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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1999, n. 255

Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal: 18-8-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  VISTO l'articolo 87 della Costituzione;
  VISTO  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, recante norme
sulle  procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego
del  personale di Polizia e delle Forze Armate, emanato in attuazione
della  legge  29  aprile 1995, n.130, e dell'articolo 2 della legge 6
marzo 1992, n. 216;
  VISTI  gli  articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195
del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione,
da  avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita',
ai  fini  della  adozione  di  separati  decreti del Presidente della
Repubblica  concernenti, rispettivamente, il personale delle Forze di
Polizia  anche  ad  ordinamento militare e quello delle Forze Armate,
con esclusione dei dirigenti civili e militari, nonche' del personale
di leva e di quello ausiliario di leva;
  VISTE  le  disposizioni  degli  articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo  n.195  del 1995, che individuano le delegazioni di parte
pubblica,  le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio
Centrale  di Rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure
negoziali  e  di  concertazione,  rispettivamente,  per  le  Forze di
Polizia  ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della Polizia
Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato), per le Forze di Polizia
ad  ordinamento  militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia
di Finanza) e per le Forze Armate;
  VISTE  in  particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
2,  ed  all'articolo  7 del citato decreto legislativo n.195 del 1995
riguardante   le   delegazioni   e   le   procedure  negoziali  e  di
concertazione  per  il  personale  delle  Forze  Armate in precedenza
indicato;
  VISTO  lo schema di provvedimento riguardante il quadriennio 1998 -
2001,  per  gli  aspetti  normativi, ed il biennio 1998-1999, per gli
aspetti  retributivi,  per  il  personale  non  dirigente delle Forze
Armate  (Esercito - Marina - Aeronautica), concertato, ai sensi delle
richiamate  disposizioni  del  decreto  legislativo  12  maggio 1995,
n.195, in data 17 febbraio 1999: dalla delegazione di parte pubblica,
dallo  Stato  Maggiore  della  Difesa,  dalla sezione COCER Esercito,
dalla Sezione COCER Marina e dalla Sezione COCER Aeronautica;.
  VISTA la legge 27 dicembre 1997, n.450;
  VISTA la legge 23 dicembre 1998, n.449;
  VISTO l'articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n.85;
  VISTO  il decreto-legge 27 marzo 1995, n.89, convertito dalla legge
17 maggio 1995, n.186;
  VISTO  l'articolo  17, comma 4 della legge 23 agosto 1988, n.400, e
l'articolo  7,  comma  11, ultimo periodo, del decreto legislativo n.
195/1995;
  VISTA  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione  del 9 marzo 1999, ai sensi del citato articolo 7, comma 11,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con la quale e' stato
approvato,  previa  verifica  delle  compatibilita'  finanziarie,  lo
schema di provvedimento di concertazione in precedenza indicato;
  SULLA  PROPOSTA  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  per  la  funzione  pubblica  e del Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  di  concerto  con  il
Ministro della difesa;
                                EMANA
                        il seguente decreto:
                               Art. 1
                   (Area di applicazione e durata)
  1.  Ai  sensi  dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12
maggio  1995,  n.  195,  il  presente decreto si applica al personale
militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina
e  dell'Aeronautica,  con esclusione dei dirigenti e del personale di
leva.
  2. Il presente decreto concerne il quadriennio 1° gennaio 1998 - 31
dicembre  2001  per la parte normativa ed e' valido per il biennio 1°
gennaio  1998-31  dicembre  1999  per  la  parte economica e relativi
effetti.
  3.  Dopo  un  periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data  di  scadenza  della  parte  economica  del presente decreto, al
personale  di  cui  al  comma  1  e'  corrisposto, a partire dal mese
successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta
per  cento  del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli
retributivi   tabellari  vigenti,  inclusa  l'indennita'  integrativa
speciale.  Dopo  ulteriori  tre  mesi  di vacanza contrattuale, detto
importo  e'  pari  al  cinquanta  per  cento  del tasso di inflazione
programmato  e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti
economici  previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica
emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n.
195 del 1995.
            AVVERTENZA
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' redatto ai sensi
          dell'articolo   10,   comma   3,   del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emananazione   dei   decreti   del   Presidente  della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          Italiana,  approvato  con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Note alle premesse
            -   L'articolo   87   della  Costituzione  conferisce  al
          Presidente  della  Repubblica  il  Potere  di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
            -  Il  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 195, reca:
          Attuazione  dell'articolo  2  della  legge 6 marzo 1992, n.
          216, in materia di procedure per disciplinare contenuti del
          rapporto  di impiego del personale delle Forze di Polizia e
          delle  Forze  Armate . Si trascrive il testo degli articoli
          1, 2 e 7:
            Articolo  1  (Ambito  di applicazione). 1. - Le procedure
          che  disciplinano  i  contenuti del rapporto di impiego del
          personale  delle  Forze  di  polizia  anche  ad ordinamento
          militare   e  delle  Forze  armate,  esclusi  i  rispettivi
          dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche'
          quello  ausiliario  di  leva,  sono  stabilite dal presente
          decreto  legislativo. Il rapporto, di impiego del personale
          civile   e   militare   con  qualifica  dirigenziale  resta
          disciplinato  dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art.
          2,   comma  4,  e  delle  altre  disposizioni  del  decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,   n.   29  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
            2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le
          modalita'   e   per  le  materie  indicate  negli  articoli
          seguenti,   si  concludono  con  l'emanazione  di  separati
          decreti   del   Presidente   della  Repubblica  concernenti
          rispettivamente  il  personale delle Forze di polizia anche
          ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.
            Articolo   2   (Provvedimenti).   -  1.  Il  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  di  cui all'art. 1, comma 2,
          concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato:
            a)   per   quanto   attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento  civile  (Polizia di Stato, Corpo della polizia
          penitenziaria  e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
          accordo  sindacale  stipulato  da  una delegazione di parte
          pubblica  composta  dal  Ministro per la funzione pubblica,
          che  la  presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
          della  difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle
          risorse    agricole,   alimentari   e   forestali   o   dai
          Sottosegretari  di Stato rispettivamente delegati, e da una
          delegazione  sindacale  composta  dai  rappresentanti delle
          organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative sul
          piano  nazionale  del personale della Polizia di Stato, del
          Corpo  della  polizia  penitenziaria  e del Corpo forestale
          dello  Stato  individuate  con decreto del Ministro, per la
          funzione  pubblica in conformita' alle disposizioni vigenti
          per  il  pubblico  impiego in materia di accertamento della
          maggiore rappresentativita' sindacale;
            b)   per   quanto   attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento  militare  (Arma  dei carabinieri e Corpo della
          guardia  di  finanza),  a  seguito  di concertazione, fra i
          Ministri  indicati  nella  lettera A) o i Sottosegretari di
          Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano,
          nell'ambito  delle  delegazioni dei Ministri della difesa e
          delle   finanze,   i   Comandanti  generali  dell'Arma  dei
          carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
          rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di rappresentanza
          (COCER Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
            2.  Il  decreto  del  Presidente  della Repubblica di cui
          all'art.  1,  comma 2, concernente il personale delle Forze
          armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
          per  la  funzione  pubblica,  del  tesoro e della difesa, o
          Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla
          quale   partecipano,   nell'ambito  della  delegazione  dei
          Ministri  della  difesa  il  Capo  di  Stato maggiore della
          difesa  o  suoi  delegati ed i rappresentanti del Consiglio
          centrale  di rappresentanza (COCER Sezioni Esercito, Marina
          ed Aeronautica).
            3.  Le  delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
          comma  1,  lettera  a)  sono  composte da rappresentanti di
          ciascuna  organizzazione  sindacale.  Nelle delegazioni dei
          Ministeri  della  difesa e delle finanze di cui ai comma 1,
          lettera  b),  e  al  comma  2  le  rappresentanze  militari
          partecipano  con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione del
          Consiglio  centrale  di  rappresentanza  (COCER) in modo da
          consentire   la   rappresentanza   di  tutte  le  categorie
          interessate.
            Articolo   7   (Procedimento).  -  1.  Le  procedure  per
          l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
          cui  all'art.  2  sono avviate dal Ministro per la funzione
          pubblica  almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza
          previsti  dai precedenti decreti. Tali procedure, che hanno
          inizio  contemporaneamente,  si sviluppano con carattere di
          contestualita'  nelle fasi successive compresa quella della
          sottoscrizione  della  ipotesi  di  accordo  sindacale, per
          quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
          e   della   predisposizione   degli   schemi  dei  relativi
          provvedimenti,  per quanto attiene alle Forze di polizia ad
          ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
            2.  Al  fine  di  assicurare  condizioni  di  sostanziale
          omogeneita',  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica, in
          qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
          nell'ambito  delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo'
          convocare,  anche  congiuntamente,  le delegazioni di parte
          pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
          Comandi  generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
          di  finanza  e  dei COCER, di cui all'art. 2, nonche' delle
          organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative sul
          piano  nazionale  delle  Forze  di  polizia  ad ordinamento
          civile di cui al medesimo art. 2.
            3.   Le   trattative   per  la  definizione  dell'accordo
          sindacale  riguardante  le  Forze di polizia ad ordinamento
          civile  di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono
          in   riunioni   cui   partecipano  i  rappresentanti  delle
          organizzazioni  sindacali  legittimate  a  parteciparvi  ai
          sensi  della  citata  disposizione  e  si concludono con la
          sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
            4.  Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi
          di  accordo  di  cui  al  comma  3  possono  trasmettere al
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri che
          compongono   la  delegazione  di  parte  pubblica  le  loro
          osservazioni  entro  il  termine  di  cinque  giorni  dalla
          sottoscrizione dell'accordo.
            5.  Le  delegazioni  dei  Comandi  generali dell'Arma dei
          carabinieri  e  della  Guardia  di finanza e rappresentanti
          delle rispettive sezioni COCER partecipano ai lavori per la
          formazione  dello  schema  di  provvedimento riguardante le
          Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'art. 2,
          comma 1, lettera b).
            6.  Le  Sezioni  Carabinieri  e  Guardia  di  finanza del
          Consiglio  centrale  di rappresentanza, entro il termine di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di  cui  al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti,
          al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri
          competenti,  le  loro  osservazioni  in  ordine al predetto
          schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
            7.  I  rappresentanti  dello  Stato maggiore difesa e del
          COCER  (Sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) partecipano
          ai  lavori  per la formazione dello schema di provvedimento
          riguardante le Forze armate.
            8.   Le  Sezioni  Esercito,  Marina  ed  Aeronautica  del
          Consiglio  centrale  di rappresentanza, entro il termine di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di  cui  al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti,
          al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri
          competenti  le  loro  osservazioni  in  ordine  al predetto
          schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
            9.   Per   la   formulazione   di  pareri,  richieste  ed
          osservazioni   sui   provvedimenti   in  concertazione,  il
          Consiglio  centrale di rappresentanza (COCER) si articola e
          delibera  nei  comparti.  I comparti interessati sono due e
          sono  formati  rispettivamente  dai  delegati  con rapporto
          d'impiego  delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e
          dai   delegati   con   rapporto   d'impiego  delle  Sezioni
          Carabinieri e Guardia di finanze.
            10.  L'ipotesi  di  accordo sindacale di cui al comma 3 e
          gli  schemi  di  provvedimento  di  cui ai commi 5 e 7 sono
          corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
          del  personale  interessato;  i  costi  unitari e gli oneri
          riflessi    del    trattamento    economico,   nonche'   la
          quantificazione   complessiva   della   spesa,  diretta  ed
          indiretta,  ivi  compresa quella eventualmente rimessa alla
          contrattazione    decentrata,   con   l'indicazione   della
          copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di
          validita'  dei  predetti  atti,  prevedendo,  altresi',  la
          possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
          sospendere  l'esecuzione  parziale,  o  totale,  in caso di
          accertata  esorbitanza  dai  limiti  di spesa. Essi possono
          prevedere  la  richiesta  -  da  parte della Presidenza del
          Consiglio,  dei  Ministri  o delle organizzazioni sindacali
          firmatarie  ovvero  delle sezioni COCER, per il tramite dei
          rispettivi  Comandi  generali  o dello Stato maggiore della
          difesa  -  al Nucleo di valutazione della spesa relativa al
          pubblico  impiego  (istituito presso il Consiglio nazionale
          dell'economia  e  del  lavoro  dall'art.  10 della legge 30
          dicembre  1991,  n.  412) di controllo e certificazione dei
          costi  esorbitanti  sulla base delle rilevazioni effettuate
          dalla  Ragioneria  generale  dello  Stato, dal Dipartimento
          della  funzione  pubblica  e  dall'  istituto, nazionale di
          statistica.  Il  nucleo  si pronuncia entro quindici giorni
          dalla  richiesta.  L'ipotesi  di  accordo  sindacale  ed  i
          predetti  schemi  di provvedimento non possono in ogni caso
          comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a   quanto   stabilito   nel  documento  di  programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria  e  nel  provvedimento  collegato,  nonche' nel
          bilancio.  In  nessun  caso  possono  essere previsti oneri
          aggiuntivi,  diretti  o  indiretti,  oltre  il  periodo  di
          validita'  dei  decreti  del Presidente della Repubblica di
          cui   al   comma  11,  in  particolare  per  effetto  della
          decorrenza dei benefici a regime.
            11.  Il  Consiglio  dei  Ministri,  entro quindici giorni
          dalla  sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo  sindacale
          riguardante  le  Forze  di  polizia ad ordinamento civile e
          dalla   formulazione   degli   schemi   dei   provvedimenti
          riguardanti   rispettivamente   le   Forze  di  polizia  ad
          ordinamento  militare  e  le  Forze  armate,  verificate le
          compatibilita'  finanziarie ed esaminate le osservazioni di
          cui  ai  commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo e gli
          schemi  dei  decreti del Presidente della Repubblica di cui
          all'art.  1,  comma  2.  I  decreti sono adottati in deroga
          all'art.  17,  comma  1,  lettera e), della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  e si prescinde dal parere del Consiglio di
          Stato.
            12.  La  disciplina  emanata con i decreti del Presidente
          della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale
          per   gli   aspetti   normativi   e   biennali  per  quelli
          retributivi,  a  decorrere dai termini di scadenza previsti
          dai   precedenti   decreti,   e   conserva  efficacia  fino
          all'entrata in vigore dei decreti successivi.
            13.  Nel  caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui
          al  presente  decreto  non  vengano  definiti, per la parte
          relativa  ai trattamenti economici accessori, entro novanta
          giorni  dall'inizio  delle  relative  procedure, il Governo
          riferisce  alla  Camera  dei  deputati  ed  al Senato della
          Repubblica  nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi
          regolamenti. .
            Nota all'articolo 1
            -  Il  testo  dell'articolo 2 del deccreto legislativo 12
          maggio  1995,  n.  195,  citato,  e'  riportato  alle  note
          premesse.