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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 ottobre 1998, n. 446

Regolamento recante norme per l'attuazione di agevolazioni in forma automatica per le piccole e medie imprese, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-1-1999
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal:  7-1-1999

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'articolo 8, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che prevede la concessione di agevolazioni in forma automatica alle piccole e medie imprese operanti sul territorio nazionale secondo le modalità di cui al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 341;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede meccanismi e procedure per l'automatica applicazione di benefici fiscali in favore di iniziative produttive ubicate nelle aree depresse;
Viste le delibere del CIPE dell'8 agosto 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 ottobre 1995, n. 246, e del 18 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 1998, n. 68, di attuazione del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 341, mediante le quali sono stati individuati l'ammontare massimo dell'agevolazione in forma automatica per le imprese operanti nelle aree depresse, la tipologia degli investimenti ammissibili, nonché le modalità e procedure di attuazione, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 novembre 1997, n. 266, con il quale è stata data attuazione, con riferimento alle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1992, n. 488, alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (nota n. 16428-R3C/53 del 21 luglio 1998);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Soggetti beneficiari
1. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266, le piccole e medie imprese operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere e dei servizi destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 341.
2. Per la definizione di piccola e media impresa, si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1 ottobre 1997, n. 229, e limitatamente alle imprese operanti nei settori dei servizi, dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 novembre 1997, n. 266.
3. Non possono accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 8 della legge n. 266/1997 (Interventi urgenti per l'economia), è il seguente:
"2. Al fine di sviluppare le attività produttive di piccole e medie imprese nel territorio nazionale sono concessi, nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti statali alle imprese e nei corrispondenti limiti compatibili con gli stanziamenti di bilancio di cui al comma 5 del presente articolo, incentivi in forma automatica fruibili tramite crediti d'imposta, non cumulabili per il medesimo investimento con altre agevolazioni statali o regionali. Gli stanziamenti all'uopo previsti affluiscono al fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per un ammontare complessivo pari all'autorizzazione di cui al comma 5.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le norme di attuazione delle agevolazioni fruibili nel pagamento delle imposte che affluiscono al conto fiscale previsto dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, detraendo l'importo dell'agevolazione dai versamenti da effettuare. Il decreto, inoltre, stabilisce le condizioni per l'accesso automatico alle agevolazioni da parte dei beneficiari sulla base delle procedure di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, in quanto applicabili, ivi incluse le norme previste dal decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo art. 1, comma 2.
4. Per la revoca delle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 1, 2 e 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Le somme restituite a seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle disponibilità previste per gli interventi di cui al comma 2. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubbuca 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, delle somme utilizzate come credito d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni.
5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per il perodo 1998-2002, la spesa di lire 60 miliardi per ciascun anno. A tale onere si provvede mediante utilizzo per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero deI tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".
- Il testo del decreto-legge n. 244/1995 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione), coordinato con la legge di conversione n. 341/1995, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 192 del 18 agosto 1995. Si riporta, qui di seguito, il testo dell'art. 1:
"Art. 1 (Agevolazioni in forma automatica). - 1.
Ai fini dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, somme individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per consentire l'erogazione di incentivi industriali in forma automatica nelle aree depresse del territorio nazionale ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, affluiscono all'apposita sezione del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'art. 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, per essere versate trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato in relazione agli interventi di cui al comma 2.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea per gli incentivi nelle aree depresse, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, individua l'ammontare massimo dell'agevolazione, la tipologia degli investimenti ammissibili alle agevolazioni in forma automatica, detta le modalità e le procedure di attuazione, approvando altresì un apposito modello di documento dal quale dovrà risultare in particolare l'investimento da effettuare e l'importo del beneficio. Il documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello sarà utilizzato dal beneficiario delle agevolazioni, che si avvale del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, solo dopo la liquidazione finale delle agevolazioni stesse, effettuata sulla base di una verifica di regolarità meramente formale, per il pagamento di imposte che affluiscono sullo stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo di corrispondente regolazione contabile per i concessionari della riscossione, ai quali viene concessa una tolleranza di pari importo. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione.
3. Il documento di cui al comma 2 è presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della prenotazione delle risorse. L'importo dell'agevolazione in forma automatica è pari al 60 per cento dell'intensità massima delle agevolazioni consentite dalla Unione europea.
L'accesso alle agevolazioni in forma automatica esclude ogni possibilità di richiedere ed ottenere, a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti, altre agevolazioni. La limitazione del 60 per cento non vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite da disposizioni normative finalizzate a favorire specialmente l'occupazione, sempre nel rispetto dell'intensità massima consentita dall'Unione europea.
4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro diciotto mesi dalla presentazione del documento come prevista dal comma 3, l'investimento deve risultare effettuato ed interamente pagato l'importo delle relative spese.
5. Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al soggetto beneficiario delle agevolazioni in forma automatica, che abbia rilasciato false dichiarazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata.
6. Nel periodo intercorrente tra la presentazione del documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è tenuto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni".
- Il testo del decreto-legge n. 415/1992 (Modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), coordinato con la legge di conversione n. 488/1992, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1992.
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazine della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Note all'art. 1:
- Per il testo del comma 2 dell'art. 8 della legge n. 266/1997, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 244/1995, si veda nelle note alle premesse.