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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1999, n. 267

Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonchè delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/2008)
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Testo in vigore dal:  21-8-1999 al: 1-2-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernente la nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, gli ambasciatori ed i Ministri plenipotenziari sono chiamati a prestare servizio, secondo criteri di rotazione, sia presso l'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri. sia all'estero con funzioni di Capo di rappresentanza diplomatica, Ministro o Ministro consigliere di rappresentanza diplomatica, Capo di consolato generale di prima classe;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nelle adunanze del 25 gennaio 1999 e del 26 aprile 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito della disciplina
1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le funzioni degli uffici dirigenziali generali, in cui si articola l'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.


AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concerne l'ordinamento dell'Amministrazione del Ministero degli affari esteri.

- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, stabilisce la nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

- Il comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato introdotto dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, attribuisce al Governo il potere di emanare regolamenti di organizzazione e riordino degli uffici dei Ministeri.

- L'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliva l'individuazione di uffici e piante organiche all'interno delle amministrazioni pubbliche, è stato però sostituito dal citato comma 4-bis dell'art. 17 della legge n. 400/1988.

- La legge 15 maggio 1997, n. 127, riguarda le misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.