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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 11 novembre 1998, n. 469

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV e fissazione delle soglie rilevanti.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-1-1999
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vigente al 01/05/2024
Testo in vigore dal: 26-1-1999
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto in  particolare l'articolo  14, comma  1, del  citato decreto
legislativo,  in  base al  quale  i  partecipanti al  capitale  delle
societa' di intermediazione mobiliare  delle societa' di gestione del
risparmio  e  delle societa'  di  investimento  a capitale  variabile
(SICAV) devono  possedere i  requisiti di onorabilita'  stabiliti con
regolamento   del  Ministro   del  tesoro,   del  bilancio   e  della
programmazione  economica, adottato  sentite la  Banca d'Italia  e la
Consob;
  Visto altresi'  l'articolo 14,  commi 2 e  3, del  medesimo decreto
legislativo, in  base al  quale lo  stesso regolamento  stabilisce la
quota  percentuale  del  capitale   che  deve  essere  posseduta  per
l'applicazione del comma 1 facendo riferimento per le SICAV alle sole
azioni nominative  e stabilendo  le ipotesi in  cui tali  azioni sono
considerate come azioni al portatore;
  Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio  di Stato nell'adunanza della sezione
consultiva per gli atti normativi in data 28 settembre 1998;
  Vista  la  nota  del  23  ottobre  1998  con  la  quale,  ai  sensi
dell'articolo  17  della  citata  legge n.  400/1988,  lo  schema  di
regolamento  e' stato  comunicato alla  Presidenza del  Consiglio dei
Ministri;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
           Onorabilita' dei partecipanti al capitale di SIM
             societa' di gestione del risparmio e SICAV
  1. Chiunque partecipa in  una societa' di intermediazione mobiliare
(di seguito "SIM"),  o in una societa' di gestione  del risparmio (di
seguito "SGR") in  misura superiore al cinque per  cento del capitale
rappresentato da  azioni con diritto  di voto non puo'  esercitare il
diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:
  a)  sia   stato  sottoposto   a  misure  di   prevenzione  disposte
dall'autorita' giudiziaria  ai sensi della legge  27dicembre 1956, n.
1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni
ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  b)  sia  stato  condannato  con sentenza  irrevocabile,  salvi  gli
effetti della riabilitazione:
  1) a pena detentiva  per un tempo non inferiore a  sei mesi per uno
dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria,
finanziaria,  mobiliare, assicurativa  e  dalle norme  in materia  di
mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  2) alla  reclusione per un tempo  non inferiore a sei  mesi per uno
dei delitti  previsti nel titolo XI  del libro V del  codice civile e
nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3) alla  reclusione per  un tempo  non inferiore a  un anno  per un
delitto contro la pubblica  amministrazione, contro la fede pubblica,
contro  il patrimonio,  contro l'ordine  pubblico, contro  l'economia
pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  4) alla  reclusione per un  tempo non inferiore  a due anni  per un
qualunque delitto non colposo;
  c) sia stato  condannato a una delle pene indicate  alla lettera b)
con sentenza che  applica la pena su richiesta delle  parti, salvo il
caso di estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e
n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.
  2. Il  comma 1 si applica  a chiunque partecipa in  una societa' di
investimento  a capitale  variabile  (di seguito  "SICAV") in  misura
superiore:
  a)  al  cinque  per  cento del  capitale  rappresentato  da  azioni
nominative,  qualora   lo  statuto  della  societa'   preveda  limiti
all'emissione di azioni nominative;
  b) alla minore  soglia tra 20.000 azioni nominative e  il dieci per
cento del capitale rappresentato  da azioni nominative, qualora nello
statuto  della societa'  non siano  previsti limiti  all'emissione di
azioni nominative.
  3.  Il  comma 1  si  applica  anche a  chiunque,  indipendentemente
dall'entita' della partecipazione posseduta, controlla la SIM, la SGR
o  la SICAV  ai  sensi  dell'articolo 23  del  decreto legislativo  1
settembre 1993,  n. 385.  In tal  caso, il  divieto di  esercizio del
diritto di voto interessa l'intera partecipazione.
  4. Qualora il  partecipante sia una persona  giuridica, i requisiti
di cui ai commi 1 e  2 devono essere posseduti dagli amministratori e
dal  direttore generale,  ovvero dai  soggetti che  ricoprono cariche
equivalenti.
  5.  Con riferimento  alle fattispecie  disciplinate da  ordinamenti
stranieri, la  verifica della sussistenza dei  requisiti previsti dal
presente  articolo e'  effettuata sulla  base di  una valutazione  di
equivalenza  sostanziale,  a  cura  della Consob  nel  caso  indicato
nell'articolo 3, comma 2, lettera a), e della Banca d'Italia nei casi
previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai   sensi dell'art  10,  comma 3,  del  testo  unico delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il testo   dell'art. 14, commi 1,  2, e 3, del  D.Lgs.
          24 febbraio 1998,    n.    58      (Testo    unico    delle
          disposizioni        in     materia     dei  intermediazione
          finanziaria,  ai sensi  degli articoli  8 e  21 della legge
          6 febbraio 1996, n. 52), e' il seguente:
            "Art.  14 (Requisiti di  onorabilita' dei partecipanti al
          capitale).  -  1. Il  Ministro del  tesoro, del  bilancio e
          della programmazione economica, con   regolamento  adottato
          sentite    la  Banca  d'Italia   e la Consob,   determina i
          requisiti di  onorabilita' dei   partecipanti  al  capitale
          delle  SIM,  delle  societa'    di gestione del risparmio e
          delle SICAV.
            2. Con il regolamento previsto dal  comma 1  il  Ministro
          del   tesoro,  del     bilancio  e    della  programmazione
          economica stabilisce  la quota percentuale del capitale che
          deve essere posseduta per l'applicazione del  comma  1. Per
          le   SICAV   si   fa    riferimento  alle    sole    azioni
          nominative  e    il regolamento   stabilisce le ipotesi  in
          cui,  al fine dell'attribuzione del  diritto di voto,  tali
          azioni  sono  considerate  come  azioni  al  portatore, con
          riguardo alla data di acquisto.
            3. Ai fini del comma 2 si  considerano  anche  le  azioni
          possedute  per  il   tramite di   societa' controllate,  di
          societa'  fiduciarie o  per interposta persona,  nonche'  i
          casi  in  cui  il diritto di voto spetta o e'  attribuito a
          un soggetto   diverso  dal    socio  o    esistono  accordi
          concernenti l'esercizio dei diritti di voto".
            -   Il   testo   dell'art.  17 della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza   del Consiglio dei   Ministri), come
          modificato  dall'art. 74 del  D.Lgs. 3 febbraio 1993,    n.
          29,  e dall'art.  13 della legge 15  marzo 1997, n.  59, e'
          il seguente:
            "Art.   17 (Regolamenti).   -   1.  Con    decreto    del
          Presidente    della  Repubblica,  previa  deliberazione del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato  che  deve  pronunziarsi entro novanta giorni   dalla
          richiesta,  possono   essere emanati   i regolamenti    per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
            2.   Con  decreto   del   Presidente   della  Repubblica,
          previa'  deliberazione    del  Consiglio    dei   Ministri,
          sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i regolamenti
          per  la  disciplina   delle materie, non coperte da riserva
          assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,  per    le
          quali      le     leggi  della    Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio della  potesta'  regolamentare   del   Governo,
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari.
            3.  Con decreto   ministeriale possono   essere  adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la    denominazione     di ''regolamento'',  sono  adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la  disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,   con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma  2, su proposta  del   Ministro  competente
          d'intesa   con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri e
          con il Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto  dei  principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive    modificazioni,  con    i    contenuti e   con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a) riordino degli  uffici di diretta collaborazione   con
          i  Ministri  ed   i   Sottosegretari di  Stato,  stabilendo
          che tali  uffici   hanno esclusive competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,    centrali    e         periferici,     mediante
          diversificazione  tra   strutture con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali e loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee    e secondo  criteri di flessibilita'  eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)    previsione    di      strumenti     di     verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d)  indicazione  e  revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
            e) previsione   di decreti ministeriali di    natura  non
          regolamentare  per la definizione dei  compiti delle unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali".
           Note all'art. 1:
            -  La  legge 27 dicembre 1956,  n. 1423, reca: "Misure di
          prevenzione nei  confronti delle  persone pericolose    per
          la  sicurezza e  per la pubblica moralita'".
            -  La  legge 31 maggio 1965,  n. 575, reca: "Disposizioni
          contro la mafia".
            -  Il    titolo XI del libro   V del codice civile  reca:
          "Disposizioni penali in materia di societa' e di consorzi".
            - Il regio decreto del  16  marzo  1942,  n.  267,  reca:
          "Disciplina  del fallimento,  del  concordato   preventivo,
          dell'amministrazione   con trollata  e  della  liquidazione
          coatta amministrativa".
            -  Il testo dell'art. 23 del D.Lgs.  1 settembre 1993, n.
          385, e' il seguente:
            "Art. 23 (Nozione di  controllo).  -    1.  Ai  fini  del
          presente   capo   il   controllo   sussiste,     anche  con
          riferimento a soggetti  diversi dalle societa', nei    casi
          previsti  dall'art.    2359,  commi  primo   e secondo, del
          codice civile.
            2. Il   controllo si considera  esistente    nella  forma
          dell'influenza   dominante,    salvo    prova    contraria,
          allorche'  ricorra  una  delle seguenti situazioni:
            1) esistenza di un soggetto che, in base ad  accordi  con
          altri  soci, ha   il    diritto  di  nominare   o  revocare
          la   maggioranza  degli amministratori  ovvero dispone   da
          solo   della      maggioranza   dei      voti  esercitabili
          nell'assemblea ordinaria;
            2) possesso di   una partecipazione idonea  a  consentire
          la nomina o la   revoca   della  maggioranza   dei   membri
          del  consiglio   di amministrazione;
            3)   sussistenza   di  rapporti,   anche  tra  soci,   di
          carattere  finanziario    e  organizzativo     idonei     a
          conseguire  uno dei  seguenti effetti:
                a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
            b)  il  coordinamento  della  gestione  dell'impresa  con
          quella di altre imprese ai fini del  perseguimento  di  uno
          scopo comune;
            c) l'attribuzione  di poteri  maggiori rispetto a  quelli
          derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
            d)   l'attribuzione   a  soggetti  diversi     da  quelli
          legittimati in base all'assetto  proprietario    di  poteri
          nella  scelta    di  amministratori  e  dei dirigenti delle
          imprese;
            4) assoggettamento  a direzione   comune, in base    alla
          composizione   degli  organi  amministrativi  o  per  altri
          concordanti elementi".