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DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1999, n. 153

Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-6-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/2012)
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Testo in vigore dal: 15-6-1999
al: 31-12-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo
per  il  riordino  della  disciplina civilistica e fiscale degli enti
conferenti  di  cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni
di ristrutturazione bancaria;
  Vista  la  legge  30  luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e
integrazioni,  recante  disposizioni in materia di ristrutturazione e
integrazione  patrimoniale  degli  istituti  di  credito  di  diritto
pubblico;
  Visto  il  decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, relativo a
disposizioni  per  la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo
creditizio;
  Visto  il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che approva
il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
  Vista  la  legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche e
integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  31  maggio  1994, n. 332, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, recante norme per
l'accelerazione  delle  procedure  di  dismissione  di partecipazioni
dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni;
  Visto  il  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che approva
il  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia di intermediazione
finanziaria,
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 aprile 1999;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 maggio 1999;
  Sulla  proposta  dei  Ministri  del  tesoro,  del  bilancio e della
programmazione economica e delle finanze, di concerto con il Ministro
di grazia e giustizia;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Nel presente decreto si intendono per:
  a) "Legge di Delega": la legge 23 dicembre 1998, n. 461;
  b)  "TUIR":  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  c)   "Fondazione":   l'ente   che  ha  effettuato  il  conferimento
dell'azienda  bancaria  ai  sensi del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356;
  d)  "Settori  rilevanti":  i  settori  della  ricerca  scientifica,
dell'istruzione,  dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei
beni e delle attivita' culturali e dei beni ambientali, della sanita'
e  dell'assistenza alle categorie sociali deboli, di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b), della legge di delega;
  e)  "Autorita' di vigilanza": l'autorita' prevista dall'articolo 2,
comma  1,  della  Legge di Delega, le cui funzioni sono esercitate in
via  transitoria  dal  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio e della
programmazione economica, secondo quanto previsto dall'articolo 10;
  f)   "Societa'   bancaria   conferitaria":   la  societa'  titolare
direttamente  o  indirettamente  di  tutta  o  parte  dell'originaria
azienda  bancaria  della  fondazione  e nella quale la stessa detiene
direttamente  o  indirettamente  una partecipazione, ivi compresi, in
particolare:
  1)  la  societa'  titolare di tutta o parte dell'originaria azienda
bancaria  conferita dalla fondazione ai sensi del decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 356;
  2)  la  societa' risultante da operazioni di fusione della Societa'
bancaria conferitaria;
  3)  la  societa'  beneficiaria  di  operazioni  di  scissione  e di
conferimento  di  tutta  o parte dell'azienda bancaria da parte della
Societa' bancaria conferitaria;
  4)  la  societa'  che detiene il controllo delle societa' di cui ai
punti 1, 2 e 3;
  g)   "Societa'   conferitaria":   la   societa'   destinataria  dei
conferimenti  effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218,
e  successive  modifiche  e  integrazioni,  e della legge 26 novembre
1993, n. 489, e successive modifiche e integrazioni, ivi compresi, in
particolare:
  1)  la  societa'  titolare di tutta o parte dell'originaria azienda
conferita  dalla  fondazione  ai  sensi  del  decreto  legislativo 20
novembre 1990, n. 356;
  2)  la  societa' risultante da operazioni di fusione della Societa'
conferitaria;
  3)  la  societa'  beneficiaria  di  operazioni  di  scissione  e di
conferirnento di azienda da parte della Societa' conferitaria;
  4)  la  societa'  che detiene il controllo delle societa' di cui ai
punti 1, 2 e 3;
  h)  "Impresa strumentale": impresa esercitata dalla fondazione o da
una  societa'  di cui la fondazione detiene il controllo, operante in
via  esclusiva  per  la  diretta  realizzazione degli scopi statutari
perseguiti dalla Fondazione nei settori rilevanti;
  i)  "Partecipazione  indiretta": la partecipazione detenuta tramite
societa' controllata, societa' fiduciaria o per interposta persona;
  j)  "Conferimenti":  i conferimenti effettuati ai sensi della legge
30  luglio  1990,  n.  218, e successive modifiche ed integrazioni, e
della  legge  26  novembre  1993,  n.  489, e successive modifiche ed
integrazioni;
  k)  "Fondi immobiliari": i fondi comuni di investimento immobiliare
chiusi;
  l)  "Direttiva  del 18 novembre 1994": la direttiva de Ministro del
tesoro  in data 18 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.  273  del  22  novembre 1994 e recante "Criteri e procedure per la
dismissione  delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356,
nonche'  per  la  diversificazione  del  rischio  degli  investimenti
effettuati  dagli  enti  stessi",  adottata ai sensi dell'articolo 1,
commi   7  e  7-bis,  del  decreto-legge  31  maggio  1994,  n.  332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
          Avvertenza:
            Il   testo  delle note  qui  pubblicato  e  stato redatto
          ai   sensi dell'art. 10, commi   2 e  3,  del  testo  unico
          delle   disposizioni   sulla   promulgazione  delle  leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge modificate o  alle    quali  e'
          operato  il    rinvio.  Restano    invariati  il   valoro e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note al titolo:
            -  Il testo   dell'art.   11,   comma 1,   del    decreto
          legislativo  20 novembre 1990, n. 356 (Disposizioni  per la
          ristrutturazione   e   per   la   disciplina   del   gruppo
          creditizio), e' il seguente:
            "1. Gli enti  creditizi pubblici iscritti  all'albo    di
          cui all'art.  29  del regio  decreto-legge  12  marzo 1936,
          n.    375,  e   successive modificazioni e integrazioni, le
          casse  comunali di credito agrario e i monti di  credito su
          pegno di seconda categoria   che non  raccolgono  risparmio
          tra  il pubblico  possono effettuare  trasformazioni ovvero
          fusioni  con  altri  enti creditizi di qualsiasi natura, da
          cui, anche a seguito   di     successive    trasformazioni,
          conferimenti     o   fusioni, risultino  comunque  societa'
          per  azioni  operanti  nel settore  del credito".
            - Il testo dell'art. 1 della legge 23 dicembre  1998,  n.
          461  (Delega al Governo  per il  riordino della  disciplina
          civilistica   e fiscale degli  enti    conferenti,  di  cui
          all'art.  11,    comma 1, del   D.Lgs. 20 novembre 1990, n.
          356,  e  della  disciplina  fiscale  delle  operazioni   di
          ristrutturazione bancaria), e' il seguente:
            "Art.    1 (Ambito   della delega).  - 1.  Il Governo  e'
          delegato    ad  emanare,    sentite    le        competenti
          commissioni   parlamentari,  entro centoventi  giorni dalla
          data di  entrata in  vigore della   presente legge,  uno  o
          piu' decreti legislativi aventi per oggetto:
            a)    il    regime,  anche    tributario,    degli   enti
          conferenti  di  cui all'art. 11,   comma 1,  del    decreto
          legislativo  20  novembre    1990, n.   356, coordinando le
          norme vigenti   nelle stesse  materie  ed  apportando  alle
          medesime  le  integrazioni  e le  modificazioni  necessarie
          al predetto coordinamento;
            b)   il      regime  fiscale  dei  trasferimenti    delle
          partecipazioni dagli stessi  enti  detenute,   direttamente
          indirettamente,   in   societa' bancarie  per  effetto  dei
          conferimenti  previsti dalla legge 30 luglio 1990,  n. 218,
          e successive  modificazioni e  integrazioni, e  dalla legge
          26  novembre  1993,  n.  489,  e  successive  modificazioni
          e integrazioni;
            c)  il  regime  civilistico  e  fiscale  dello  scorporo,
          mediante  scissione  o  retrocessione,  di  taluni  cespiti
          appartenenti  alle societa' conferitarie,    gia'  compresi
          nei conferimenti  effettuati ai sensi della legge 30 luglio
          1990,  n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e
          della  legge  26    novembre  1993,  n.  489,  e successive
          modificazioni e integrazioni;
            d) una nuova disciplina fiscale   volta  a  favorire  una
          piu' completa ristrutturazione del settore bancario".
           Note alle premesse:
            -    L'art.    76    della    Costituzione  prevede   che
          l'esercizio  della funzione   legislativa    puo'    essere
          delegato   al   Governo   con determinazione di principi  e
          criteri  direttivi  e    soltanto  per tempo limitato ed in
          relazione ad oggetti definiti.
            -   L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  Per  il titolo  della legge 23 dicembre 1998, n.  461,
          ed il testo dell'art. 11, comma  1, del decreto legislativo
          20  novembre 1990, n.  356, si veda in note al titolo.
            - La legge  30 luglio 1990, n. 218, reca:   "Disposizioni
          in   materia   di      ristrutturazione  e     integrazione
          patrimoniale  degli istituti  di credito di diritto".
            - Il  decreto legislativo   1 settembre 1993,    n.  385,
          reca:  "Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria e
          creditizia".
            - La legge 26 novembre 1993,  n. 489, reca: "Proroga  del
          termine  di cui all'art. 7, comma 6, della  legge 30 luglio
          1990, n. 218, recante disposizioni per la  ristrutturazione
          e la integrazione del patrimonio degli istituti  di credito
          di    diritto pubblico, nonche'  altre norme sugli istituti
          medesimi".
            -   Il   decreto-legge   31   maggio   1994,   n.    332,
          convertito,    con  modificazioni,  dalla legge   30 luglio
          1994, n. 474,   reca: "Norme  per  l'accelerazione    delle
          procedure  di dismissione  di  partecipazioni dello Stato e
          degli enti pubblici in societa' per azioni".
            -    Il decreto   legislativo 24   febbraio 1998,  n. 58,
          reca: "Testo  unico  delle    disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52".
           Note all'art. 1:
            -  Per il titolo della legge 23 dicembre 1998, n. 461, si
          vede nelle note al titolo.
            -  Il  decreto    del  Presidente  della  Repubblica   22
          dicembre 1986, n.  917, reca: "Approvazione del testo unico
          delle imposte sui redditi".
            -  Per  il    titolo  del decreto legislativo 20 novembre
          1990, n. 356, si veda nelle note al titolo.
            - Si riporta   il testo dell'art.  2,  comma  1,    della
          citata legge n.  461/1998:
            "Art.  2    (Regime civilistico   degli enti). -   1. Nel
          riordinare la disciplina degli enti di cui alla  lettera a)
          del comma 1 dell'art. 1 si deve prevedere che essi:
            a)   perseguono   esclusivamente   scopi   di    utilita'
          sociale    e   di promozione   dello   sviluppo  economico,
          fermi  restando  compiti  e funzioni attribuiti dalla legge
          ad altre istituzioni;
            b)  devolvono ai  fini statutari nei settori di cui  alla
          lettera d) una parte  di reddito, al  netto delle spese  di
          funzionamento,    degli   oneri      fiscali      e   degli
          accantonamenti  e  riserve obbligatori,  non inferiore   al
          limite    minimo stabilito   ai sensi   della lettera  i) e
          comunque   non  inferiore   alla  meta',    destinando   le
          ulteriori   disponibilita'   ad   eventuali  altri     fini
          statutari, al reinvestimento, ad accantonamenti  e  riserve
          facoltativi   ovvero  alle  altre  erogazioni  previste  da
          specifiche norme di legge, con divieto di  distribuzione  o
          assegnazione,  sotto    qualsiasi  forma,    di  utili agli
          associati,  agli  amministratori,   ai   fondatori   e   ai
          dipendenti;
            c)   operano   secondo  principi  di  economicita'  della
          gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del   valore
          del   patrimonio,   lo   impiegano  in  modo  da  ottenerne
          un'adeguata redditivita'  rispetto  al  patrimonio  stesso,
          anche  attraverso la diversificazione degli investimenti ed
          il conferimento,  ai fini  della gestione  patrimoniale, di
          incarichi  a  soggetti  autorizzati,    dovendosi  altresi'
          adottare  per    le operazioni di   dismissione   modalita'
          idonee  a garantire   la   trasparenza,   la  congruita'  e
          l'equita';
            d)   possono  esercitare,   con   contabilita'  separate,
          imprese  direttamente   strumentali  ai    fini  statutari,
          esclusivamente   nei settori della  ricerca    scientifica,
          dell'istruzione,    dell'arte,    della   conservazione   e
          valorizzazione  dei  beni  culturali  e  ambientali,  della
          sanita'    e    dell'assistenza  alle    categorie  sociali
          deboli,  in conformita' a quanto  previsto dalla  normativa
          vigente   per i singoli settori, e  detenere partecipazioni
          di  controllo in enti  e societa' che abbiano  per  oggetto
          esclusivo l'esercizio di tali imprese;
            e)  tengono i   libri e le scritture contabili,  redigono
          il bilancio di esercizio  e la  relazione sulla   gestione,
          anche     con  riferimento  alle    singole      erogazioni
          effettuate  nell'esercizio,   secondo  le disposizioni  del
          codice civile relative  alle societa' per azioni, in quanto
          applicabili, e provvedono a  rendere pubblici il bilancio e
          la relazione;
            f)  possono  imputare direttamente al patrimonio netto le
          plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche  parziale,
          o  da  valutazione  delle  partecipazioni  nella   societa'
          bancaria o nella    societa'  nella  quale  l'ente    abbia
          eventualmente    conferito,   in tutto   o   in  parte,  la
          partecipazione      bancaria,    escludendo      che     le
          eventuali   perdite derivanti  da  realizzo  delle predette
          partecipazioni,    nonche'    le  eventuali    minusvalenze
          derivanti   dalla valutazione  delle  stesse, costituiscano
          impedimento  a ulteriori erogazioni  effettuate secondo  le
          finalita' istituzionali dell'ente;
            g)    prevedono  nei   loro statuti   distinti organi  di
          indirizzo,  di amministrazione e   di  controllo,  composti
          da  persone in   possesso di requisiti   di   onorabilita',
          fissando  specifici    requisiti    di professionalita'   e
          ipotesi   di   incompatibilita'  per  coloro  che ricoprono
          i  rispettivi   incarichi   e  assicurando,     nell'ambito
          dell'organo  di  indirizzo,  comunque la rappresentanza del
          territorio  e  l'apporto   di   personalita'   che      per
          preparazione    ed    esperienza    possano   efficacemente
          contribuire al  perseguimento dei  fini istituzionali.  Per
          quanto  riguarda   le   fondazioni  la   cui   operativita'
          e'  territorialmente  delimitata  in  ambito    locale  dai
          rispettivi statuti,  verra'    assicurata    la    presenza
          negli    organi   collegiali   di   una rappresentanza  non
          inferiore  al  cinquanta per  cento  di  persone  residenti
          da almeno tre anni nei territori stessi;
            h)    prevedono   che   la   carica di   consigliere   di
          amministrazione dell'ente conferente  sia incompatibile con
          la  carica di consigliere di amministrazione della societa'
          conferitaria;
            i) sono sottoposti   ad un'autorita'  di  vigilanza    la
          quale  verifica il rispetto della legge e dello statuto, la
          sana e prudente gestione, la redditivita'  del patrimonio e
          l'effettiva   tutela degli  interessi  contemplati    negli
          statuti.    A  tal    fine  autorizza    le operazioni   di
          trasformazione  e concentrazione;   approva   le  modifiche
          statutarie;  determina,    con    riferimento    a  periodi
          annuali,    sentite     le  organizzazioni  rappresentative
          delle  fondazioni,    un  limite  minimo  di  reddito    in
          relazione  al  patrimonio; sentiti  gli interessati    puo'
          sciogliere  gli  organi   di amministrazione e di controllo
          per gravi e ripetute irregolarita'  nella gestione  e,  nei
          casi   di   impossibilita'  di  raggiungimento    dei  fini
          statutari, puo'  disporre la liquidazione dell'ente.   Fino
          all'entrata    in    vigore    della     nuova   disciplina
          dell'autorita' di controllo sulle persone giuridiche di cui
          al titolo II  del libro  primo   del codice   civile,    ed
          anche    successivamente, finche'  ciascun   ente  rimarra'
          titolare  di   partecipazioni  di controllo,  diretto     o
          indiretto,     in  societa'    bancarie  ovvero concorrera'
          al controllo,  diretto  o indiretto,   di dette    societa'
          attraverso    la   partecipazione a  patti  di  sindacato o
          accordi   di qualunque  tipo,  le  funzioni  suddette  sono
          esercitate  dal  Ministro  del tesoro,   del   bilancio   e
          della    programmazione    economica.    Saranno   altresi'
          emanate disposizioni  di  coordinamento  con la  disciplina
          relativa  alle  organizzazioni  non  lucrative  di utilita'
          sociale;
            l) provvedono ad adeguare gli statuti  alle  disposizioni
          dettate  dai  decreti legislativi   previsti dalla presente
          legge  entro centottanta giorni  dalla data   di    entrata
          in  vigore   dei  decreti stessi;  con l'approvazione delle
          relative modifiche statutarie gli  enti  diventano  persone
          giuridiche     private  con   piena  autonomia   statutaria
          e gestionale;
            m)  sono inclusi tra i soggetti di cui all'art. 20, terzo
          comma, del regio  decreto-legge    12  marzo    1936,    n.
          375,      convertito,   con modificazioni,   dalla legge  7
          marzo  1938, n.   141, qualora   abbiano provveduto    alle
          modificazioni   statutarie  previste  dal  presente comma".
            -  Per  il  titolo  della  legge 30 luglio 1990, n. 218 e
          della legge 26 novembre 1993, n. 489, si  veda  nelle  note
          alle premesse.
            - La direttiva del Ministro  del tesoro 18 novembre 1994,
          concerne:   "Criteri   e    procedure  per  la  dismissione
          delle  partecipazioni deliberate  dagli enti  conferenti di
          cui all'art.   11, del   decreto  legislativo  20  novembre
          1990,  n.  356, nonche' per la diversificazione del rischio
          degli investimenti effettuati dagli enti stessi".
            -   Il   decreto-legge   31   maggio   1994,   n.    332,
          convertito,    con  modificazioni,  dalla legge   30 luglio
          1994, n. 474,   reca: "Norme  per  l'accelerazione    delle
          procedure  di dismissione  di  partecipazioni dello Stato e
          degli  enti pubblici in societa' per azioni". Si riporta il
          testo dell'art. 1, commi 7 e 7-bis:
            "7.  Il  Ministro  del  tesoro,  con   proprio   decreto,
          stabilisce  criteri e  procedure   di  carattere   generale
          per   le    dismissioni   delle  partecipazioni  deliberate
          dagli  enti    conferenti  di cui   all'art. 11 del decreto
          legislativo 20 novembre 1990, n. 356, tenendo  presenti  le
          norme   vigenti      in  materia     di  dismissioni  delle
          partecipazioni dello Stato,  nonche'  per l'utilizzo    dei
          relativi    proventi, che  devono essere  impiegati secondo
          criteri    di     diversificazione  del     rischio   degli
          investimenti.
            7-bis.  Sono  abrogati  l'art.  13,  commi 4   e 5, e gli
          articoli 19, 20 e 21 del  decreto legisaltivo  20  novembre
          1990, n.  356, e successive modificazioni".