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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 febbraio 1998, n. 45

Regolamento recante norme per l'espletamento del concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/3/1998
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Testo in vigore dal: 31-3-1998
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista la legge 1 aprile 1981,  n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, concernente  l'ordinamento del personale della  Polizia di Stato
che espleta funzioni di polizia;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 23 dicembre 1983,
n. 903, con il quale e'  stato approvato il regolamento per l'accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 23 dicembre 1983,
n. 904, con il quale e'  stato approvato il regolamento sui requisiti
psicofisici  ed attitudinali  di cui  devono essere  in possesso  gli
appartenenti ai ruoli  della Polizia di Stato  che espletano funzioni
di polizia  ed i  candidati ai  concorsi per  l'accesso ai  ruoli del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
  Visto  il  decreto legislativo  12  maggio  1995, n.  197,  recante
l'attuazione dell'articolo  3 della  legge 6 marzo  1992, n.  216, in
materia di riordino delle carriere  del personale non direttivo della
Polizia di Stato;
  Considerato che  ai sensi dell'articolo  27 del citato  decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  335/1982,  cosi'  come  sostituito
dall'articolo  3   del  decreto  legislativo  n.   197/1995,  occorre
individuare  con  apposito  regolameto   le  modalita'  del  concorso
pubblico  e del  concorso interno  per  la nomina  a vice  ispettore,
nonche' la  composizione delle  commissioni esaminatrici,  le materie
oggetto dell'esame  e per  il solo concorso  interno le  categorie di
titoli  da  ammettere  a  valutazione  ed  il  punteggio  massimo  da
attribuire a ciascuna categoria di titoli;
  Ritenuto di  dover procedere ad  una compiuta disciplina  di quanto
teste' richiamato;
  Visto l'articolo  17, terzo comma,  della legge 23 agosto  1988, n.
400;
  Sentito  il parere  delle  organizzazioni  sindacali del  personale
della Polizia di Stato;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
generale del 13 febbraio 1997;
  Data  comunicazione al  Presidente  del Consiglio  dei Ministri  ai
sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                   Accesso al ruolo degli ispettori
  1. La nomina  alla qualifica iniziale del ruolo  degli ispettori si
consegue:
  a)  nel  limite del  cinquanta  per  cento dei  posti  disponibili,
mediante  pubblico concorso,  comprendente  una prova  scritta ed  un
colloquio e successivo corso di formazione tecnicoprofessionale della
durata di diciotto mesi, con esami finali;
  b)  nel  limite   del  restante  cinquanta  per   cento  dei  posti
disponibili,  mediante concorso  interno  per titoli  di servizio  ed
esame consistente in  una prova scritta ed un  colloquio e successivo
corso di  formazione di durata  non inferiore  a sei mesi,  con esami
finali.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Il testo dell'art. 27 del D.P.R. n. 335/1982 sostituito
          dell'art.   3 del decreto legislativo  n.  197/1995  e'  il
          seguente:
            "Art. 27 (Nomina  a vice ispettore). - 1. La  nomina alla
          qualifica di vice ispettore si consegue:
            a)    nel   limite del   cinquanta  per  cento dei  posti
          disponibili, mediante   pubblico  concorso,    comprendente
          una  prova   scritta ed   un colloquio secondo le modalita'
          stabilite dagli articoli 52 e 53 della legge 1 aprile 1981,
          n. 121,  e  con  l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui
          all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e dell'art.
          5  del  decreto-legge  4 ottobre 1990,  n. 276, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359. Un
          sesto dei posti e' riservato agli  appartenenti  al   ruolo
          dei  sovrintendenti  in  possesso  del prescritto titolo di
          studio;
            b)    nel   limite del   cinquanta  per  cento dei  posti
          disponibili, mediante  concorso   interno  per   titoli  di
          servizio   ed  esame, consistente  in una  prova scritta  e
          in  un colloquio,  riservato al personale della Polizia  di
          Stato che espleta funzioni  di polizia in possesso,    alla
          data    del     bando   che    indice   il    concorso,  di
          un'anzianita' di servizio  non inferiore a sette anni,  del
          titolo di studio di cui all'art.  52,  primo  comma,  della
          legge  1  aprile 1981, n.  121, e che, nell'ultimo biennio,
          non   abbia   riportato   la   deplorazione   o    sanzione
          disciplinare  piu'   grave ed  abbia riportato  un giudizio
          complessivo non inferiore a ''buono''.  Il trenta per cento
          dei posti e' riservato agli    appartenenti  al  ruolo  dei
          sovrintendenti anche se privi del titolo di studio.
            2.  I vincitori  del concorso di cui al comma  1, lettera
          b), devono frequentare un corso  di formazione della durata
          non  inferiore a sei mesi.
            3. Il corso  semestrale di cui al comma 2    puo'  essere
          ripetuto  una  sola  volta.  Conseguono  l'idoneita' per la
          nomina a vice ispettore gli allievi che abbiano    superato
          gli  esamifinali  del    corso. Gli allievi che non abbiano
          superato  i  predetti  esami  sono  restituiti  al servizio
          d'istituito  e  sono  ammessi  alla  frequenza  del   corso
          successivo.
            4.    Sono  dimessi    dal  corso   gli allievi   che per
          qualsiasi motivo superino i 60 giorni di assenza.
            5.    Si  applicano,     in  quanto     compatibili,   le
          disposizioni di  cui all'art. 24-quinquies.
            6.  Il  personale    gia'  appartenente  ai  ruoli  della
          Polizia di Stato ammesso ai corsi    di  cui  al  comma  1,
          conserva  la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
            7.  Le    modalita' dei concorsi  di cui  al comma 1,  la
          composizione delle  commissioni esaminatrici,   le  materie
          oggetto dell'esame,  le categorie di titoli da ammettere  a
          valutazione,  il  punteggio  massimo  da    attribuire    a
          ciascuna   categoria di    titoli,    le    modalita'    di
          attuazione  e   i programmi   del corso sono  stabiliti con
          decreto del Ministro dell'interno".
            -  Il  testo  dell'art.  17 della   legge   n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della    Presidenza  del Consiglio   dei Ministri),    come
          modificato    dall'art.  74    del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
            "   Art. 17   (Regolamenti). -    1.  Con    decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa    deliberazione del
          Consiglio di  Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato  che  deve  pronunziarsi entro novanta giorni   dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
            a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
            e) (Soppressa).
            2.     Con      decreto      del    Presidente      della
          Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei
          Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i
          regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per    le quali   le  leggi della  Repubblica, autorizzando
          l'esercizio della  potesta'  regolamentare   del   Governo,
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari.
            3.    Con decreto   ministeriale possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adotta i  con  decreti interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbano
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di ''regolamento'', sono adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale".