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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 novembre 1997, n. 508

Regolamento recante integrazioni e modificazioni al regolamento di attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-3-1998
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Testo in vigore dal: 3-3-1998
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto l'articolo 8  del decreto del Presidente  della Repubblica 27
giugno 1992, n. 352;
  Visto il  proprio decreto 10 maggio  1994, n. 415, con  il quale e'
stato adottato  il regolamento di attuazione  dell'articolo 24, comma
4,  della legge  7  agosto  1990, n.  241,  per  la disciplina  delle
categorie di documenti  sottratti al diritto di  accesso ai documenti
amministrativi;
  Visto l'articolo 6, comma 1,  del suddetto decreto il quale dispone
che entro  due anni dalla  data di entrata  in vigore del  medesimo e
successivamente   ogni  tre   anni,  l'Amministrazione   dell'interno
verifica  la  congruita'  delle   categorie  di  documenti  sottratti
all'accesso   individuate  nel   regolamento   stesso  valutando   la
possibilita'   di  disciplinare   ulteriori   casi  di   differimento
dell'accesso;
  Considerato  che  a seguito  della  prima  verifica biennale  sulla
congruita'  delle   categorie  di  documenti   sottratti  all'accesso
individuate  nel regolamento  adottato  con  decreto ministeriale  10
maggio  1994,  n. 415,  e'  emersa  la  necessita' di  modificare  il
predetto regolamento;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  della  commissione per  l'accesso  ai  documenti
amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 27 della  legge 7 agosto 1990, n. 241,  espresso in data
10 luglio 1997;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997;
  Inviata la comunicazione al  Presidente del Consiglio dei Ministri,
ai sensi  dell'articolo 17, comma 3,  della legge 23 agosto  1988, n.
400, con nota M/2107/A del 14 novembre 1997;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo 2,  comma 1,  del decreto  ministeriale 10  maggio
1994, n. 415, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti lettere:
  " e) atti  concernenti la concessione del  nullaosta di segretezza,
ove non assoggettati a classifica di segretezza, ai sensi della legge
24  ottobre  1977, n.  801,  ed  atti  che contengono  riferimenti  a
situazioni connesse alla concessione del predetto nullaosta;
  f)  documentazione relativa  ai  procedimenti  di riconoscimento  e
revoca dello stato  di rifugiato la cui  conoscenza puo' pregiudicare
la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali".
          Avvertenza:
            Il   testo  delle note  qui  pubblicato  e'  tato redatto
          ai   sensi dell'art. 10, commi   2 e  3,  del  testo  unico
          delle   disposizioni   sulla   promulgazione  delle  leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge modificate o  alle    quali  e'
          operato  il    rinvio.  Restano    invariati  il   valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note al titolo:
            -  La  legge  7  agosto  1990,  n.  241,   reca:   "Nuove
          norme   sul procedimento  amministrativo e  sul diritto  di
          accesso   ai documenti  amministrativi".  Si  trascrive  il
          testo del relativo art. 24:
            "Art. 24.  - 1. Il  diritto di accesso  e' escluso per  i
          documenti coperti da  segreto di  Stato ai  sensi dell'art.
          12 della  legge 24 ottobre 1977,  n. 801, nonche'  nei casi
          di    segreto  o  di    divieto  di divulgazione altrimenti
          previsti dall'ordinamento.
            2.  Il Governo  e' autorizzato   ad emanare,    ai  sensi
          del  comma    2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400, entro sei mesi dalla data di  entrata in vigore  della
          presente legge, uno o  piu' decreti intesi  a  disciplinare
          le    modalita'   di   esercizio del  diritto  di accesso e
          gli altri  casi di  esclusione del  diritto di  accesso  in
          relazione alla esigenza di salvaguardare:
            a)  la  sicurezza,  la  difesa  nazionale  e le relazioni
          internazionali;
               b) la politica monetaria e valutaria;
            c)   l'ordine     pubblico   e   la    prevenzione      e
          repressione  della criminalita';
            d)  la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese,
          garantendo peraltro  agli   interessati  la  visione  degli
          atti  relativi  ai procedimenti   amministrativi, la    cui
          conoscenza    sia necessaria   per curare o per difendere i
          loro interessi giuridici.
            3. Con   i decreti di cui   al comma  2  sono    altresi'
          stabilite  norme particolari per  assicurare che  l'accesso
          ai dati   raccolti mediante strumenti  informatici  avvenga
          nel rispetto delle esigenze  di cui al medesimo comma 2.
            4.  Le    singole  amministrazioni  hanno  l'obbligo   di
          individuare, con uno o  piu' regolamenti da emanarsi  entro
          i sei mesi  successivi, le categorie di  documenti da  essi
          formati  o  comunque   rientranti nella loro disponibilita'
          sottratti  all'accesso per le esigenze  di cui al comma 2.
            5. Restano ferme le  disposizioni  previste  dall'art.  9
          della  legge  1  aprile   1981, n.   121, come   modificato
          dall'art.  26 della   legge 10 ottobre 1986,  n.    668,  e
          dalle  relative  norme    di attuazione, nonche' ogni altra
          disposizione attualmente vigente che   limiti l'accesso  ai
          documenti amministrativi.
            6. I  soggetti indicati  nell'art. 23  hanno facolta'  di
          differire  l'accesso  ai documenti richiesti sino  a quando
          la conoscenza  di  essi  possa    impedire  o    gravemente
          ostacolare    lo  svolgimento   dell'azione amministrativa.
          Non    e'   comunque    ammesso   l'accesso    agli    atti
          preparatori      nel     corso  della     formazione    dei
          provvedimenti  di     cui  all'art.   13,   salvo   diverse
          disposizioni di legge".
            -    Il  D.M.    10    maggio    1994,  n.   415,   reca:
          "Regolamento per   la  disciplina    delle    categorie  di
          documenti   sottratti  al diritto  di accesso  ai documenti
          amministrativi,  in   attuazione dell'art.   24,  comma  4,
          della legge 7 agosto  1990, n. 241, recante  nuove norme in
          materia  di   procedimento amministrativo  e di  diritto di
          accesso ai documenti amministrativi".
           Note alle premesse:
            - Per il testo del comma 4   dell'art. 24 della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, si veda in nota al titolo.
            -   Il   testo   dell'art.   8   del   D.P.R.  27  giugno
          1992,   n.   352 (Regolamento per   la  disciplina    delle
          modalita'  di esercizio  e dei casi   di   esclusione   del
          diritto   di    accesso   ai   documenti amministrativi, in
          attuazione dell'art. 24,  comma 2, della   legge  7  agosto
          1990,  n.    241,  recante  nuove  norme  in    materia  di
          procedimento amministrativo e di diritto    di  accesso  ai
          documenti amministrativi), e' il seguente:
            "Art.    8 (Disciplina  dei  casi  di esclusione).  -  1.
          Le   singole amministrazioni   provvedono    all'emanazione
          dei  regolamenti   di   cui all'art.   24,  comma 4,  della
          legge  7  agosto   1990, n.   241,   con  l'osservanza  dei
          criteri fissati nel presente articolo.
            2.      I  documenti    non  possono    essere  sottratti
          all'accesso se  non quando  siano suscettibili  di   recare
          un  pregiudizio concreto  agli interessi indicati nell'art.
          24  della  legge    7  agosto  1990,  n.  241.  I documenti
          contenenti informazioni  connesse  a  tali interessi   sono
          considerati    segreti  solo   nell'ambito  e   nei  limiti
          di  tale connessione.  A  tale  fine,   le  amministrazioni
          fissano,    per    ogni  categoria  di    documenti,  anche
          l'eventuale periodo   di tempo   per  il  quale  essi  sono
          sottratti all'accesso.
            3.   In  ogni   caso  i  documenti  non   possono  essere
          sottratti all'accesso    ove   sia     sufficiente      far
          ricorso   al  potere   di differimento.
            4.  Le  categorie    di  cui all'art. 24, comma 4,  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie  di  atti
          individuati  con  criteri  di omogeneita' indipendentemente
          dalla loro denominazione specifica.
            5. Nell'ambito dei  criteri di cui ai  commi 2, 3 e  4, i
          documenti   amministrativi   possono    essere    sottratti
          all'accesso:
            a)    quando, al   di fuori   delle ipotesi  disciplinate
          dall'art.  12 della legge  24 ottobre 1977,  n. 801,  dalla
          loro   divulgazione possa derivare una lesione, specifica e
          individuata,  alla  sicurezza  e  alla  difesa   nazionale,
          nonche'  all'esercizio    della sovranita' nazionale e alla
          continuita'     e  alla  correttezza   delle      relazioni
          internazionali, con  particolare riferimento  alle  ipotesi
          previste     nei  trattati    e  nelle  relative  leggi  di
          attuazione;
            b) quando possa  arrecarsi  pregiudizio  ai  processi  di
          formazione,   di   determinazione  e  di  attuazione  della
          politica monetaria e valutaria;
            c)   quando   i  documenti  riguardino  le  strutture,  i
          mezzi,   le  dotazioni,    il  personale    e  le    azioni
          strettamente      strumentali  alla  tutela     dell'ordine
          pubblico,  alla   prevenzione   e alla   repressione  della
          criminalita'    con      particolare   riferimento     alle
          tecniche investigative,  alla identita'   delle   fonti  di
          informazione  e    alla sicurezza dei beni e delle  persone
          coinvolte, nonche' l'attivita' di polizia giudiziaria e  di
          conduzione delle indagini;
            d)  quando  i documenti riguardino   la vita privata o la
          riservatezza  di    persone    fisiche,    di       persone
          giuridiche,     gruppi,    imprese    e  associazioni,  con
          particolare     riferimento  agli   interessi   epistolare,
          sanitario,   professionale,    finanziario,  industriale  e
          commerciale di cui  sianoin  concreto  titolari,  ancorche'
          i  relativi  dati  siano forniti all'amministrazione  dagli
          stessi  soggetti  cui si riferiscono.  Deve comunque essere
          garantita  ai  richiedenti  la    visione  degli  atti  dei
          procedimenti   amministrativi   la     cui  conoscenza  sia
          necessaria  per  curare  o  per  difendere  i  loro  stessi
          interessi giuridici".
            -  Per il D.M. 10 maggio 1994, n. 415, si veda in nota al
          titolo.
            - Il testo del comma 1 dell'art. 6  del  D.M.  10  maggio
          1994, n. 415, e' il seguente:
            "1.  Entro    due anni dalla   data di  entrata in vigore
          del presente regolamento e successivamente almeno ogni  tre
          anni,   l'Amministrazione   dell'interno      verifica   la
          congruita'   delle    categorie  di    documenti  sottratti
          all'accesso     individuate  dagli   articoli   precedenti,
          valutando  altresi'  la  possibilita'     di   disciplinare
          ulteriori  casi  di  differimento  dell'accesso  rispetto a
          quelli previsti dall'art. 5 del presente regolamento".
            - Il testo del comma 3  dell'art.    17  della  legge  23
          agosto  1988,  n.   400   (Disciplina   dell'attivita'   di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottate  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione".
           Note all'art. 1:
            -  Il  testo  del  comma 1 dell'art. 2 del D.M. 10 maggio
          1994, n. 415, come modificato dal presente decreto,  e'  il
          seguente:
            "1.  Ai   sensi dell'art.   8, comma  5, lettera  a), del
          decreto del Presidente della Repubblica  27 giugno 1992, n.
          352,  ed in relazione alla  esigenza  di  salvaguardare  la
          sicurezza,    la    difesa   nazionale   e   le   relazioni
          internazionali,  sono  sottratte all'accesso  le   seguenti
          categorie di documenti:
            a) documentazione relativa  agli accordi intergovernativi
          stipulati  per     la     realizzazione     di    programmi
          militari   di   sviluppo, approvvigionamento  e/o  supporto
          comune     o   di    programmi    per    la  collaborazione
          internazionale di polizia;
            b)    dichiarazioni  di    riservatezza e   relativi atti
          istruttori dei documenti    archivistici  concernenti    la
          politica    estera  o    interna, secondo   quanto previsto
          dagli  articoli  21 e   22   del decreto    del  Presidente
          della    Repubblica 30  settembre  1963,  n. 1409,  nonche'
          dall'art. 1 del  decreto del Presidente della    Repubblica
          30 dicembre 1975, n. 854;
            c)    relazioni, rapporti  ed  ogni altra  documentazione
          relativa  a problemi  concernenti le  zone  di confine   ed
          i gruppi  linguistici minoritari,  la cui  conoscenza possa
          pregiudicare  la    sicurezza,  la  difesa  nazionale  o le
          relazioni internazionali;
            d)   documentazione   relativa   ai    procedimenti    di
          concessione,  acquisto  e riacquisto  della cittadinanza la
          cui  conoscenza puo' pregiudicare la sicurezza,  la  difesa
          nazionale o le relazioni internazionali;
            e)  atti  concernenti  la  concessione  del  nullaosta di
          segretezza,  ove   non   assoggettati   a   classifica   di
          segretezza,  ai  sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
          ed atti che contengono riferimenti  a  situazioni  connesse
          alla concessione del predetto nullaosta;
            f)    documentazione  relativa    ai    procedimenti   di
          riconoscimento  e revoca dello stato  di rifugiato  la  cui
          conoscenza   puo'  pregiudicare  la  sicurezza,  la  difesa
          nazionale o le relazioni internazionali".
            -  La  legge   24   ottobre    1977,   n.   801,    reca:
          "Istituzione    e  ordinamento    dei    servizi   per   le
          informazioni  e  la  sicurezza  e disciplina del segreto di
          Stato".