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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1999, n. 267

Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonchè delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/2008)
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Testo in vigore dal: 21-8-1999
al: 1-2-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.
18,  recante  ordinamento  del  Ministero  degli  affari   esteri   e
successive modifiche ed integrazioni; 
 
Vista la  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  concernente  la  nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia  con  i  Paesi  in  via  di
sviluppo; 
 
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
aggiunto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
 
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 
 
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; 
 
Considerato che, a norma del decreto del Presidente della  Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, gli ambasciatori ed i Ministri plenipotenziari
sono chiamati a prestare servizio, secondo criteri di rotazione,  sia
presso l'amministrazione centrale del Ministero degli affari  esteri.
sia all'estero con funzioni di Capo  di  rappresentanza  diplomatica,
Ministro o Ministro consigliere di rappresentanza  diplomatica,  Capo
di consolato generale di prima classe; 
 
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
 
Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 1998; 
 
Acquisito il parere delle competenti  commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
 
Uditi i  pareri  del  Consiglio  di  Stato,  espressi  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi, nelle adunanze del 25 gennaio 1999
e del 26 aprile 1999; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 aprile 1999; 
 
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di  concerto  con  i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
per la funzione pubblica; 
 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                       Ambito della disciplina 
 
1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le  funzioni
degli   uffici   dirigenziali   generali,   in   cui   si    articola
l'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri. 
    

          AVVERTENZA:

          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.   10,  comma  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione    delle   leggi   e
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

          -  L'art.  87, comma quinto, della Costituzione, conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi valore di legge ed i
          regolamenti.

          -  Il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 5 gennaio
          1967,  n.  18,  concerne l'ordinamento dell'Amministrazione
          del Ministero degli affari esteri.

          -  La  legge  26  febbraio 1987, n. 49, stabilisce la nuova
          disciplina  della  cooperazione  dell'Italia con i Paesi in
          via di sviluppo.

          -  Il  comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, sulla disciplina della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  e'  stato introdotto dall'art. 13 della legge 15
          marzo  1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il
          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
          locali  per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la  semplificazione  amministrativa, attribuisce al Governo
          il  potere  di  emanare  regolamenti  di  organizzazione  e
          riordino degli uffici dei Ministeri.

          -  L'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
          stabiliva  l'individuazione  di  uffici  e piante organiche
          all'interno delle amministrazioni pubbliche, e' stato pero'
          sostituito  dal citato comma 4-bis dell'art. 17 della legge
          n. 400/1988.

          -  La  legge 15 maggio 1997, n. 127, riguarda le misure per
          lo   snellimento   dell'attivita'   amministrativa   e  dei
          procedimenti di decisione e di controllo.