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MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 ottobre 1997, n. 390

Regolamento recante la disciplina della garanzia primaria dello Stato per i mutui ipotecari concessi in pendenza dei procedimenti di espropriazione, ai sensi dell'art. 10-ter del decretolegge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-11-1997
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vigente al 06/05/2024
Testo in vigore dal:  27-11-1997

IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'articolo 6 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante: "Norme per l'edilizia residenziale pubblica" ed in particolare, il comma 5, il quale dispone che "gli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio" sono tenuti a concedere, prioritariamente ai programmi edilizi assistiti dai contributi di cui all'articolo 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457, finanziamenti a tasso sia costante che variabile o in qualsivoglia altra forma tecnica ed alle condizioni di mercato;
Visto, altresì, il comma 6 del citato articolo 6 della legge n. 179 del 1992, il quale stabilisce che i mutui di cui al cennato comma 5, concessi in pendenza dei procedimenti di espropriazione ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto - legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, usufruiscono della garanzia primaria dello Stato, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 4 -bis del decretolegge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro;
Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 giugno 1997;
Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1997;

Adotta

il seguente: "Regolamento recante la disciplina della garanzia primaria dello Stato per i mutui ipotecari concessi in pendenza dei procedimenti di espropriazione, ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492":

Art. 1

1. Le banche concedono i mutui di cui all'articolo 6 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, dopo aver accertato che siano stati posti in essere ritualmente e tempestivamente gli atti e le formalità occorrenti per la concessione e la iscrizione di congrue garanzie ipotecarie ancorché, ove consentito dalla legge, su immobili ancora altrui.
2. La concessione dei mutui ad una impresa, ad una cooperativa o ad altro soggetto privato è condizionata, se il mutuatario svolge anche attività diverse da quella finanziata ai sensi delle disposizioni citate in premessa, alla regolare tenuta da parte del beneficiario del mutuo, di una separata contabilità ordinaria ed all'assunzione dell'obbligo di esibirla, a richiesta, al mutuante. Non sono concessi mutui ad una impresa non iscritta, per i lavori da realizzarsi, nell'albo nazionale dei costruttori o in analogo albo regionale, oppure priva dei requisiti di idoneità finanziaria e tecnica necessari per la partecipazione alle gare concernenti appalti di opere pubbliche.
3. La garanzia dello Stato non copre operazioni di finanziamento diverse dai mutui edilizi, ancorché ad essi preordinate, e diviene operante allorché la banca abbia osservato quanto disposto nei commi precedenti.
Avvertenza:
Il presente decreto regolamentare, concernente la materia creditizia, non è soggetto al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 6, commi 5 e 6, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), è il seguente:
"5. Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio sono tenuti a concedere prioritariamente ai programmi edilizi assistiti dai contributi previsti dal presente articolo finanziamenti a tasso sia costante che variabile o in qualsivoglia altra forma tecnica, alle condizioni di mercato. In tal caso il contributo pubblico concesso ai beneficiari può essere ceduto pro solvendo all'ente mutuante. I finanziamenti predetti sono assistiti dalla garanzia dello Stato ai sensi dell'art. 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni.
6. I mutui di cui al comma 5 concessi in pendenza dei procedimenti di espropriazione ai sensi dell'art. 10 -ter del decreto - legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, usufruiscono della garanzia primaria dello Stato, a valere sulle disponibilità di cui all'art. 4 -bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito in legge con modificazioni dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro".
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità subordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Il d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) definisce, all'art. 1, lettera b), "banca" l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6, commi 5 e 6, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è riportato nelle note alle premesse.