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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 giugno 1998, n. 174

Regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/6/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/03/2006)
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Testo in vigore dal:  20-6-1998 al: 4-4-2006
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IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, istitutiva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concernente la disciplina delle attività di giuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante "Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di giuoco";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo";
Visto l'articolo 3, comma 2, della legge 19 aprile 1990, n. 85, concernente modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del giuoco del lotto;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Visto l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con legge 26 febbraio 1994, n. 133, recante disposizione in materia di lotterie ed altri giuochi;
Visto l'articolo 3, comma 229, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede che l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo può essere affidata in concessione a persone fisiche, società ed altri enti che offrano adeguate garanzie;
Visto l'articolo 3, commi 230 e 231, della citata legge n. 549 del 1995, come modificati dall'articolo 24, commi 25 e 26, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i quali, fra l'altro, prevedono che le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle predette scommesse sono determinate con regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze e che, su richiesta del CONI, nelle more della effettuazione delle relative gare, l'accettazione delle scommesse sia effettuata da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che in tal caso il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 4 maggio 1998;
Vista la comunicazione n. 3-3142/UCL del 15 maggio 1998 inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Esercizio delle scommesse
1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI sulle competizioni sportive organizzate e svolte sotto il proprio controllo, ivi comprese le competizioni internazionali, i giuochi mondiali, continentali, di area europea ed extraeuropea riguardanti gli sport olimpici.
2. Agli effetti del presente regolamento assume la qualifica di gestore il CONI se direttamente organizza ed esercita l'attività di scommessa. È considerato altresì gestore il concessionario che provvede con propria organizzazione all'esercizio delle scommesse.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 16 febbraio 1942, n. 426, reca: "Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.)".
- ll D.Legs. 14 aprile 1948, n. 496, recante "Disciplina delle attività di gioco" detta norme per l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilità e di concorso pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta di denaro.
- Il D.P.R. 18 aprile 1951, n. 581, reca: "Norme regolamentari per l'approvazione e l'esecuzione del D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 498, sulla disciplina delle attività di gioco".
- Il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo".
- La legge 19 aprile 1990, n. 85, reca: "Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto". Il testo del comma 2 dell'art. 3 è il seguente:
"2. Altri tipi e forme di estrazione e di scommesse nonché i relativi criteri e modalità possono essere stabiliti con decreto del Ministro delle finanze".
- Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, reca: "Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994".
Il testo del comma 1 dell'art. 11 è il seguente:
"1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad affidare in concessione la gestione delle lotterie e di altri giuochi amministrati dallo Stato mediante appositi sistemi automatizzati ovvero mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le modificazioni e le integrazioni occorrenti per adeguare i regolamenti delle lotterie alla gestione mediante sistemi automatizzati affidati in concessione".
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". Il testo dei commi 229, 230 e 231 dell'art. 3 è il seguente:
"229. L'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo può essere affidata in concessione a persone fisiche, società ed altri enti che offrano adeguate garanzie.
230. Con regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse di cui al comma 229.
231. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le quote dell'introito derivante dall'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa di nuova istituzione, al netto dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni della quota attribuita al concessionario e degli oneri di diretta imputazione del concedente spettanti allo Stato e al CONI. Dette quote sono destinate, per almeno il 50 per cento, d'intesa con le regioni e le province autonome, a favorire la diffusione dell'attività sportiva nel Paese, attraverso interventi sulle infrastrutture sportive segnatamente nelle zone più carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria sportiva di tutti i cittadini nell'intero territorio nazionale".
- Il testo dei commi 25 e 26 dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", che ha modificato il testo dei commi 230 e 231 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", è il seguente:
"25. All'art. 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con tale regolamento, il Ministro delle finanze può stabilire, su richiesta del CONI, che, nelle more della effettuazione delle relative gare, che dovranno essere bandite entro il 1998, l'accettazione delle scommesse sia effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre 1999, da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso, il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso e trasmette ogni sei mesi una relazione informativa alle Commissioni parlamentari competenti per materie.
26. Il comma 231 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:
''231. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse, da destinarsi al CONI al netto dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento, e delle spese relative all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e alla gestione del totalizzatore nazionale.
Il CONI deve destinare, d'intesa con gli enti territoriali competenti, una quota dei proventi netti derivanti dalle scommesse per favorire la diffusione dell'attività sportiva, attraverso interventi destinati ad infrastrutture sportive, anche scolastiche, segnatamente nelle zone più carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria e sportiva di tutti i cittadini nell'intero territorio nazionale. Il CONI deve altresì destinare almeno il 5 er cento dei suddetti proventi alle attività dei settori giovanili ed allo sviluppo dei vivai per le attività agonistiche federalì'".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Il testo dell'art. 17 è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti ministeriali debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.