanziario
          in  ordine  agli  obiettivi  generali  della  politica   di
          ricerca;
            g)    adozione    di    misure    che    valorizzino   la
          professionalita'    e  l'autonomia  dei  ricercatori  e  ne
          favoriscano  la  mobilita'  interna  ed esterna tra enti di
          ricerca, universita', scuola e imprese.
            2.    In  sede    di  prima    attuazione  e    ai   fini
          dell'adeguamento  alla vigente     normativa    comunitaria
          in    materia,   il    Ministro dell'universita'  e   della
          ricerca     scientifica   e  tecnologica  e' autorizzato ad
          aggiornare,  con propri decreti, i limiti,  le forme  e  le
          modalita'   di  intervento   e  di  finanziamento  previsti
          dalle disposizioni di  cui  al  n.    41  dell'allegato  1,
          previsto  dall'art. 20, comma 8, della presente legge ferma
          restando l'applicazione dell'art.  11, secondo comma, della
          legge 17  febbraio 1982, n. 46,  ai  programmi  di  ricerca
          finanziati a totale carico dello Stato.
            3.    Il   Ministro dell'universita'   e   della  ricerca
          scientifica  e tecnologica, entro quattro mesi  dalla  data
          di  entrata in vigore della presente legge,  trasmette alle
          Camere  una relazione sulle  linee di riordino del  sistema
          della ricerca, nella quale:
            a)  siano  censiti e individuati i soggetti gia' operanti
          nel settore o da  istituire,  articolati  per  tipologie  e
          funzioni;
            b)  sia  indicata la  natura della loro  autonomia e  dei
          rispettivi meccanismi di Governo e di funzionamento;
            c)   sia   delineata  la   tipologia   degli   interventi
          per    la programmazione  e la   valutazione, nonche'    di
          quelli   riguardanti la professionalita' e la mobilita' dei
          ricercatori".
            -    Il  D.Lgs.    5  giugno    1998,  n.    204,   reca:
          "Disposizioni  per  il coordinamento,  la programmazione  e
          la  valutazione della   politica nazionale relativa    alla
          ricerca   scientifica e tecnologica,  a norma dell'art. 11,
          comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
            - Il testo degli articoli 12 e 13 della citata  legge  15
          marzo 1997, n. 59, e' il seguente:
            "Art.  12. - 1. Nell'attuazione della  delega di cui alla
          lettera a) del  comma  1 dell'art.   11   il   Governo   si
          atterra',    oltreche'    ai principi   generali desumibili
          dalla legge   23 agosto   1988, n.   400, dalla    legge  7
          agosto    1990,   n. 241   e   dal   decreto legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  294,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
            a)    assicurare      il    collegamento   funzionale   e
          operativo  della Presidenza  del   Consiglio  dei  ministri
          con    le  amministrazioni interessate e    potenziare,  ai
          sensi  dell'art.    95  della  Costituzione,  le   autonome
          funzioni  di  impulso, indirizzo   e   coordinamento    del
          Presidente     del    Consiglio     dei    Ministri,    con
          eliminazione, riallocazione   e      trasferimento    delle
          funzioni  e   delle  risorse concernenti compiti  operativi
          o    gestionali in  determinati settori, anche in relazione
          al conferimento di  funzioni  di  cui  agli  articoli  3  e
          seguenti;
            b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi
          i  compiti  non   direttamente riconducibili  alle predette
          funzioni di    impulso,  indirizzo  e    coordinamento  del
          Presidente  del   Consiglio dei Ministri secondo criteri di
          omogeneita' e di efficienza  gestionale, ed anche  ai  fini
          della riduzione dei costi amministrativi;
            c) garantire al personale inquadrato ai sensi della legge
          23  agosto  1988,  n.  400,    il diritto di opzione tra il
          permanere nei moli della Presidenza   del  Consiglio    dei
          Ministri,  e il  transitare nei  ruoli dell'amministrazione
          cui saranno trasferite le competenze;
            d)    trasferire   alla Presidenza   del   Consiglio  dei
          Ministri,      per   l'eventuale      affidamento      alla
          responsabilita'   dei   Ministri   senza portafoglio, anche
          funzioni attribuite a questi    ultimi  direttamente  dalla
          legge;
            e) garantire  alla Presidenza del Consiglio  dei Ministri
          autonomia  organizzativa,    regolamentare   e  finanziaria
          nell'ambito    dello stanziamento  previsto ed    approvato
          con    le  leggi   finanziaria e   di bilancio dell'anno in
          corso;
            f)     procedere        alla     razionalizzazione      e
          redistribuzione  delle competenze  tra i  Ministeri, tenuto
          conto  delle    esigenze  derivanti dall'appartenenza dello
          Stato all'Unione europea,  dei  conferimenti  di  cui  agli
          articoli  3  e  seguenti  e  dei  principi  e  dei  criteri
          direttivi indicati   dall'art.   4     e    dal    presente
          articolo,     in  ogni  caso riducendone  il numero,  anche
          con    decorrenza  differita     all'inizio   della   nuova
          legislatura;
            g)    eliminare    le    duplicazioni   organizzative   e
          funzionali,  sia all'interno di  ciascuna  amministrazione,
          sia  fra   di esse,  sia tra organi amministrativi e organi
          tecnici,  con  eventuale  trasferimento,  riallocazione   o
          unificazione  delle  funzioni  e  degli uffici esistenti, e
          ridisegnare   le  strutture  di  primo    livello,    anche
          mediante   istituzione      di      dipartimenti      o  di
          amministrazioni  ad  ordinamento autonomo o  di  agenzie  e
          aziende, anche risultanti dalla aggregazione di  uffici  di
          diverse    amministrazioni,   sulla   base di   criteri  di
          omogeneita', di complementarieta' e di organicita';
            h)  riorganizzare  e  razionalizzare,    sulla  base  dei
          medesimi  criteri  e in   coerenza con quanto previsto  dal
          capo I della  presente legge, gli organi di  rappresentanza
          periferica dello Stato  con funzioni di raccordo,  supporto
          e collaborazione con le regioni e gli enti locali;
            i)      procedere,     d'intesa     con    le     regioni
          interessate, all'articolazione delle  attivita'  decentrate
          e  dei  servizi pubblici, in   qualunque forma  essi  siano
          gestiti  o  sottoposti al   controllo  dell'amministrazione
          centrale   dello   Stato,  in   modo  che,   se organizzati
          a  livello   sovraregionale,  ne    sia   assicurata     la
          fruibilita' alle  comunita', considerate  unitariamente dal
          punto di vista  regionale. Qualora  esigenze  organizzative
          o    il rispetto   di standard    dimensionali    impongano
          l'accorpamento   di   funzioni amministrative statali   con
          riferimento  a    dimensioni  sovraregionali,  deve  essere
          comunque fatta salva l'unita' di ciascuna regione;
            l)  riordinare  le  residue strutture   periferiche   dei
          Ministeri,  dislocate    presso  ciascuna    provincia,  in
          modo  da   realizzare l'accorpamento  e la  concentrazione,
          sotto  il profilo  funzionale, organizzativo  e  logistico,
          di   tutte   quelle   presso    le    quali    i  cittadini
          effettuano operazioni o pratiche  di versamento di debiti o
          di    riscossione  di    crediti  a   favore   o a   carico
          dell'Erario  dello Stato;
            m) istituire, anche in    parallelo  all'evolversi  della
          struttura  del  bilancio   dello Stato  ed alla  attuazione
          dell'art.  14 del  decreto legislativo 3  febbraio 1993, n.
          29,  e  successive    modificazioni,  un  piu'    razionale
          collegamento    tra    gestione   finanziaria   ed   azione
          amministrativa,  organizzando  le  strutture  per  funzioni
          omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita';
            n)  rivedere,   senza  aggravi  di   spesa  e,  per    il
          personale disciplinato dai  contratti collettivi  nazionali
          di   lavoro,      fino  ad  una     specifica    disciplina
          contrattuale,  il  trattamento  economico accessorio  degli
          addetti   ad   uffici  di    diretta  collaborazione    dei
          Ministri,  prevedendo,  a  fronte  delle  responsabilita' e
          degli obblighi di   reperibilita'   e  disponibilita'    ad
          orari    disagevoli,  un   unico emolumento,    sostitutivo
          delle   ore   di   lavoro   straordinario autorizzabili  in
          via  aggiuntiva  e    dei  compensi  di    incentivazione o
          similari;
            o) diversificare le funzioni di  staff    e  di  line,  e
          fornire  criteri  generali  e    principi uniformi   per la
          disciplina degli  uffici posti alle dirette  dipendenze del
          Ministro,   in funzione di supporto    e  di  raccordo  tra
          organo    di  direzione politica e  amministrazione e della
          necessita'  di  impedire,   agli   uffici      di   diretta
          collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attivita'
          amministrative  rientranti  nelle  competenze dei dirigenti
          ministeriali;
            p)     garantire       la     speditezza      dell'azione
          amministrativa     e   il superamento  della frammentazione
          delle procedute,  anche attraverso opportune modalita'    e
          idonei  strumenti  di    coordinamento  tra  uffici,  anche
          istituendo   i centri interservizi,  sia    all'interno  di
          ciascuna    amministrazione,   sia       fra   le   diverse
          amministrazioni; razionalizzare gli    organi    collegiali
          esistenti   anche    mediante  soppressione, accorpamento e
          riduzione del numero dei componenti;
            q)  istituire  servizi  centrali   per la   cura    delle
          funzioni  di controllo interno, che dispongano di  adeguati
          servizi  di  supporto  ed operino in  collegamento con  gli
          uffici   di statistica   istituiti ai sensi  del    decreto
          legislativo   6    settembre  1989,  n.    322,  prevedendo
          interventi   sostitutivi nei    confronti  delle    singole
          amministrazioni  che  non  provvedano alla istituzione  dei
          servizi di controllo interno entro  tre  mesi  dalla   data
          di  entrata  in  vigore  del  decreto legislativo;
            r)   organizzare    le  strutture  secondo  criteri    di
          flessibilita', per consentire  sia  lo  svolgimento     dei
          compiti   permanenti,   sia   il perseguimento di specifici
          obiettivi e missioni;
            s) realizzare   gli  eventuali    processi  di  mobilita'
          ricorrendo,  in  via prioritaria,  ad accordi  di mobilita'
          su base  territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8,  del
          decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e  successive
          modificazioni,     prevedendo  anche     per  tutte      le
          amministrazioni   centrali   interessate  dai  processi  di
          trasferimento di cui all'art.   1 della    presente  legge,
          nonche'    di  razionalizzazione, riordino e fusione di cui
          all'art. 11, comma 1,  lettera  a),  procedure  finalizzate
          alla    riqualificazione professionale per il  personale di
          tutte   le   qualifiche  e  i   livelli  per  la  copertura
          dei  posti disponibili a seguito della definizione    delle
          piante  organiche e con le modalita'  previste dall'art. 3,
          commi  205 e 206, della  legge 28 dicembre  1995.  n.  549,
          fermo    restando che le singole amministrazioni provvedono
          alla  copertura  degli   oneri  finanziari   attraverso   i
          risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;
            t)  prevedere    che  i    processi  di riordinamento   e
          razionalizzazione sopra indicati  siano  accompagnati    da
          adeguati  processi formativi che ne agevolino l'attuazione,
          all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione
          della      Scuola      superiore       della       pubblica
          amministrazione  e delle altre scuole delle amministrazioni
          centrali.
            2.   Nell'ambito   dello stato   di   previsione    della
          Presidenza   del Consiglio dei Ministri, relativamente alle
          rubriche non affidate alla responsabilita' di Ministri,  il
          Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri  puo'  disporre
          variazioni compensative, in   termini di  competenza  e  di
          cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.
            3.    Il   personale   di   ruolo della   Presidenza  del
          Consiglio  dei Ministri, comunque in servizio da almeno  un
          anno  alla  data  di entrata in   vigore    della  presente
          legge   presso    altre   amministrazioni  pubbliche,  enti
          pubblici  non  economici  ed  autorita' indipendenti, e', a
          domanda,   inquadrato nei  ruoli  delle    amministrazioni,
          autorita'  ed enti   pubblici   presso   i   quali   presta
          servizio,  ove   occorra   in soprannumero; le    dotazioni
          organiche  di    cui alle   tabelle A, B  e C allegate alla
          legge 23 agosto   1988, n.  400,  sono  corrispondentemente
          ridotte".
            "Art. 13 - 1. (Abrogato).
            2.  Gli    schemi di regolamento   di cui  al comma 4-bis
          dell'art. 17 della   legge 23    agosto    1988,    n.  400
          introdotto    dal   comma 1   del presente   articolo, sono
          trasmessi alla  Camera dei  deputati ed   al  Senato  della
          Repubblica  perche'    su di essi   sia espresso  il parere
          delle Commissioni   parlamentari competenti    per  materia
          entro  trenta  giorni dalla data   della loro trasmissione.
          Decorso   il termine senza che    i  pareri    siano  stati
          espressi,  il Governo  adotta comunque  i regolamenti.
            3.  I  regolamenti  di  cui al   comma 4-bis dell'art. 17
          della legge 23 agosto 1988  n. 400,   introdotto dal  comma
          1  del    presente  articolo,  sostituiscono,    per     le
          amministrazioni    dello  Stato,    anche   ad  ordinamento
          autonomo,  i   decreti di cui all'art. 6, commi  1 e 2, del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n. 29 come sostituito
          dall'art.  4 del decreto legislativo 23 dicembre  1993.  n.
          546,  fermo  restando  il comma 4   del predetto art. 6.  I
          regolamenti gia' emanati   o adottati restano    in  vigore
          fino  alla   emanazione dei   regolamenti di  cui al citato
          art.  17, comma  4-bis, della  legge 23  agosto 1988,    n.
          400, introdotto dal comma 1 del presente articolo".
            -    La legge  6 dicembre  1991, n.  394 (pubblicata  nel
          supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale  13 dicembre
          1991, n.  292) reca:  "Legge quadro sulle aree protette".
            -  La  legge  25  marzo  1997, n.  68  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale   27 marzo   1997, n.    72),  concerne:
          "Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero".
            - La legge 3 aprile 1997, n. 94 pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  8 aprile 1997, n. 81), concerne: "Modifiche alla
          legge 5 agosto 1978, n. 468, e  successive modificazioni  e
          integrazioni,  recante norme di contabilita' generale dello
          Stato  in  materia  di    bilancio.  Delega  al Governo per
          l'individuazione delle  unita' previsionali di    base  del
          bilancio dello Stato".