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MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 ottobre 1997, n. 390

Regolamento recante la disciplina della garanzia primaria dello Stato per i mutui ipotecari concessi in pendenza dei procedimenti di espropriazione, ai sensi dell'art. 10-ter del decretolegge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-11-1997
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vigente al 19/05/2024
Testo in vigore dal: 27-11-1997
                IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'articolo 6  della legge 17 febbraio 1992,  n. 179, recante:
"Norme per  l'edilizia residenziale  pubblica" ed in  particolare, il
comma 5,  il quale  dispone che  "gli istituti  e sezioni  di credito
fondiario ed  edilizio" sono tenuti a  concedere, prioritariamente ai
programmi  edilizi assistiti  dai contributi  di cui  all'articolo 19
della legge 5 agosto 1978, n. 457, finanziamenti a tasso sia costante
che  variabile  o  in  qualsivoglia   altra  forma  tecnica  ed  alle
condizioni di mercato;
  Visto, altresi',  il comma 6 del  citato articolo 6 della  legge n.
179 del 1992, il quale stabilisce che i mutui di cui al cennato comma
5, concessi in  pendenza dei procedimenti di  espropriazione ai sensi
dell'articolo  10-ter del  decreto -  legge 13  agosto 1975,  n. 376,
convertito con  modificazioni dalla  legge 16  ottobre 1975,  n. 492,
usufruiscono  della garanzia  primaria  dello Stato,  a valere  sulle
disponibilita'  di  cui  all'articolo  4  -bis  del  decretolegge  12
settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre 1983,  n. 637, secondo  modalita' da stabilirsi  con decreto
del Ministro del tesoro;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Visto il  decreto legislativo  1 settembre  1993, n.  385, recante:
"Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 9 giugno 1997;
  Visto il nulla osta della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in
data 29 settembre 1997;
                             A d o t t a
  il  seguente: "Regolamento  recante  la  disciplina della  garanzia
primaria dello Stato  per i mutui ipotecari concessi  in pendenza dei
procedimenti  di espropriazione,  ai sensi  dell'articolo 10-ter  del
decreto-legge 13 agosto 1975,  n. 376, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492":
                               Art. 1.
  1. Le banche concedono i mutui di cui all'articolo 6 della legge 17
febbraio 1992, n.  179, dopo aver accertato che siano  stati posti in
essere  ritualmente  e  tempestivamente  gli  atti  e  le  formalita'
occorrenti per  la concessione  e la  iscrizione di  congrue garanzie
ipotecarie ancorche', ove consentito  dalla legge, su immobili ancora
altrui.
  2. La concessione dei mutui ad una impresa, ad una cooperativa o ad
altro soggetto privato e' condizionata, se il mutuatario svolge anche
attivita' diverse  da quella  finanziata ai sensi  delle disposizioni
citate in  premessa, alla regolare  tenuta da parte  del beneficiario
del mutuo,  di una separata contabilita'  ordinaria ed all'assunzione
dell'obbligo di esibirla, a richiesta, al mutuante. Non sono concessi
mutui  ad una  impresa non  iscritta,  per i  lavori da  realizzarsi,
nell'albo  nazionale dei  costruttori  o in  analogo albo  regionale,
oppure  priva  dei  requisiti  di  idoneita'  finanziaria  e  tecnica
necessari  per la  partecipazione  alle gare  concernenti appalti  di
opere pubbliche.
  3. La  garanzia dello Stato  non copre operazioni  di finanziamento
diverse dai mutui  edilizi, ancorche' ad essi  preordinate, e diviene
operante allorche' la banca abbia osservato quanto disposto nei commi
precedenti.
          Avvertenza:
            Il   presente  decreto   regolamentare,   concernente  la
          materia   creditizia,   non     e'  soggetto  al  controllo
          preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,
          ai  sensi  dell'art.  3,  comma  13, della legge 14 gennaio
          1994, n. 20.
                                    N O T E
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il  testo  dell'art.  6, commi 5   e 6, della legge 17
          febbraio 1992, n. 179 (Norme  per  l'edilizia  residenziale
          pubblica), e' il seguente:
            "5.  Gli  istituti  e  le sezioni di credito fondiario ed
          edilizio sono tenuti a    concedere  prioritariamente    ai
          programmi    edilizi assistiti dai contributi  previsti dal
          presente articolo  finanziamenti a tasso sia costante   che
          variabile    o in   qualsivoglia altra  forma tecnica, alle
          condizioni   di mercato.   In   tal   caso il    contributo
          pubblico concesso  ai beneficiari  puo'  essere ceduto  pro
          solvendo    all'ente mutuante.   I finanziamenti   predetti
          sono   assistiti dalla    garanzia  dello  Stato  ai  sensi
          dell'art. 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive
          modificazioni.
            6.  I  mutui  di cui al  comma 5 concessi in pendenza dei
          procedimenti di espropriazione ai  sensi dell'art. 10  -ter
          del  decreto   - legge 13 agosto 1975,  n. 376,  convertito
          in  legge, con  modificazioni dalla legge 16 ottobre  1975,
          n. 492, usufruiscono  della garanzia primaria dello  Stato,
          a  valere  sulle  disponibilita' di cui all'art. 4 -bis del
          decreto-legge  12 settembre  1983, n.  462, convertito   in
          legge   con modificazioni  dalla  legge 10  novembre  1983,
          n. 637,  secondo  le modalita' da  stabilirsi  con  decreto
          del Ministro del tesoro".
            -  Il  testo dell'art.   17, commi 3 e 4, della  legge 23
          agosto 1988, n.    400  (Disciplina    dell'attivita'    di
          Governo   e ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di  competenza del Ministro o  di
          autorita' subordinate  al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati   con   decreti interministeriali  ferma  restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la    denominazione     di "regolamento",  sono    adottati
          previo    parere  del  Consiglio    di Stato, sottoposti al
          visto ed   alla registrazione della   Corte dei    conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
            -  Il    d.lgs.  1  settembre 1993,   n. 385 (Testo unico
          delle leggi in materia  bancaria e  creditizia)  definisce,
          all'art.  1,    lettera  b),  "banca" l'impresa autorizzata
          all'esercizio dell'attivita' bancaria.
           Nota all'art. 1:
            - Il testo dell'art. 6, commi 5   e  6,  della  legge  17
          febbraio  1992,  n.  179,  e'  riportato  nelle  note  alle
          premesse.