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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1999, n. 254

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2018)
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Testo in vigore dal: 18-8-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  VISTO l'articolo 87 della Costituzione;
  VISTO  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, recante norme
sulle  procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego
del  personale di Polizia e delle Forze Armate, emanato in attuazione
della  legge  29  aprile 1995, n.130, e dell'articolo 2 della legge 6
marzo 1992, n.216;
  VISTI  gli  articoli  1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n.195
del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione,
da  avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita',
ai  fini  della  adozione  di  separati  decreti del Presidente della
Repubblica  concernenti, rispettivamente, il personale delle Forze di
Polizia  anche  ad  ordinamento militare e quello delle Forze Armate,
con esclusione dei dirigenti civili e militari, nonche' del personale
di leva e di quello ausiliario di leva;
  VISTE  le  disposizioni  degli  articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo  n.195  del 1995, che individuano le delegazioni di parte
pubblica,  le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio
Centrale  di Rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure
negoziali  e  di  concertazione,  rispettivamente,  per  le  Forze di
Polizia  ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della Polizia
Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato), per le Forze di Polizia
ad  ordinamento  militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia
di Finanza) e per le Forze Armate;
  VISTE  in  particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
1,  lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo
n.195  del 1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e
di  concertazione  rispettivamente  per  il  personale delle Forze di
Polizia ad ordinamento civile e delle Forze di Polizia ad ordinamento
militare in precedenza indicate;
  VISTO  il  decreto  del  Ministro  per  la funzione pubblica del 22
maggio  1998  riguardante  Individuazione della delegazione sindacale
che   partecipa  alle  trattative  per  la  definizione  dell'accordo
sindacale  per  il  quadriennio  1994-1997, per gli aspetti, e per il
biennio  1998-  1999,  per  gli  aspetti  retributivi, riguardante il
personale  delle  Forze  di polizia ad ordinamento civile (Polizia di
Stato,  Corpo  della  polizia  penitenziaria  e Corpo forestale dello
Stato),  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 ;
  VISTA  l'ipotesi  di  accordo  sindacale riguardante il quadriennio
1998-  2001,  per la parte normativa, ed il biennio 1998-1999, per la
parte  economica,  per  il  personale  non  dirigente  delle Forze di
Polizia  ad  ordinamento  civile  (Polizia di Stato, Corpo di Polizia
Penitenziaria  e Corpo Forestale dello Stato), sottoscritta, ai sensi
delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n.195, in data 17 febbraio 1999 dalla delegazione di parte pubblica e
dalle  seguenti  organizzazioni  sindacali  rappresentative sul piano
nazionale  per  la  Polizia  di  Stato:  SIULP - SIAP - COISP- F.S.P.
(FEDERAZIONE  NAZIONALE  LISIPO-SODIPO)  -  PATTO  FEDERATIVO  ITALIA
SICURA  (PATTO  FEDERALE TRA ANIP-RINNOVAMENTO SINDACALE-USP); per la
Polizia/Penitenziaria:  SAPPE-  CISL/POLIZIA PENITENZIARIA-OSAPP-CGIL
POLIZIA   PENITENZIARIA  -  UIL/POLIZIA  PENITENZIARIA  -  SINAPPE  -
COORDINAMENTO  SINDACALE  SIALPE-SAG;  per  il  Corpo Forestale dello
Stato:  SAPAF  -  CISL/CORPO  FORESTALE  DELLO  -STATO  -  SAPECOFS -
UIL/CORPO FORESTALE DELLO STATO CGIL/CORPO FORESTALE DELLO STATO;
  VISTO  lo  schema  di provvedimento di concertazione riguardante il
quadriennio   1998-2001,   gli   aspetti  normativi,  ed  il  biennio
1998-1999,   per  gli  aspetti  retributivi,  per  il  personale  non
dirigente  delle  Forze  di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei
Carabinieri  e  Corpo della Guardia di Finanza), concertato, ai sensi
delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n.  195,  in  data  17  febbraio  1999,  dalla  delegazione  di parte
pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando
generale  del  Corpo  della  guardia  di finanza, dalla Sezione COCER
Carabinieri, dalla Sezione COCER Guardia di Finanza;
  VISTA la legge 27 dicembre 1997, n.450;
  VISTA la legge 23 dicembre 1998, n.449;
  VISTO l'articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n.85;
  VISTO  il decreto-legge 27 marzo 1995, n.89, convertito dalla legge
17 maggio 1995, n.186;
  VISTO  l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e
l'articolo  7,  comma  11, ultimo periodo, del decreto legislativo n.
195 del 1995;
  VISTA  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione  del 9 marzo 1999 con la quale sono stati approvati ai sensi
del  citato  articolo  7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio
1995,  n.  195, previa verifica delle compatibilita' finanziarie e in
assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 7,
l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente
delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  e  lo  schema  di
provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare
in precedenza indicati;
  SULLA  PROPOSTA  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  per  la  funzione  pubblica  e del Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della programmazione economica, di concerto con Ministri
dell'interno,  della  difesa,  delle finanze, di grazia e giustizia e
per le politiche agricole;
                                EMANA
il seguente decreto:

                               Art. 1
                    Area di applicazione e durata

  1.  Ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1, lettera a), del decreto
legislativo  12 maggio 1995, n.195, il presente decreto si applica al
personale  dei  ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia
Penitenziaria  e  del Corpo Forestale dello Stato, con esclusione dei
rispettivi dirigenti, e del personale ausiliario di leva.
  2.  Il  presente  decreto  concerne il Periodo 1o gennaio 1998 - 31
dicembre 2001 per la parte normativa ed e' valido dal 1o gennaio 1998
al 31 dicembre 1999 per la parte economica e relativi effetti.
  3.  Dopo  un  periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data  di  scadenza  della  parte  economica  del presente decreto, al
personale  di  cui  al  comma  1  e'  corrisposto, a partire dal mese
successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta
per  cento  del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli
retributivi.  tabellari  vigenti,  inclusa  l'indennita'  integrativa
speciale.  Dopo  ulteriori  tre  mesi  di vacanza contrattuale, detto
importo  e'  pari  al  cinquanta  per  cento  del tasso di inflazione
programmato  e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti
economici  previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica
emanato  ai  sensi  dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 195 del 1995.
            AVVERTENZA
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' redatto ai sensi
            dell'articolo   10,   comma  3,  del  testo  unico  delle
            disposizioni    sulla    promulgazione    delle    leggi,
            sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente  della
            Repubblica   e   sulle   pubblicazioni   ufficiali  della
            Repubblica  Italiana,  approvato  con  D.P.R. 28 dicembre
            1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la lettura
            delle  disposizioni  di  legge  alle  quali e' operato il
            rinvio.  Restano  invariati il valore e l'efficacia degli
            atti legislativi qui trascritti.
            Note alle premesse
            -   L'articolo   87   della  Costituzione  conferisce  al
            Presidente  della  Repubblica  il potere di promulgare le
            leggi  e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
            regolamenti.
            -  Il  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 195, reca:
            Attuazione  dell'articolo  2 della legge 6 marzo 1992, n.
            216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti
            del  rapporto  di  impiego  del  personale delle Forze di
            Polizia  e  delle  Forze  Armate  . Si trascrive il testo
            degli articoli 1, 2 e 7:
            Articolo  1  (Ambito  di applicazione). - l. Le procedure
            che  disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del
            personale  delle  Forze  di  polizia anche ad ordinamento
            militare  e  delle  Forze  armate,  esclusi  i rispettivi
            dirigenti  civili  e  militari  ed  il  personale di leva
            nonche'  quello  ausiliario  di  leva, sono stabilite dal
            presente  decreto legislativo. Il rapporto di impiego del
            personale  civile  e  militare con qualifica dirigenziale
            resta  disciplinato  dai  rispettivi ordinamenti ai sensi
            dell'art.  2,  comma  4,  e  delle altre disposizioni del
            decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29 e successive
            modificazioni ed integrazioni.
            2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le
            modalita'  e  per  le  materie  indicate  negli  articoli
            seguenti,  si  concludono  con  l'emanazione  di separati
            decreti   del  Presidente  della  Repubblica  concernenti
            rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche
            ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.
            Articolo   2   (Provvedimenti).   -  l.  Il  decreto  del
            Presidente  della  Repubblica di cui all'art. 1, comma 2,
            concernente  il  personale  delle  Forze  di  polizia  e'
            emanato:
            a)   per   quanto   attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
            ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
            penitenziaria  e  Corpo forestale dello Stato), a seguito
            di  accordo  sindacale  stipulato  da  una delegazione di
            parte  pubblica  composta  dal  Ministro  per la funzione
            pubblica,  che  la presiede, e dai Ministri dell'interno,
            del  tesoro,  della  difesa,  delle  finanze, di grazia e
            giustizia   e   delle   risorse  agricole,  alimentari  e
            forestali  o  dai Sottosegretari di Stato rispettivamente
            delegati,  e  da  una  delegazione sindacale composta dai
            rappresentanti     delle     organizzazioni     sindacali
            maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale  del
            personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia
            penitenziaria   e   del   Corpo   forestale  dello  Stato
            individuate  con  decreto  del  Ministro  per la funzione
            pubblica  in conformita' alle disposizioni vigenti per il
            pubblico   impiego   in  materia  di  accertamento  della
            maggiore rappresentativita' sindacale;
            b)   per   quanto   attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
            ordinamento  militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
            guardia  di  finanza),  a  seguito di concertazione fra i
            Ministri  indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di
            Stato  rispettivamente  delegati  alla quale partecipano,
            nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
            delle   finanze,  i  Comandanti  generali  dell'Arma  dei
            carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed
            i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza
            (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di Finanza).
            2.  Il  decreto  del  Presidente  della Repubblica di cui
            all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
            armate  e'  emanato  a  seguito  di  concertazione  tra i
            Ministri  per  la  funzione  pubblica, del tesoro e della
            difesa,   o   Sottosegretari   di  Stato  rispettivamente
            delegati,   alla  quale  partecipano,  nell'ambito  della
            Delegazione  del  Ministro  della difesa il Capo di Stato
            Maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti
            del  Consiglio  centrale di rappresentanza (COCER Sezioni
            Esercito, Marina ed Aeronautica).
            3.  Le  delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
            al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di
            ciascuna, organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
            Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1.
            lettera  b),  e  al  comma  2  le rappresentanze militari
            partecipano  con  rappresentanti  di ciascuna sezione del
            Consiglio  centrale di rappresentanza (COCER), in modo da
            consentire   la  rappresentanza  di  tutte  le  categorie
            interessate.
            Articolo   7   (Procedimento).  -  1.  Le  procedure  per
            l'emanazione  dei decreti del Presidente della Repubblica
            di  cui  all'art.  2  sono  avviate  dal  Ministro per la
            funzione  pubblica  almeno quattro mesi prima dei termini
            di   scadenza   previsti  dai  precedenti  decreti.  Tali
            procedure,   che   hanno  inizio  contemporaneamente,  si
            sviluppano  con  carattere  di  contestualita' nelle fasi
            successive,  compresa  quella  della sottoscrizione della
            ipotesi  di  accordo  sindacale,  per quanto attiene alle
            Forze   di   polizia   ad  ordinamento  civile,  e  della
            predisposizione  degli schemi dei relativi provvedimenti,
            per  quanto  attiene alle Forze di polizia ad ordinamento
            militare e al personale delle Forze armate,
            2.  Al  fine  di  assicurare  condizioni  di  sostanziale
            omogeneita',  il  Ministro  per  la funzione pubblica, in
            qualita'   di   Presidente  delle  delegazioni  di  parte
            pubblica,  nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3,
            5   e   7,   puo'   convocare,  anche  congiuntamente  le
            delegazioni  di  parte  pubblica,  i rappresentanti dello
            Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei
            carabinieri e della Guardia di finansa e dei COCER di cui
            all'art.   2,   nonche'  delle  organizzazioni  sindacali
            maggiormente  rappresentative  sul  piano nazionale delle
            Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo
            art. 2.
            3.   Le   trattative   per  la  definizione  dell'accordo
            sindacale  riguardante le Forze di polizia ad ordinamento
            civile  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  a), si
            svolgono  in  riunioni  cui  partecipano i rappresentanti
            delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi
            ai sensi della citata disposizione e si concludono con la
            sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
            4.  Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi
            di  accordo  di  cui  al  comma  3 possono trasmettere al
            Presidente  del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che
            compongono  la  delegazione  di  parte  pubblica  le loro
            osservazioni  entro  il  termine  di  cinque giorni dalla
            sottoscrizione dell'accordo.
            5.  Le  delegazioni  dei  Comandi  generali dell'Arma dei
            carabinieri  e  della Guardia di finanza e rappresentanti
            delle  rispettive sezioni COCER partecipano ai lavori per
            la  formazione  dello schema di provvedimento riguardante
            le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare  di cui
            all'art. 2, comma 1, lettera b).
            6.  Le  Sezioni  Carabinieri  e  Guardia  di  finanza del
            Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
            cinque   giorni   dalla   ricezione   dello   schema   di
            provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove
            dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed
            ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al
            predetto  schema,  per  il tramite dei rispettivi Comandi
            generali.
            7.  I  rappresentanti  dello  Stato maggiore difesa e del
            COCER    (Sezioni   Esercito,   Marina   e   Aeronautica)
            partecipano  ai  lavori per la formazione dello schema di
            provvedimento riguardante le Forze armate.
            8.   Le  Sezioni  Esercito,  Marina  ed  Aeronautica  del
            Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
            cinque   giorni   dalla   ricezione   dello   schema   di
            provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove
            dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed
            ai  Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al
            predetto  schema,  per  il  tramite  dello Stato maggiore
            difesa.
            9.   Per   la   formulazione   di  pareri,  richieste  ed
            osservazioni   sui  provvedimenti  in  concertazione,  il
            Consiglio  centrale di rappresentanza (COCER) si articola
            e  delibera nei comparti. I comparti interessati sono due
            e  sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto
            d'impiego  delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica,
            e  dai  delegati  con  rapporto  d'impiego  delle Sezioni
            Carabinieri e Guardia di finanza.
            10.  L'ipotesi  di  accordo sindacale di cui al comma 3 e
            gli  schemi  di  provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono
            corredati     da     appositi     prospetti    contenenti
            l'individuazione   del  personale  interessato,  i  costi
            unitari  e  gli oneri riflessi del trattamento economico,
            nonche'   la  quantificazione  complessiva  della  spesa,
            diretta  ed  indiretta, ivi compresa quella eventualmente
            rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione
            della  copertura  finanziaria  complessiva  per  l'intero
            periodo  di  validita'  dei  predetti  atti,  prevedendo,
            altresi',   la  possibilita'  di  prorogarne  l'efficacia
            temporale, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale, o
            totale,  in  caso  di accertata esorbitanza dai limiti di
            spesa.  Essi  Possono  prevedere  la richiesta - da parte
            della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  o delle
            organizzazioni  sindacali firmatarie ovvero delle sezioni
            COCER,  per  il tramite dei rispettivi Comandi generali o
            dello   Stato  maggiore  della  difesa  -  al  Nucleo  di
            valutazione  della  spesa  relativa  al  pubblico impiego
            (istituito  presso il Consiglio nazionale dell'economia e
            del  lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n.
            412)  di controllo e certificazione dei costi esorbitanti
            sulla  base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria
            generale  dello  Stato,  dal  Dipartimento della funzione
            pubblica  e  dall'Istituto  nazionale  di  statistica. Il
            nucleo   si   pronuncia   entro   quindici  giorni  dalla
            richiesta.  L'ipotesi  di accordo sindacale ed i predetti
            schemi   di   provvedimento  non  possono  in  ogni  caso
            comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
            di   esercizi  successivi,  impegni  di  spesa  eccedenti
            rispetto    a   quanto   stabilito   nel   documento   di
            programmazione    economico-finanziaria   approvato   dal
            Parlamento,  nella  legge finanziaria e nel provvedimento
            collegato,  nonche'  nel bilancio. In nessun caso possono
            essere  previsti  oneri, aggiuntivi, diretti o indiretti,
            oltre  il periodo di validita' dei decreti del Presidente
            della  Repubblica  di cui al comma 11, in particolare per
            effetto della decorrenza dei benefici a regime.
            11.  Il  Consiglio  dei  Ministri,  entro quindici giorni
            dalla  sottoscrizione  dell'ipotesi  di accordo sindacale
            riguardante  le  Forze di polizia ad ordinamento civile e
            dalla   formulazione   degli   schemi  dei  provvedimenti
            riguardanti   rispettivamente  le  Forze  di  polizia  ad
            ordinamento  militare  e  le  Forze armate, verificate le
            compatibilita'  finanziarie  ed esaminate le osservazioni
            di  cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo e
            gli schemi dei decreti del Presidente della Repubblica di
            cui  all'art.  1,  comma  2.  I  decreti sono adottati in
            deroga all'art. 17, comma 1, lettera e), della legge 23 a
            agosto  1988,  n.  400,  e  si  prescinde  dal parere del
            Consiglio di Stato.
            12.  La  disciplina  emanata con i decreti del Presidente
            della   Repubblica   di   cui  al  comma  11,  ha  durata
            quadriennale  per  gli  aspetti  normativi e biennali per
            quelli  retributivi,  a decorrere dai termini di scadenza
            previsti  dai  precedenti  decreti,  e conserva efficacia
            fino all'entrata in vigore dei decreti successivi.
            13.  Nel  caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui
            al  presente  decreto  non vengano definiti, per la parte
            relativa   ai   trattamenti  economici  accessori,  entro
            novanta  giorni  dall'inizio delle relative procedure, il
            Governo  riferisce  alla Camera dei deputati ed al Senato
            della  Repubblica  nelle  forme  e nei modi stabiliti dai
            rispettivi regolamenti.
            Nota all'articolo 1
            -  Il  testo  dell'articolo  2 del decreto legislativo 12
            maggio  1995, n. 195, citato, e' riportato alle note alle
            premesse.