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DECRETO LEGISLATIVO 29 settembre 1999, n. 381

Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonchè disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/11/2021)
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vigente al 26/04/2024
  • Articoli
  • Istituto nazionale
    di geofisica e vulcanologia (INGV)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Disposizioni per altri enti di competenza del Ministero
    dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
    (MURST).
  • 7
  • Norme sulla incentivazione, la costituzione
    e il funzionamento di consorzi tra enti di ricerca
  • 8
  • 9
  • Norme generali per gli enti di ricerca
  • 10
  • Modifiche al decreto legislativo
    5 giugno 1998, n. 204
  • 11
  • Disposizioni per l'attività di ricerca
  • 12
  • 13
  • 14
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-11-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n.  168,  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in  particolare  l'articolo
11, comma 1, lettere b) e d), l'articolo 14, comma 1, lettere a),  d)
ed f) e l'articolo 18, comma 1, lettere b), d), f) e g); 
  Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191; 
  Vista la legge 29 luglio 1999, n. 241; 
  Vista il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19,  sul  riordino
del Consiglio nazionale delle ricerche; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 maggio 1999; 
  Visto il parere espresso  dalla  Commissione  parlamentare  di  cui
all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 3 e 10 settembre 1999; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                        Istituzione dell'ente 
  1. E' istituito, con le modalita' e i tempi di cui all'articolo  6,
l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), come ente di
ricerca non strumentale, nel quale confluiscono l'Istituto  nazionale
di geofisica (ING), l'Osservatorio vesuviano (OV), nonche' i seguenti
istituti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR): 
  a) Istituto internazionale di vulcanologia di Catania (IIV); 
    b) Istituto di geochimica dei fluidi di Palermo (IGF); 
  c) Istituto di ricerca sul rischio sismico di Milano (IRRS). 
  2.  L'INGV  ha  personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico  con
autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e  contabile  e  si
dota di un ordinamento autonomo in conformita' al  presente  decreto,
alla legge 9 maggio  1989,  n.  168,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,  nonche',
per quanto  non  previsto  dalle  predette  disposizioni,  al  codice
civile. 
  3. Il Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica esercita nei confronti dell'ente le  competenze  previste
dalle disposizioni di cui al comma 2. 
    


          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note    qui   pubblicato   e'   sato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e   3, del testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione   delle       leggi,
          sull'emanazione    dei    decreti   del   Presidente  della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana, approvato   con D.P.R.   28 dicembre    1985,  n.
          1092,  al    solo  fine    di facilitare la lettura   delle
          disposizioni di legge  modificate o alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
    
           Nota al titolo: 
            - Per il testo dell'art. 11 della  legge  n.  59/1997  si
          veda nelle note alle premesse. 
           Note alle premesse: 
             - Gli articoli 76 e 87 della Costituzione prevedono: 
            "Art. 76. - L'esercizio della  funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti". 
            "Art. 87. - Il Presidente della  Repubblica  e'  il  capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
             Puo' inviare messaggi alle Camere. 
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione. 
            Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di 
          legge di iniziativa del Governo. 
            Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di 
          legge e i regolamenti. 
            Indice il referendum popolare  nei  casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato. 
            Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica
          i trattati internazionali, previa, quando 
          occorra, l'autorizzazione delle Camere. 
            Ha il comando delle Forze armate, presiede  il  Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara 
          lo stato di guerra deliberato dalle Camere. 
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
             Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
             Conferisce le onorificenze della Repubblica". 
            - La legge 9 maggio 1989, n. 168, riguarda:  "Istituzione
          del Ministero dell'universita' e della 
          ricerca scientifica e tecnologica". 
            - Si riporta il testo degli articoli 11, comma 1, lettere
          b) e d), 14, comma 1, lettere a), d) ed f) e 18,  comma  1,
          lettere b), d), f) e g), della legge 15 marzo 1997,  n.  59
          (Delega al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni  e
          compiti alle regioni ed enti locali per  la  riforma  della
          pubblica   amministrazione    e    della    semplificazione
          amministrativa): 
            "Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad  emanare,  entro
          il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi  diretti
          a: 
              a) (omissis); 
            b) riordinare gli  enti  publici  nazionali  operanti  in
          settori  diversi  dalla   assistenza   e   previdenza,   le
          istituzioni di diritto privato e le  societa'  per  azioni,
          controllate direttamente o indirettamente dallo Stato,  che
          operano, anche all'estero, nella promozione e nel  sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale; 
              c) (omissis); 
            d) riordinare e razionalizzare gli interventi  diretti  a
          promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica
          e tecnologica nonche' gli organismi  operanti  nel  settore
          stesso". 
            "Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di  cui  alla
          lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguira'
          l'obiettivo  di  una  complessiva   riduzione   dei   costi
          amministrativi  e  si  atterra',  oltreche'   ai   principi
          generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990,  n.  241,  e
          successive  modificazioni,  dal   decreto   legislativo   3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art.
          3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti
          principi e criteri direttivi: 
            a) fusione o soppressione di enti con finalita'  omologhe
          o  complementari,  trasformazione  di  enti  per  i   quali
          l'autonomia non sia necessaria o  funzionalmente  utile  in
          ufficio dello Stato o di  altra  amministrazione  pubblica,
          ovvero in struttura di universita', con il  consenso  della
          medesima, ovvero liquidazione degli  enti  inutili;  per  i
          casi di cui alla presente lettera il Governo  e'  tenuto  a
          presentare contestuale piano di utilizzo del  personale  ai
          sensi dell'art. 12, comma  1,  lettera  s),  in  carico  ai
          suddetti enti; 
              b) - c) (omissis); 
            d) razionalizzazione ed omogeneizzazione  dei  poteri  di
          vigilanza  ministeriale,  con  esclusione,  di  norma,   di
          rappresentanti     ministeriali     negli     organi     di
          amministrazione, e nuova  disciplina  del  commissariamento
          degli enti; 
              e) (omissis); 
            f)  progammazione  atta  a  favorire   la   mobilita'   e
          l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche". 
            "Art. 18.  -  1.  Nell'attuazione  della  delega  di  cui
          all'art. 11, comma 1,  lettera  d),  il  Governo,  oltre  a
          quanto previsto  dall'art.  14  della  presente  legge,  si
          attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: 
              a) (omissis); 
            b) riordino, secondo  criteri  di  programmazione,  degli
          enti operanti nel settore, della loro struttura,  del  loro
          funzionamento  e  delle   procedure   di   assunzione   del
          personale,  nell'intento  di  evitare  duplicazioni  per  i
          medesimi obiettivi, di promuovere e  di  collegare  realta'
          operative di eccellenza, di assicurare il  massimo  livello
          di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una
          piu' agevole stipula di  intese,  accordi  di  programma  e
          consorzi; 
              c) (omissis); 
            d) previsione di organismi, strumenti e procedure per  la
          valutazione  dei  risultati  dell'attivita'  di  ricerca  e
          dell'impatto  dell'innovazione   tecnologica   sulla   vita
          economica e sociale; 
              e) (omissis); 
            f) programmazione e coordinamento dei  flussi  finanziari
          in  ordine  agli  obiettivi  generali  della  politica   di
          ricerca; 
            g) adozione di misure che valorizzino la professionalita'
          e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilita'
          interna ed esterna tra enti di ricerca, Universita', scuola
          e imprese". 
            - L'art. 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n.  191
          (Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59,
          e legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di
          formazione del personale dipendente e di lavoro a  distanza
          nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di
          edilizia scolastica) cosi' recita: 
            "Art. 12. All'art. 11, comma 1, alinea, le  parole:  ''31
          luglio 1998'' sono sostituite dalle seguenti: ''31  gennaio
          1999''". 
            - Il decreto legislativo 5 giugno  1998,  n.  204,  reca:
          "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e  la
          valutazione della politica nazionale relativa alla  ricerca
          scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, 
          comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59". 
            - Il decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive  integrazioni  e  modificazioni  riguarda:   "La
          razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
          pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di
          pubblico impiego,  a  norma  dell'art.  2  della  legge  23
          ottobre 1992, n. 42". 
            -  Il  decreto  legislativo  30  gennaio  1999,  n.   19,
          riguardante:  "Riordino  del  Consiglio   nazionale   delle
          ricerche" e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  5
          febbraio 1999, n. 29. 
           Note all'art. 1: 
            - Per il titolo della legge 9 maggio  1989,  n.  168,  si
          veda nelle note alle premesse. 
            - Per il titolo del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
          204, si veda nelle note alle premesse.