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LEGGE 5 ottobre 1991, n. 317

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.

note: Entrata in vigore della Legge: 24-10-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  1-1-2000
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Art. 13

Revoca delle agevolazioni
1. In caso di insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 3, 5, 7, 8, 9 e 12, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla revoca delle agevolazioni e, per quanto riguarda i crediti d'imposta revocati, ne dà immediata comunicazione al Ministro delle finanze.
2.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488 ))
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3. Chi rilascia o utilizza certificazioni di cui all'articolo 10, comma 2, attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire.
4. Qualora i beni acquistati con il credito d'imposta o con i contributi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla concessione delle agevolazioni, è disposta la revoca delle stesse, il cui importo deve essere oggetto di restituzione con le modalità di cui al comma 5.
5. Nei casi di restituzione delle agevolazioni in conseguenza della revoca di cui al comma 4, disposta per azioni o per fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, l'impresa stessa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento ovvero alla data di concessione del credito d'imposta. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso di interesse legale.
6. Per le restituzioni di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 3. Le somme restituite ai sensi del comma 5 sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'articolo 43, comma 1, per l'attuazione degl interventi di cui all'articolo 6.