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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1999, n. 378

Regolamento recante norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/12/2004)
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Testo in vigore dal:  12-11-1999 al: 18-12-2004
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IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 7 agosto 1990, n, 241, ed in particolare l'articolo 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;
Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente "Differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive";
Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 30 ottobre 1998, n. 68, concernente: "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998;
Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1 dicembre 1998, n. 78, concernente: "Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione te1evisiva privata su frequenze terrestri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'articolo 45, comma 3;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo";
Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni contenute nel predetto articolo 45, comma 3, della predetta legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 24 maggio 1999;
Sentite le competenti commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri GM/120111/4506/DL/MG del 6 settembre 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Beneficiari e ripartizione della somma stanziata
1. I termini procedimentali e le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sono specificati nel bando di concorso emanato annualmente dal Ministero delle comunicazioni e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Possono beneficiare delle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le emittenti televisive locali titolari di concessione che, nell'anno precedente a quello al quale si riferisce il bando di cui al comma 1, siano state ammesse, con provvedimento adottato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
3. L'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ripartito tra i vari bacini di utenza televisiva in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino televisivo che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno. Nella predetta ripartizione si dovrà dare particolare rilievo ai bacini di utenza televisiva ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione.
Si considera operante in un determinato bacino televisivo, l'emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata.
4. La somma assegnata a ciascun bacino di utenza televisivo è attribuita alle emittenti aventi titolo all'erogazione del contributo per un quinto in parti uguali e per quattro quinti in base ad una graduatoria predisposta tenendo conto degli elementi indicati nell'articolo 4.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", è il seguente:
"3. Nell'ambito delle misure di sostegno all'emittenza previste dall'art. 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ed anche al fine di incentivare l'adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 30 ottobre 1998, è stanziata la somma di lire 24 miliardi per l'anno 1999, 24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001. Detta somma è erogata entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio dal Ministero delle comunicazioni alle emittenti televisive locali titolari di concessione che siano state ammesse alle provvidenze di cui all'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993 ed ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, in base ad apposito regolamento adottato dal Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro. del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Per una quota degli oneri recati dal presente comma, pari a lire 5 miliardi nel 1999 ed a lire 2 miliardi nel 2000, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 8".
Note alle premesse:
- La legge 6 agosto 1990, n. 223, reca: "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato".
- Il testo dell'art. 12, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", è il seguente:
"Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare, dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".
- Il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, reca: "Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione".
- Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, reca: "Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva".
- Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, reca: "Disposizioni urgenti per l'esercizio della attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni".
- Per il testo dell'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si veda nella nota al titolo.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente confruisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 45, comma 3, della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448, si veda nella nota al titolo.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, reca: "Regolamento recante la disciplina per l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali".
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è il seguente:
"Art. 7. - 1. Il comma 3 dell'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:
''3. Ai concessionari per 1a radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7 e le 23 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250 nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazionì'".
2. All'art. 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: ''tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativì' sono sostituite dalle seguenti: ''tribunale è'".
3. All'art. 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono soppresse le paro1e: ''pubblichino notizie da almeno tre annì'.".