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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1962, n. 806

Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per applicazione ed esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di giuoco.

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Testo in vigore dal:  2-8-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'interno, per l'agricoltura e per le foreste e per il turismo e lo spettacolo;
Decreta:

Articolo

unico Gli articoli 1, 24, 26 (primo comma), 37 e 41 del regolamento per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, sono sostituiti come appresso:

Art. 1


La Commissione di cui al comma precedente è composta dal capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie (o da chi ne fa le veci), che la presiede, dai capi delle divisioni concorsi pronostici e lotterie (o da chi ne fa le veci), da un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, da uno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da uno del Ministero dell'interno, da uno del Ministero dell'agricoltura e foreste, da uno del Ministero del turismo e dello spettacolo, da uno della Ragioneria generale dello Stato, da uno della Corte dei conti e da tre membri esperti anche non appartenenti all'Amministrazione, nominati dal Ministro per le finanze.
Le mansioni di segretario sono, disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, avente la qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.
I membri della Commissione ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, su designazione delle rispettive Amministrazioni".
"Art. 24. - Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, stabilisce di volta in volta, udito il parere della Commissione di cui all'art. 1, il giuoco di abilità o il concorso pronostici che lo Stato voglia organizzare ed esercitare a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496. Con proprio decreto il Ministro per le finanze approva il regolamento del giuoco o del concorso".
"Art. 26 (primo comma). - Alla direzione delle attività di giuoco gestite direttamente dallo Stato è preposto un Comitato centrale, presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato alle finanze e del quale fanno parte le medesime persone che compongono la Commissione di cui all'art. 1. Le funzioni di vice presidente del Comitato sono assunte dal capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie".
"Art. 37. - Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, stabilisce a quale persona fisica o giuridica debba essere affidata la gestione di una delle attività di giuoco di cui lo Stato intenda effettuare l'esercizio".
"Art. 41. - Il regolamento del giuoco o del concorso è approvato con decreto del Ministro per le finanze".
L'art. 44 è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1962

GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI - TREMELLONI - TAVIANI - RUMOR - FOLCHI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 3. - VILLA