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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 febbraio 1998, n. 45

Regolamento recante norme per l'espletamento del concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/3/1998
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Testo in vigore dal:  31-3-1998

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, con il quale è stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, con il quale è stato approvato il regolamento sui requisiti psicofisici ed attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato;
Considerato che ai sensi dell'articolo 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 197/1995, occorre individuare con apposito regolameto le modalità del concorso pubblico e del concorso interno per la nomina a vice ispettore, nonché la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame e per il solo concorso interno le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli;
Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina di quanto testè richiamato;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 febbraio 1997;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Accesso al ruolo degli ispettori
1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori si consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, comprendente una prova scritta ed un colloquio e successivo corso di formazione tecnicoprofessionale della durata di diciotto mesi, con esami finali;
b) nel limite del restante cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in una prova scritta ed un colloquio e successivo corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, con esami finali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 27 del D.P.R. n. 335/1982 sostituito dell'art. 3 del decreto legislativo n. 197/1995 è il seguente:
"Art. 27 (Nomina a vice ispettore). - 1. La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, comprendente una prova scritta ed un colloquio secondo le modalità stabilite dagli articoli 52 e 53 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e dell'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359. Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio;
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'art. 52, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a ''buonò'. Il trenta per cento dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio.
2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), devono frequentare un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi.
3. Il corso semestrale di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Conseguono l'idoneità per la nomina a vice ispettore gli allievi che abbiano superato gli esamifinali del corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituito e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.
4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i 60 giorni di assenza.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 24-quinquies.
6. Il personale già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato ammesso ai corsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
7. Le modalità dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno".
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:
" Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio di Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (Soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adotta i con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbano essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".