stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 1999, n. 19

Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-2-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/06/2003)
nascondi
Testo in vigore dal: 20-2-1999
al: 6-6-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  9  maggio 1989, n. 168, e successive modifiche ed
integrazioni;
  Vista  la  legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo
11,  comma  1,  lettera  d),  l'articolo 14 e l'articolo 18, comma 1,
lettere b) e g);
  Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
  Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 agosto 1998;
  Visto  il  parere  espresso  dalla  commissione parlamentare di cui
all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 gennaio 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                 Consiglio nazionale delle ricerche

  1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) e' ente nazionale
di ricerca con competenza scientifica generale e istituti scientifici
distribuiti  sul  territorio,  che  svolge  attivita'  di prioritario
interesse  per  l'avanzamento  della  scienza  e per il progresso del
Paese.
  2.  Il  C.N.R.  ha  personalita' giuridica di diritto pubblico e si
dota  di  un ordinamento autonomo in conformita' al presente decreto,
alla  legge  9  maggio  1989,  n.  168, e successive modificazioni ed
integrazioni,  al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche',
per  quanto  non  previsto  dalle  predette  disposizioni,  al codice
civile.
  3.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
tecnologica   esercita   nei   confronti  del  C.N.R.  le  competenze
determinate nelle disposizioni di cui al comma 2.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -    L'art.  76    della  Costituzione    stabilisce  che
          l'esercizio della funzione legislativa  non    puo'  essere
          delegato  al Governo  se non con determinazione di principi
          e criteri direttivi e  soltanto per tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti.
            -  L'art.  87    della  Costituzione  stabilisce che   il
          Presidente della Repubblica e'  il    Capo  dello  Stato  e
          rappresenta l'unita' nazionale; puo' inviare  messaggi alle
          Camere;  indice  le elezioni  delle nuove Camere e ne fissa
          la  prima riunione; autorizza la presentazione alle  Camere
          dei  disegni di legge  di iniziativa del Governo;  promulga
          le leggi ed  emana i  decreti aventi  valore di  legge e  i
          regolamenti;  indice  il    referendum  popolare  nei  casi
          previsti dalla Costituzione; nomina,   nei casi    indicati
          dalla    legge,  i    funzionari dello   Stato; accredita e
          riceve i  rappresentanti diplomatici, ratifica  i  trattati
          internazionali,       previa,          quando      occorra,
          l'autorizzazione   delle Camere;   ha il   comando    delle
          Forze    armate,   presiede il  Consiglio supremo di difesa
          costituito secondo la legge, dichiara  lo stato  di  guerra
          deliberato  dalle  Camere;  presiede il Consiglio superiore
          della magistratura; puo'  concedere grazia e commutare   le
          pene; conferisce le onorificenze della Repubblica".
            -    La  legge   9   maggio   1989, n.   168,   riguarda:
          "Istituzione  del Ministero   dell'universita'   e    della
          ricerca   scientifica   e tecnologica".
            - Si riporta il  testo  degli  articoli    11,  comma  1,
          lettera  d),  14 e 18, comma 1, lettere b) e g) della legge
          15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento
          di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali  per  la
          riforma   della      pubblica  amministrazione     e  della
          semplificazione amministrativa):
            "Art. 1.  - Il Governo e'  delegato ad emanare, entro  il
          31 luglio 1998, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
              a)-c) (Omissis);
            d) riordinare e razionalizzare  gli interventi diretti  a
          promuovere  e    sostenere    il    settore   della ricerca
          scientifica  e  tecnologica nonche' gli organismi  operanti
          nel settore stesso".
            "Art.  14. - 1. Nell'attuazione della  delega di cui alla
          lettera  b)  del  comma  1    dell'art.  11,   il   Governo
          perseguira'  l'obiettivo di una complessiva  riduzione  dei
          costi      amministrativi   e   si   atterra', oltreche' ai
          principi generali desumibili  dalla legge 7 agosto 1990, n.
          241,    e    successive    modificazioni,    dal    decreto
          legislativo    3  febbraio  1993,    n.  29,   e successive
          modificazioni,  dall'articolo 3, comma 6, della   legge  14
          gennaio  1994,  n.  20,    ai  seguenti  principi e criteri
          direttivi:
            a)  fusione  o  soppressione  di   enti   con   finalita'
          omologhe    o  complementari,  trasformazione di enti per i
          quali  l'autonomia  non  sia  necessaria  o  funzionalmente
          utile  in  ufficio dello Stato   o di altra amministrazione
          pubblica, ovvero in    struttura  di  universita',  con  il
          consenso  della  medesima, ovvero   liquidazione degli enti
          inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo
          e' tenuto a presentare contestuale piano   di utilizzo  del
          personale  ai sensi   dell'art. 12, comma 1, lettera s), in
          carico ai suddetti enti;
            b)    trasformazione   in   associazioni   o in   persone
          giuridiche   di diritto  privato    degli  enti    che  non
          svolgono    funzioni  o    servizi di rilevante   interesse
          pubblico   nonche'    di  altri    enti    per    il    cui
          funzionamento non e' necessaria  la personalita' di diritto
          pubblico;  trasformazione in  ente pubblico economico  o in
          societa'  di diritto privato di enti   ad  alto  indice  di
          autonomia  finanziaria;   per i casi di  cui alla  presente
          lettera  il Governo  e'  tenuto a   presentare  contestuale
          piano    di utilizzo del  personale ai sensi  dell'art. 12,
          comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
            c) omogeneita'  di organizzazione per enti   omologhi  di
          comparabile  rilevanza,  anche    sotto  il   profilo delle
          procedure di  nomina degli organi  statutari, e   riduzione
          funzionale     del  numero    di  componenti  degli  organi
          collegiali;
            d) razionalizzazione  ed omogeneizzazione  dei poteri  di
          vigilanza ministeriale,   con   esclusione,    di    norma,
          di         rappresentanti   ministeriali  negli  organi  di
          amministrazione, e nuova  disciplina  del  commissariamento
          degli enti;
            e)    contenimento delle  spese  di  funzionamento, anche
          attraverso ricorso obbligatorio a forme di  comune utilizzo
          di contraenti ovvero di  organi,  in    analogia  a  quanto
          previsto  dall'art. 20,  comma 7, del decreto   legislativo
          3     febbraio     1993,   n.      29,    e      successive
          modificazioni;
            f)   programmazione   atta  a  favorire  la  mobilita'  e
          l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".
            "Art. 18.  - 1.   Nell'attuazione della delega    di  cui
          all'art.  11,  comma   1,    lettera   d),    il   Governo,
          oltre   a    quanto   previsto dall'articolo    14    della
          presente    legge,   si   attiene   ai   seguenti ulteriori
          principi e criteri direttivi:
              a) (Omissis);
            b) riordino, secondo  criteri  di  programmazione,  degli
          enti  operanti  nel  settore,   della loro   struttura, del
          loro funzionamento  e delle procedure  di  assunzione   del
          personale,   nell'intento   di   evitare duplicazioni per i
          medesimi obiettivi, di promuovere  e di  collegare  realta'
          operative  di eccellenza, di  assicurare il massimo livello
          di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una
          piu' agevole stipula di  intese,  accordi  di  programma  e
          consorzi;
              c)-f) (Omissis);
            g)    adozione    di    misure    che    valorizzino   la
          professionalita'    e  l'autonomia  dei  ricercatori  e  ne
          favoriscano  la  mobilita'  interna  ed esterna tra enti di
          ricerca, universita', scuola e imprese".
            - Il   testo dell'art. 1,  comma    12,  della  legge  16
          giugno  1998, n.  191 (Modifiche ed integrazioni alle leggi
          15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio  1997, n.   127,  nonche'
          norme  in materia  di formazione  del personale  dipendente
          e     di    lavoro    a      distanza    nelle    pubbliche
          amministrazioni.  Disposizioni  in  materia    di  edilizia
          scolastica), e' il seguente:
            "12. All'art. 11, comma 1, alinea, le parole: "31  luglio
          1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1999"".
            -  Il  decreto  legislativo  5 giugno 1998, n. 204, reca:
          "Norme per la programmazione,   il   coordinamento    e  la
          valutazione  della  ricerca scientifica e tecnologica".
            -  Il  decreto  legislativo  3   febbraio  1992,  n.  29,
          prevede:     "Razionalizzazione         dell'organizzazione
          delle     amministrazioni pubbliche   e   revisione   della

          disciplina    in   materia   di   pubblico impiego, a norma
          dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
            - L'art. 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, cosi'
          recita:
            "Art. 5. -  E' istituita una commissione    parlamentare,
          composta da venti  senatori  e  venti   deputati,  nominati
          rispettivamente      dai   Presidenti  del  Senato    della
          Repubblica e della   Camera dei deputati,  su  designazione
          dei gruppi parlamentari.
            2.  La  commissione  elegge  tra  i  propri componenti un
          presidente, due vicepresidenti e due segretari che  insieme
          con il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza.  La
          commissione    si  riunisce  per la sua prima seduta  entro
          venti  giorni  dalla nomina   dei   suoi componenti,    per
          l'elezione   dell'ufficio      di   presidenza.  Sino  alla
          costituzione della commissione, il parere,  ove    occorra,
          viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.
            3.  Alle  spese  necessarie  per   il funzionamento della
          commissione si provvede, in parti   uguali,  a  carico  dei
          bilanci  interni di ciascuna delle due Camere.
             4. La commissione:
               a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
            b)    verifica  periodicamente   lo stato   di attuazione
          delle riforme previste    dalla  presente    legge  e    ne
          riferisce ogni  sei mesi  alle Camere".
           Note all'art. 1:
            -  Per    il titolo della   legge 9 maggio  1989, n. 168,
          vedasi nelle note alle premesse.
            - Per  il titolo   del decreto   legislativo  5    giugno
          1998,  n. 204, vedasi nelle note alle premesse.