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DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 115

Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/2012)
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Testo in vigore dal: 12-5-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il  conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed
enti  locali,  per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
  Visto  in  particolare  il combinato disposto degli articoli 1 e 3,
comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, che conferisce
al  Governo  la  delega  ad  adottare  decreti legislativi diretti ad
individuare  le  procedure e gli strumenti di raccordo che consentano
la  collaborazione  e  l'azione  coordinata  tra i diversi livelli di
governo e di amministrazione;
  Visto  il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, recante
definizione   ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti  di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province e dei
comuni, con la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali;
  Visti in particolare gli articoli 2, comma 9, e 9, comma 2, lettera
g),  del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, che prevedono
rispettivamente   l'intesa   della   Conferenza  Stato-Regioni  sulla
proposta   del   Ministro  della  sanita'  di  nomina  del  direttore
dell'Agenzia  per  i  servizi sanitari regionali, e l'espressione del
parere  da  parte  della Conferenza unificata per quanto attiene agli
indirizzi   per  l'attivita'  dell'Agenzia  per  i  servizi  sanitari
regionali;
  Ritenuta  la  necessita' di procedere al completamento del riordino
dell'Agenzia  medesima  quale  strumento di raccordo che favorisca la
leale  collaborazione  tra  i  diversi livelli di governo del settore
sanitario;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 novembre 1997;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificata con
la Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, ai sensi dell'articolo
9, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;
  Sentita  la commissione parlamentare prevista dall'articolo 5 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 marzo 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  sanita', di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                       Compiti e attribuzioni
  1.  Sino all'adozione di eventuali ulteriori decreti legislativi ai
sensi  dell'articolo  1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e sino alla
ristrutturazione   prevista   dal   capo  II  della  medesima  legge,
all'Agenzia  per i servizi sanitari regionali istituita dall'articolo
5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, spettano, oltre ai
  compiti   previsti  dalla  normativa  vigente,  anche  le  seguenti
  funzioni:
a) esprimere al Ministro della sanita' parere obbligatorio sui
provvedimenti  da  sottoporre  al Consiglio dei Ministri in base alle
norme  attuative dell'articolo 1, comma 1, lettera u), della legge 23
ottobre  1992,  n.  421;  il  parere e' reso entro venti giorni dalla
comunicazione dello schema di provvedimento;
  b)  esprimere parere obbligatorio su segnalazioni provenienti dalle
regioni   in   materia   di   adozione,  da  parte  dello  Stato,  di
provvedimenti  attuativi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,  e  successive  modificazioni,  per  consentire  l'assunzione di
idonee iniziative da parte dei Ministri competenti;
  c)   assicurare   il   costante  monitoraggio  delle  modalita'  di
accreditamento  delle  strutture  pubbliche  e  private  che  erogano
prestazioni  sanitarie  e  dei  conseguenti  oneri  per  il  Servizio
sanitario nazionale, nonche' dell'attuazione dei protocolli di intesa
tra  universita'  e  regioni  previsti  dall'articolo  6  del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
  2.  Il  Ministero della sanita', le regioni e le province autonome,
le  aziende  sanitarie  locali  e  le  aziende ospedaliere forniscono
all'Agenzia,  anche  su  richiesta,  documenti e informazioni in loro
possesso per l'esercizio delle funzioni della medesima Agenzia.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
          n 1092, al solo  fine  di  facilitare    la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge alle   quali e' operato il  rinvio.
          Restano invariati   il valore e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa non puo'   avvenire   se   non  con
          determinazione   di   principi   e    criteri  direttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
            - Il  testo dell'art. 5 della  legge n.  59/1997  (Delega
          al  Governo  per   il conferimento  di  funzioni  e compiti
          alle  regioni ed   enti locali,   per   la riforma    della
          pubblica    amministrazione  e    per    la semplificazione
          amministrativa) e' il seguente:
            "Art.  5.  -     1.  E'  istituita   una      commissione
          parlamentare,  composta  da    venti  senatori    e   venti
          deputati,   nominati rispettivamente   dai  Presidenti  del
          Senato    della Repubblica e della  Camera dei deputati, su
          designazione dei gruppi parlamentari.
            2.  La  commissione  elegge  tra  i  propri componenti un
          presidente, due vicepresidenti e due segretari che  insieme
          con il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza.  La
          commissione    si  riunisce  per la sua prima seduta  entro
          venti  giorni  dalla nomina   dei   suoi componenti,    per
          l'elezione   dell'ufficio      di   presidenza.  Sino  alla
          costituzione della Commissione, il parere,  ove    occorra,
          viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.
            3.  La commissione ha sede presso la Camera dei deputati.
          Alle  spese  necessarie    per  il    funzionamento   della
          commissione  si   provvede, in parti  uguali, a  carico dei
          bilanci interni  di ciascuna  delle due Camere.
             4. La Commissione:
               a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
            b)   verifica periodicamente   lo stato    di  attuazione
          delle  riforme  previste    dalla  presente    legge e   ne
          riferisce ogni  sei mesi  alle Camere".
           Note all'art. 1:
            -  Il testo  dell'art. 1  della legge  15 marzo  1997, n.
          59, come modificato dall'art.  7 della   legge 15    maggio
          1997,  n. 127,  e' il seguente:
            "Art.  1.  - 1. Il Governo e'  delegato ad emanare, entro
          il 31 marzo 1998, uno o piu' decreti  legislativi  volti  a
          conferire  alle  regioni  e agli   enti   locali, ai  sensi
          degli   articoli   5,   118 e   128    della  Costituzione,
          funzioni  e   compiti   amministrativi   nel rispetto   dei
          principi e dei  criteri direttivi contenuti nella  presente
          legge. Ai  fini      della      presente      legge,    per
          "conferimento"     si     intende trasferimento,   delega o
          attribuzione di  funzioni e  compiti e  per "enti   locali"
          si  intendono   le   province,   i comuni,   le   comunita'
          montane e gli altri enti locali.
            2. Sono conferite alle  regioni    e  agli  enti  locali,
          nell'osservanza  del  principio  di   sussidiarieta' di cui
          all'art. 4,  comma 3, lettera a), della    presente  legge,
          anche ai  sensi dell'art. 3 della  legge 8 giugno 1990,  n.
          142,    tutte  le  funzioni    e i   compiti amministrativi
          relativi alla cura   degli interessi  e  alla    promozione
          dello  sviluppo delle rispettive  comunita', nonche'  tutte
          le  funzioni e   i compiti  amministrativi    localizzabili
          nei    rispettivi   territori     in   atto esercitati   da
          qualunque   organo    o   amministrazione   dello    Stato,
          centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti
          pubblici.
            3.  Sono  esclusi   dall'applicazione dei commi 1 e 2  le
          funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
            a)  affari   esteri  e    commercio   estero,     nonche'
          cooperazione  internazionale   e    attivita'  promozionale
          all'estero   di  rilievo nazionale;
            b) difesa,  forze armate, armi  e munizioni, esplosivi  e
          materiale strategico;
               c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
            d) tutela dei beni culturali  e  del  patrimonio  storico
          artistico;
               e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
            f)    cittadinanza,  immigrazione,   rifugiati  e   asilo
          politico, estradizione;
            g)   consultazioni  elettorali,   elettorato   attivo   e
          passivo,    propaganda       elettorale,      consultazioni
          referendarie  escluse  quelle regionali;
            h)   moneta,    sistema   valutario     e    perequazione
          delle  risorse finanziarie;
            i)     dogane,  protezione    dei  confini   nazionali  e
          profilassi internazionale;
               l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
               m) amministrazione della giustizia;
               n) poste e telecomunicazioni;
            o)   previdenza    sociale,   eccedenze   di    personale
          temporanee  e strutturali;
               p) ricerca scientifica;
            q)   istruzione  universitaria,  ordinamenti  scolastici,
          programmi   scolastici,       organizzazione       generale
          dell'istruzione     scolastica     e  stato  giuridico  del
          personale;
               r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
            4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi  1  e
          2:
            a) i compiti  di regolazione e controllo gia'  attribuiti
          con legge statale ad apposite autorita' indipendenti;
            b)      i   compiti    strettamente   preordinati    alla
          programmazione,  progettazione,       esecuzione          e
          manutenzione      di       grandi     reti infrastrutturali
          dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
            c)  i  compiti  di  rilievo  nazionale  del  sistema   di
          protezione  civile, per la difesa del suolo, per  la tutela
          dell'ambiente e della salute,  per    gli  indirizzi,    le
          funzioni    e i   programmi  nel settore  dello spettacolo,
          per  la  ricerca,  la  produzione,  il   trasporto   e   la
          distribuzione   di   energia;   gli  schemi     di  decreti
          legislativi, ai fini della  individuazione    dei   compiti
          di    rilievo    nazionale,  sono predisposti previa intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le  regioni e  le province autonome di Trento e Bolzano; in
          mancanza   dell'intesa,  il    Consiglio   dei     Ministri
          delibera  motivatamente   in   via  definitiva  su proposta
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri;
            d)  i   compiti  esercitati  localmente  in   regime   di
          autonomia  funzionale    dalle    camere    di   commercio,
          industria,  artigianato  e agricoltura e dalle  universita'
          degli studi;
            e) il coordinamento  dei rapporti con l'Unione europea  e
          i  compiti  preordinati    ad assicurare   l'esecuzione   a
          livello nazionale  degli obblighi derivanti   dal  Trattato
          sull'Unione europea  e dagli accordi internazionali.
            5.    Resta ferma  la  disciplina concernente  il sistema
          statistico nazionale, anche  ai fini del    rispetto  degli
          obblighi    derivanti  dal  Trattato  sull'Unione europea e
          dagli accordi internazionali.
            6.   La     promozione  dello    sviluppo  economico,  la
          valorizzazione dei sistemi  produttivi   e la    promozione
          della    ricerca applicata  sono interessi pubblici primari
          che lo Stato, le regioni,  le province, i comuni  e     gli
          altri    enti   locali     assicurano   nell'ambito   delle
          rispettive   competenze, nel   rispetto   delle    esigenze
          della    salute,  della  sicurezza  pubblica e della tutela
          dell'ambiente".
            - Il testo    dell'art.  5  del  decreto  legislativo  30
          giugno 1993, n.  266, e' il seguente:
            "Art.  5  (Agenzia per  i  servizi  sanitari  regionali).
          -    1.   E' istituita una   agenzia dotata di personalita'
          giuridica e sottoposta alla vigilanza del  Ministero  della
          sanita',   con      compiti  di  supporto  delle  attivita'
          regionali, di  valutazione  comparativa  dei  costi  e  dei
          rendimenti    dei    servizi   resi   ai cittadini   e   di
          segnalazione  di disfunzioni  e  sprechi   nella   gestione
          delle  risorse  personali  e materiali  e nelle  forniture,
          di  trasferimento dell'innovazione  e delle sperimentazioni
          in materia sanitaria.
            2.    Con  decreto    del  Ministro   della   sanita', di
          concerto con  il Ministro   per la   funzione pubblica    e
          con  il    Ministro  del    tesoro, sentita   la Conferenza
          permanente per  i rapporti  tra lo  Stato, le regioni  e le
          province autonome,   da emanare   ai sensi    dell'art.  17
          della  legge    23  agosto 1988,   n. 400,   nel termine di
          novanta giorni dalla  data  di   entrata  in   vigore   del
          presente  decreto,  sono disciplinati l'organizzazione e il
          funzionamento   dell'agenzia   in  modo  da  assicurare  la
          composizione   paritetica fra  Ministero  della  sanita'  e
          rappresentanti    delle    regioni    nel    Consiglio   di
          amministrazione.
            3. Il direttore dell'agenzia e' nominato con decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri, su proposta del
          Ministro  della  sanita',  tra  esperti   di   riconosciuta
          competenza  in  materia  di organizzazione e programmazione
          dei      servizi       sanitari,      anche        estranei
          all'amministrazione.  Il direttore e' assunto con contratto
          di diritto privato di durata quinquennale non rinnovabile.
            4. L'agenzia  si  avvale  di  personale  comandato  dalle
          amministrazioni   statali,   dalle  regioni,  dalle  unita'
          sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, nonche'    di
          personale    assunto  con  contratto   di diritto privato a
          tempo  determinato, nei limiti del contingente  di cui alla
          tabella  A   allegata   al   presente decreto,   e    della
          disponibilita' finanziaria.
            5.   La      dotazione   finanziaria     dell'Agenzia  e'
          determinata,  per una parte, mediante  assegnazione  di  un
          contributo annuale non superiore a lire cinque miliardi  da
          prelevarsi  dal fondo  sanitario nazionale di cui  all'art.
          12,  comma 2,  lettera b),   del decreto    legislativo  30
          dicembre   1992,  n.   502.  Per  la  parte  restante   gli
          oneri   di funzionamento   dell'Agenzia     sono    coperti
          mediante   gli  introiti derivanti dai contratti  stipulati
          con   le  regioni     per  le  prestazioni  di  promozione,
          consulenza e supporto.
            6.  Sono abrogati  i commi  11  e 12  dell'art. 53  della
          legge  23 dicembre 1978, n. 833".
            -  Il  testo  della  lettera u) del   comma 1 dell'art. 1
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e' il seguente:
            "u) allo  scopo di   garantire la    puntuale  attuazione
          delle  misure  attribuite alla   competenza delle regioni e
          delle province  autonome,  prevedere    che  in    caso  di
          inadempienza  da    parte  delle    medesime di adempimenti
          previsti  dai decreti  legislativi  di   cui al    presente
          articolo,  il  Consiglio    dei Ministri, su proposta   del
          Ministro della  sanita',  disponga,  previa  diffida,    il
          compimento  degli  atti relativi in    sostituzione   delle
          predette  amministrazioni   regionali   o provinciali".
            - Il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 305 (supplemento
          ordinario)  concerne:  "Riordino  della     disciplina   in
          materia  sanitaria,   a norma   dell'art. 1  della legge 23
          ottobre 1992, n. 421".
            -  Il  testo  dell'art.  6  del  decreto  legislativo  30
          dicembre  1992,  n.   502, come modificato  dall'art. 7 del
          decreto   legislativo  7  dicembre  1993,  n.  517,  e'  il
          seguente:
            "Art.  6  (Rapporti  tra  Servizio sanitario nazionale ed
          Universita').  -  1.    Le   regioni,   nell'ambito   della
          programmazione  regionale, stipulano  specifici  protocolli
          d'intesa     con    le    universita'    per  regolamentare
          l'apporto alle   attivita'   assistenziali  del    servizio
          sanitario   delle   facolta'   di  medicina,  nel  rispetto
          delle    loro  finalita'    istituzionali  didattiche     e
          scientifiche. Le  universita' contribuiscono, per quanto di
          competenza,    all'elaborazione    dei    piani    sanitari
          regionali.   La    programmazione   sanitaria,   ai    fini
          dell'individuazione   della   dislocazione delle  strutture
          sanitarie,  deve    tener      conto    della      presenza
          programmata        delle    strutture  universitarie.    Le
          universita'   e      le    regioni    possono,    d'intesa,
          costituire       policlinici    universitari,      mediante
          scorporo     e trasferimento  da   singoli     stabilimenti
          ospedalieri   di   strutture universitarie od  ospedaliere,
          accorpandole in    stabilimenti  omogenei  tenendo    conto
          delle    esigenze   della   programmazione   regionale.   I
          rapporti  in   attuazione delle   predette   intese    sono
          regolati,   ove necessario,  con  appositi accordi  tra  le
          universita', le  aziende ospedaliere e le unita'  sanitarie
          locali interessate.
            2.  Per soddisfare  le specifiche  esigenze del  Servizio
          sanitario  nazionale,   connesse   alla   formazione  degli
          specializzandi   e all'accesso ai   ruoli dirigenziali  del
          Servizio   sanitario nazionale, le universita' e le regioni
          stipulano specifici protocolli di intesa per   disciplinare
          le  modalita' della  reciproca  collaborazione.  I rapporti
          in  attuazione  delle  predette intese  sono  regolati  con
          appositi    accordi    tra le   universita',   le   aziende
          ospedaliere,   le unita' sanitarie locali, gli istituti  di
          ricovero e cura a carattere scientifico  e  gli   istituiti
          zooprofilattici      sperimentali.      Ferma  restando  la
          disciplina  di cui al decreto legislativo   8 agosto  1991,
          n.    257,    sulla    formazione    specialistica,   nelle
          scuole   di specializzazione attivate   presso le  predette
          strutture    sanitarie  in  possesso    dei  requisiti   di
          idoneita'    di  cui    all'art.  7    del  citato  decreto
          legislativo   n.   257/1991,    la  titolarita'  dei  corsi
          di  insegnamento    previsti    dall'ordinamento  didattico
          universitario    e' affidata ai   dirigenti delle strutture
          presso le quali si    svolge  la  formazione  stessa,    in
          conformita'  ai  protocolli d'intesa di  cui al comma 1. Ai
          fini della programmazione del numero degli  specialisti  da
          formare,  si applicano   le disposizioni di cui all'art.  2
          del decreto legislativo 8  agosto  1991,  n.  257,  tenendo
          anche  conto  delle esigenze conseguenti  alle disposizioni
          sull'accesso  alla   dirigenza di   cui all'art.    15  del
          presente    decreto.  Il    diploma  di    specializzazione
          conseguito  presso  le predette  scuole  e'   rilasciato  a
          firma    del  direttore    della  scuola    e del   rettore
          dell'universita'  competente.  Sulla base   delle  esigenze
          di   formazione      e  di     prestazioni  rilevate  dalla
          programmazione   regionale,      analoghe   modalita'   per
          l'istituzione dei corsi di  specializzazione possono essere
          previste   per i presidi ospedalieri delle unita' sanitarie
          locali,  le cui strutture siano in possesso  dei  requisiti
          di  idoneita'  previsti dall'art. 7 del decreto legislativo
          8 agosto 1991, n. 257.
            3. A norma  dell'art.  1,  lettera  o),  della  legge  23
          ottobre   1992,  n.    421,  la  formazione  del  personale
          sanitario infermieristico, tecnico e  della  riabilitazione
          avviene  in  sede ospedaliera ovvero presso altre strutture
          del Servizio  sanitario  nazionale  e istituzioni   private
          accreditate.     I     requisiti     di     idoneita'     e
          l'accreditamento   delle strutture  sono  disciplinati  con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e della   ricerca
          scientifica e  tecnologica d'intesa con  il Ministro  della
          sanita'.    Il   Ministro   della sanita'   individua   con
          proprio decreto le figure professionali da   formare  ed  i
          relativi  profili.  Il relativo   ordinamento didattico  e'
          definito, ai  sensi dell'art.  9 della  legge 19   novembre
          1990,  n. 341,  con  decreto del  Ministro dell'universita'
          e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  emanato  di
          concerto con il Ministro della sanita'. Per tali  finalita'
          le  regioni  e    le      universita'   attivano   appositi
          protocolli   di  intesa  per l'espletamento dei   corsi  di
          cui  all'art. 2 della legge  19 novembre 1990,  n. 341.  La
          titolarita'   dei     corsi    di  insegnamento    previsti
          dall'ordinamento  didattico  universitario  e' affidata  di
          norma  a personale del  ruolo sanitario   dipendente  dalle
          strutture    presso  le quali   si svolge   la   formazione
          stessa,  in  possesso dei  requisiti previsti.  I  rapporti
          in  attuazione  delle  predette  intese  sono regolati  con
          appositi    accordi    tra   le   universita',  le  aziende
          ospedaliere, le  unita' sanitarie locali, le    istituzioni
          pubbliche  e  private  accreditate    e  gli    istituti di
          ricovero  e cura   a carattere scientifico.    I    diplomi
          conseguiti   sono   rilasciati   a  firma  del responsabile
          del corso   e del   rettore dell'universita'    competente.
          L'esame  finale,  che consiste in  una prova  scritta ed in
          una prova pratica,  abilita all'esercizio    professionale.
          Nelle    commissioni di esame  e'  assicurata  la  presenza
          di    rappresentanti    dei    collegi  professionali,  ove
          costituiti.   I   corsi  di  studio  relativi  alle  figure
          professionali individuate  ai sensi del presente   articolo
          e previsti dal precedente  ordinamento che non  siano stati
          riordinati   ai sensi del  citato  art. 9  della  legge  19
          novembre  1990, n.  341,  sono soppressi entro due  anni  a
          decorrere  dal  1  gennaio  1994,  garantendo, comunque, il
          completamento degli studi agli studenti  che  si  iscrivono
          entro  il  predetto    termine  al primo anno di corso.   A
          decorrere dalla data di  entrata in vigore    del  presente
          decreto,   per      l'accesso   alle  scuole  ed  ai  corsi
          disciplinati dal precedente ordinamento  e'  in  ogni  caso
          richiesto    il    possesso   di un   diploma   di   scuola
          secondaria  superiore  di  secondo   grado   di      durata
          quinquennale.  Alle  scuole  ed ai corsi  disciplinati  dal
          precedente   ordinamento   e   per  il    predetto  periodo
          temporale   possono  accedere  gli  aspiranti  che  abbiano
          superato il primo biennio  di scuola  secondaria  superiore
          per  i    posti  che  non  dovessero   essere coperti   dai
          soggetti  in possesso  del diploma   di  scuola  secondaria
          superiore di secondo grado.
            4.  In  caso di mancata stipula  dei protocolli di intesa
          di cui al presente articolo,  entro centoventi giorni dalla
          costituzione delle nuove  unita' sanitarie  locali e  delle
          aziende   ospedaliere, previa  diffida,  gli  accordi  sono
          approvati    dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri su
          proposta dei Ministri  della sanita' e  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica.
            5.    Nelle   strutture delle   facolta'   di  medicina e
          chirurgia  il personale laureato medico  ed odontoiatra  di
          ruolo,    in servizio alla data   del   31   ottobre  1992,
          dell'area   tecnicoscientifica    e sociosanitaria,  svolge
          anche   le     funzioni  assistenziali.  In  tal  senso  e'
          modificato   il   contenuto    delle    attribuzioni    dei
          profili    del  collaboratore e   del funzionario   tecnico
          sociosanitario   in  possesso  del  diploma  di  laurea  in
          medicina   e chirurgia ed in odontoiatria. E' fatto divieto
          alle universita'   di assumere   nei profili    indicati  i
          laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria".