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DECRETO LEGISLATIVO 28 settembre 1998, n. 360

Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-10-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2014)
Testo in vigore dal: 13-12-2014
aggiornamenti all'articolo
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 7, comma 3-bis, della legge 15 marzo 1997, n.  59,
aggiunto all'articolo 1, comma 10, della legge  16  giugno  1998,  n.
191, con il quale il Governo  e'  delegato  ad  emanare,  sentito  il
parere  delle  competenti  commissioni  parlamentari,  entro  il   30
settembre 1998, un decreto legislativo recante l'istituzione  di  una
addizionale comunale all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche,
applicando i principi ed i criteri direttivi di cui ai commi 10 e  11
dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
  Visti i commi 10 e 11 dell'articolo  48  della  legge  27  dicembre
1997, n. 449; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  recante  norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri
adottata nella riunione del 24 luglio 1998; 
  Acquisito il parere delle  competenti  commissioni  parlamentari  e
della Conferenza Stato-Citta'; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 25 settembre 1998; 
  Sulla proposta del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
dell'interno; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1 
 
  1. E' istituita, a decorrere  dal  1  gennaio  1999,  l'addizionale
provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze,  di  concerto
con i Ministri  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica e  dell'interno,  da  emanare  entro  il  15  dicembre,  e'
stabilita  l'aliquota  di   compartecipazione   dell'addizionale   da
applicare a  partire  dall'anno  successivo  ed  e'  conseguentemente
determinata, con i medesimi decreti, la equivalente  riduzione  delle
aliquote di cui all'articolo 11,  comma  1,  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  nonche'  eventualmente  la
percentuale  dell'acconto  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche relativamente  al  periodo  di  imposta  da  cui  decorre  la
suddetta riduzione delle aliquote.  L'aliquota  di  compartecipazione
dovra' cumulare la parte  specificamente  indicata  per  i  comuni  e
quella   relativa    alle    province,    quest'ultima    finalizzata
esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad  esse
trasferiti. 
  3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi  dell'  articolo  52
del decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  e  successive
modificazioni,  possono  disporre  la  variazione  dell'aliquota   di
compartecipazione  dell'addizionale   di   cui   al   comma   2   con
deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo
del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia
e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 130 del 5 giugno 2002.  L'efficacia  della  deliberazione  decorre
dalla  data  di  pubblicazione  nel  predetto  sito  informatico.  La
variazione dell'aliquota di  compartecipazione  dell'addizionale  non
puo'   eccedere   complessivamente   0,8   punti   percentuali.    La
deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in  mancanza  dei
decreti di cui al comma 2. 
  3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma  3  puo'  essere
stabilita  una  soglia  di  esenzione  in  ragione  del  possesso  di
specifici requisiti reddituali. (12) 
  4. L'addizionale e' determinata applicando al  reddito  complessivo
determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche,
al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale  imposta
l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per  lo
stesso anno  risulta  dovuta  l'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche, al netto  delle  detrazioni  per  essa  riconosciute  e  del
credito di cui all'articolo 165 del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. L'addizionale e' dovuta alla  provincia  e  al
comune nel quale il contribuente ha il domicilio  fiscale  alla  data
del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale  stessa,  per
le  parti  spettanti.  Il  versamento  dell'addizionale  medesima  e'
effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche. L'acconto e'  stabilito  nella  misura
del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote  di
cui ai commi  2  e  3  al  reddito  imponibile  dell'anno  precedente
determinato ai sensi del primo periodo del presente  comma.  Ai  fini
della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e  la
soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte  nella  misura
vigente nell'anno precedente, ((...)). (11) 
  5. Relativamente ai redditi  di  lavoro  dipendente  e  ai  redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta e'  determinato  dai
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23  e  29  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni, e il relativo  importo  e'  trattenuto  in  un  numero
massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. 
Il  saldo  dell'addizionale  dovuta  e'  determinato  all'atto  delle
operazioni di conguaglio e il relativo importo e'  trattenuto  in  un
numero massimo  di  undici  rate,  a  partire  dal  periodo  di  paga
successivo a quello in cui le stesse  sono  effettuate  e  non  oltre
quello relativamente al quale le ritenute sono versate  nel  mese  di
dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro  l'addizionale
residua  dovuta  e'  prelevata  in  unica  soluzione.  L'importo   da
trattenere e quello trattenuto  sono  indicati  nella  certificazione
unica  dei  redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati   di   cui
all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
  6. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 
  7. A decorrere dal primo anno di  applicazione  delle  disposizioni
del presente articolo, la ripartizione tra i  comuni  e  le  province
delle somme versate a titolo  di  addizionale  e'  effettuata,  salvo
quanto previsto dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno, a titolo
di acconto sull'intero importo delle somme versate  entro  lo  stesso
anno in  cui  e'  effettuato  il  versamento,  sulla  base  dei  dati
statistici piu' recenti forniti dal Ministero dell'economia  e  delle
finanze entro il 30  giugno  di  ciascun  anno  relativi  ai  redditi
imponibili dei contribuenti  aventi  domicilio  fiscale  nei  singoli
comuni. Entro l'anno successivo a quello in cui e'  stato  effettuato
il versamento, il Ministero dell' interno  provvede  all'attribuzione
definitiva degli  importi  dovuti  sulla  base  dei  dati  statistici
relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero  dell'economia  e
delle finanze entro il 30 giugno, ed effettua gli eventuali conguagli
anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso.  Con  decreto  del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, possono essere stabilite ulteriori modalita' per eseguire  la
ripartizione. L'accertamento contabile da parte dei  comuni  e  delle
province dei proventi  derivanti  dall'applicazione  dell'addizionale
avviene sulla base delle  comunicazioni  del  Ministero  dell'interno
delle somme spettanti. 
  8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44 del decreto  del
Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  ai  fini
dell'accertamento  dell'addizionale,  le   province   ed   i   comuni
forniscono all'amministrazione  finanziaria  informazioni  e  notizie
utili. Le province ed i comuni provvedono, altresi',  agli  eventuali
rimborsi richiesti dagli interessati con le modalita'  stabilite  con
decreto del Ministro delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie  locali
di cui all'articolo 8, comma 2, del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281. Per quanto non disciplinato dal  presente  decreto,  si
applicano le disposizioni previste per l'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche. 
  9. Al termine delle attivita' di liquidazione e di accertamento, le
maggiori  somme  riscosse  a  titolo  di  addizionale  e  i  relativi
interessi sono versati alle province e ai comuni secondo le modalita'
stabilite con il decreto di cui al comma 6. 
  10. All'articolo 17, comma 2,  del  decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti  dei
contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e  dell'imposta
sul valore  aggiunto  e  i  relativi  versamenti,  nonche'  norme  di
unificazione  degli   adempimenti   fiscali   e   previdenziali,   di
modernizzazione del sistema di  gestione  delle  dichiarazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nella lettera a), dopo le parole: "alle imposte  sui  redditi"
sono inserite le seguenti: ", alle relative addizionali"; 
    b) la lettera d-bis), introdotta dall'articolo 50, comma  7,  del
decreto  legislativo  15   dicembre   1997,   n.   446,   concernente
l'istituzione  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche, e' soppressa. 
  11. I decreti di cui ai  commi  6  e  7  sono  emanati  sentita  la
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali di  cui  all'articolo  8,
comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 31, comma 1)
che "E' altresi' differito al 31 gennaio 1999 il termine previsto per
deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali  e
per i servizi locali, compresa l'aliquota  dell'addizionale  prevista
dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre  1998,
n. 360, e per  l'approvazione  dei  regolamenti  il  cui  termine  di
scadenza e' stabilito contestualmente alla data dell'approvazione del
bilancio, relativamente all'anno 1999.  Per  gli  anni  successivi  i
termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati
entro il 31 gennaio 1999 hanno effetto dal 1 gennaio 1999". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, convertito con  modificazioni  dalla
L. 25 marzo 1999, n. 75, ha disposto (con  l'art.  1,  comma  1)  che
"Sono altresi' differiti al 31 marzo 1999: il  termine  previsto  per
deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali  e
per i servizi locali, compresa l'aliquota  dell'addizionale  prevista
dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre  1998,
n. 360, e per  l'approvazione  dei  regolamenti  il  cui  termine  di
scadenza e' stabilito contestualmente alla data  della  deliberazione
del bilancio, relativamente all'anno 1999". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I regolamenti,  le
tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i  servizi
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale  prevista  dall'articolo
1, comma 3, del  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,
deliberati entro il 31 marzo 1999 hanno effetto dal 1 gennaio 1999". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con  l'art.  30,  comma
14) che "Per l'anno 2000,  il  termine  previsto  per  deliberare  le
tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per  i  servizi
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale  prevista  dall'articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e  per
l'approvazione dei regolamenti e' stabilito contestualmente alla data
di approvazione del bilancio.  Per  gli  anni  successivi  i  termini
predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti  approvati  entro
il termine fissato per il bilancio di previsione dell'anno 2000 hanno
effetto dal 1 gennaio 2000". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha disposto (con l'art. 5, comma  1)
che "Le  deliberazioni  adottate,  per  l'anno  2011,  ai  sensi  del
presente comma non  hanno  efficacia  ai  fini  della  determinazione
dell'acconto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 1,  comma  4,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art.  1,  comma  11)
che "la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del
decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,   e'   stabilita
unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti  reddituali
e deve essere intesa come limite di reddito al  di  sotto  del  quale
l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone  fisiche
non e' dovuta e, nel caso di  superamento  del  suddetto  limite,  la
stessa si applica al reddito complessivo".