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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1996, n. 699

Regolamento recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero delle finanze e delle relative funzioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2001)
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Testo in vigore dal:  1-3-1997 al: 24-4-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, e successive modificazioni;
Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e successive modificazioni;
Visto il regolamento concernente l'organizzazione della scuola centrale tributaria, emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 526;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 6, comma 1, primo periodo;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 5 giugno 1995, n. 241, recante il regolamento istitutivo del servizio per il controllo interno del Ministero delle finanze, adottato in applicazione dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993;
Considerata la necessità di procedere all'individuazione degli ullici di livello dirigenziale generale del Ministero delle finanze e delle relative funzioni, con esclusione degli uffici del Dipartimento delle dogane ed imposte indirette;
Considerata la necessità di apportare, in relazione a quanto sopra, modifiche e integrazioni alla disciplina contenuta nei citati decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e 9 giugno 1992, n. 336;
Uditi il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 22 febbraio 1996, nonché quello successivo espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 1996;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Uffici di livello dirigenziale generale
1. Sono uffici centrali di livello dirigenziale generale del
Ministero delle finanze, con esclusione di quelli del dipartimento delle dogane e imposte indirette:
a) l'ufficio del segretario generale;
b) il Dipartimento delle entrate;
c) il Dipartimento del territorio;
d) la Direzione generale degli affari generali e del personale;
e) il servizio per il controllo interno;
f) gli uffici centrali dipendenti dal segretario generale di cui agli articoli da 7 a 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
g) le direzioni centrali del Dipartimento delle entrate di cui all'art. 33, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
h) le direzioni centrali del Dipartimento del territorio di cui all'art. 33, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
i) le direzioni centrali della Direzione generale degli affari generali e del personale di cui all'art. 33, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.
2. Sono uffici periferici di livello dirigenziale generale del Ministero delle finanze le direzioni regionali delle entrate di cui all'art. 36, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.
3. Agli uffici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) ed alla presidenza dell'organo di direzione del servizio di cui alla lettera e), sono preposti dirigenti generali di livello di funzione B; ai rimanenti uffici di cui al comma 1 ed agli uffici di cui al comma 2 sono preposti dirigenti generali di livello di funzione C.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma 5, della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 29 ottobre 1991, n. 358, reca: "Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, reca: "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1992, n. 336, reca: "Regolamento concernente l'organizzazione della Scuola centrale tributaria, in attuazione degli articoli 5 e 12 della legge 29 ottobre 1991, n. 358".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, reca "Regolamento recante norme per il funzionamento della Scuola centrale tributaria".
- Si trascrive il testo dei commi 10 e 11 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica":
"10. Fino al 30 giugno 1997 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di individuare uffici di livello dirigenziale ulteriori rispetto a quelli già esistenti alla data del 1 agosto 1995. Il divieto non si applica alle regioni ed alle province autonome. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, per le quali, in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, non erano consentite la nomina a dirigente generale o qualifica equiparata, ovvero l'attribuzione dei relativi incarichi, non possono istituire posti in dotazione organica per tali qualifiche, né, in altro modo, procedere alla nomina od all'attribuzione di incarichi per l'esercizio delle rela- tive funzioni. È fatta salva, per le regioni, le province autonome e per gli enti locali, al di fuori delle vigenti piante organiche, la possibilità di conferire incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale ovvero apicali nell'ambito delle risorse di cui al comma 9.
11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano al Ministero delle finanze".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
"Art. 6 (Individuazione di uffici e piante organiche). - 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle università l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni è disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni è disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente".
- Il decreto del Ministro delle finanze 5 giugno 1995, n. 241, reca il "Regolamento recante norme per l'istituzione del servizio per il controllo interno".
- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: "2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo".
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie di cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forma di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo degli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze".
"Art. 7 (Ufficio per l'elaborazione di studi di politica tributaria e di analisi fiscale). - 1. L'ufficio per l'elaborazione di studi di politica tributaria e di analisi fiscale:
a) esercita le funzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in collegamento diretto con gli altri uffici del sistema statistico nazionale e coordina le elaborazioni statistiche e le rilevazioni sistematiche effettuate dai dipartimenti, dalla direzione generale degli affari generali e del personale e dagli altri uffici centrali di cui al presente regolamento;
b) analizza le relazioni fra la politica tributaria e la politica di bilancio e definisce gli elementi di valutazione in ordine agli effetti di gettito ed economico- sociali conseguenti ad ipotesi di intervento legislativo in materia fiscale;
c) segue l'andamento dei livelli reddituali delle di- verse categorie di contribuenti; svolge ed acquisisce analisi per l'individuazione degli elementi informativi necessari alla definizione di parametri utili per valutare la capacità contributiva;
d) conduce studi sull'andamento delle variabili economiche più rilevanti della politica tributaria;
e) effettua ed acquisisce analisi e comparazioni sugli effetti macroeconomici delle politiche fiscali;
f) provvede ad effettuare indagini sui livelli qualitativi delle politiche fiscali adottate e definisce le linee di indirizzo per la programmazione dell'attività di controllo e di contrasto all'evasione fiscale e contributiva;
g) analizza le relazioni fra politica tributaria e politica ambientale, anche ai fini del coordinamento delle attività svolte in tale materia dai dipartimenti;
h) provvede agli adempimenti necessari alla costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio sulle entrate, costituito con decreto del Ministro delle finanze 7 maggio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 del Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze del mese di marzo 1992.
Art. 8 (Ufficio per l'elaborazione degli indicatori di produttività). - 1. L'ufficio per l'elaborazione degli indicatori di produttività:
a) conduce ed acquisisce studi e ricerche empiriche per la definizione di modelli e modalità organizzative finalizzati al miglioramento del rendimento delle strutture centrali e periferiche;
b) elabora e definisce gli standards di lavoro e gli indicatori di produttività delle unità operative centrali e periferiche, finalizzati all'impostazione, al monitoraggio ed al controllo dei programmi delle attività, al dimensionamento degli organici ed ai controlli di efficienza;
c) analizza le determinanti degli scostamenti dei risultati rispetto agli obiettivi di produttività, al fine di attivare processi di miglioramento dell'organizzazione;
d) mantiene aggiornati gli standards e gli indicatori di produttività in relazione agli obiettivi di politica fiscale ed all'evoluzione degli assetti organizzativi, anche mediante un costante collegamento con l'ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle attività di informatica;
e) coordina le attività previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ne controlla i risultati, mantenendo uno stretto collegamento con l'ufficio per lo sviluppo della coscienza civica e per l'informazione del contribuente.
Art. 9 (Ufficio per lo sviluppo della coscienza civica e per l'informazione del contribuente). - 1. L'ufficio per lo sviluppo della coscienza civica e per l'informazione del contribuente:
a) elabora e gestisce strategie e programmi per l'informazione del contribuente, in termini di obiettivi, di contenuti e di mezzi di comunicazione da utilizzare;
b) elabora strategie e programmi di intervento per l'informazione finalizzati a sviluppare la coscienza civica ed a migliorare l'immagine dell'Amministrazione nella società;
c) esercita il monitoraggio sistematico sugli effetti delle politiche fiscali e dell'attività dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei contribuenti e della società nelle sue diverse articolazioni, al fine di salvaguardarne i diritti e di garantire loro una più corretta assistenza nel rapporto con il fisco;
d) elabora programmi per una tempestiva divulgazione ai contribuenti di informazioni di carattere normativo e giurisprudenziale in materia tributaria, avvalendosi anche del servizio di documentazione tributaria gestito dall'ufficio del coordinamento legislativo;
e) assicura il funzionamento degli organi collegiali preposti allo svolgimento delle attività relative al diritto di interpello dell'Amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti, esercitando anche funzioni di assistenza, mediante un'apposita struttura di segreteria tecnica, del comitato di cui all'art. 21, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Art. 10 (Ufficio per gli studi di diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali). - 1.
L'ufficio per gli studi di diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali:
a) analizza le normative fiscali dei diversi Stati riconosciuti dalla Repubblica italiana, anche ai fini di adeguare l'ordinamento tributario interno alle esigenze del diritto tributario internazionale e di contrastare le di- verse forme di abusi ed evasioni internazionali; gestisce lo scambio di informazioni a livello comunitario e con i Paesi extracomunitari;
b) promuove ed assicura la partecipazione attiva dell'Amministrazione finanziaria italiana negli organismi comunitari ed internazionali che si occupano di materie economiche-tributarie; a tal fine si avvale anche di apporti scientifici esterni gratuiti, si collega con istituzioni universitarie o di ricerca, organizza o partecipa a convegni o seminari di studi ed attiva, infine, specifici gruppi di studio, anche a carattere permanente, per l'elaborazione di proposte e contributi nelle diverse sedi comunitarie ed internazionali;
c) partecipa all'attività di formazione della normativa comunitaria in materia fiscale, assiste il Ministro delle finanze, quando questi partecipa personalmente, oppure interviene a mezzo di propri funzionari, in sua rappresentanza od in quella dell'Amministrazione, alle riunioni ed agli incontri finalizzati a definire la formazione delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia fiscale, avvalendosi, ove occorra, di rappresentanti dei dipartimenti o degli altri uffici dell'Amministrazione finanziaria; attiva, a questo fine, forme di coordinamento e di interazione fra tutte le strutture, anche militari, dell'Amministrazione finanziaria e di altre Amministrazioni ed istituzioni pubbliche; consulta, se opportuno, associazioni professionali o rappresentanti delle categorie economico-produttive e, in generale, le parti sociali interessate alla fiscalità comunitaria; svolge attività connesse con la trasposizione del diritto fiscale comunitario nel diritto interno; vigila sull'applicazione del diritto fiscale comunitario e segue le relative controversie;
d) cura i rapporti in materia tributaria con i Paesi extracomunitari, con le organizzazioni internazionali e con le Amministrazioni fiscali estere; tratta gli affari riguardanti la formazione e la gestione degli accordi bilaterali e multilaterali per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le frodi e gli abusi fiscali; cura gli aspetti fiscali dei trattati e degli accordi internazionali;
e) esercita funzioni di coordinamento fra tutti i settori dell'Amministrazione finanziaria nello svolgimento delle attività di cooperazione amministrativa con gli organismi della Comunità economica europea e con i Paesi comunitari, nonché con i Paesi extracomunitari; a tali fini, cura la corrispondenza ed ogni genere di rapporto con le Autorità dei paesi terzi, nonché con i competenti uffici del Consiglio e della Commissione della Comunità economica europea e con le Autorità centrali dei Paesi comunitari incaricate delle funzioni e delle attività di cooperazione amministrativa e di quelle con questa collegate o connesse;
f) in collegamento con gli altri uffici posti alle dipendenze del segretario generale, formula proposte di adeguamento delle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione finanziaria, del loro assetto interno e delle modalità di svolgimento delle relative attività, alle esigenze connesse con le evoluzioni del diritto tributario comunitario ed internazionale ed alle necessità operative richieste dalla cooperazione ed interazione con le Amministrazioni fiscali degli altri Paesi;
g) adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo.
Art. 11 (Ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle attività di informatica). - 1.
L'ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle attività di informatica:
a) programma lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria sulla base del principio di integrazione dei sottosistemi dei dipartimenti, della direzione generale degli affari generali e del personale e degli altri uffici centrali, definendone le modalità di realizzazione, nonché dei sistemi informativi della Guardia di finanza e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, al fine di assicurare il massimo grado di efficienza all'operatività dell'Amministrazione e all'interscambio delle informazioni con le amministrazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private collegati o connessi al sistema stesso, anche in relazione alle prestazioni di servizi ai cittadini aventi rilevanza ai fini fiscali;
b) controlla che le attività informatiche dei dipartimenti, dipartimenti, della direzione generale degli affari generali e del personale, della Guardia di finanza nonché degli altri uffici centrali vengano svolte e si evolvano in modo coordinato, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria; in collegamento con l'ufficio di cui all'art. 8, svolge l'analisi dei costi del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria, comparati con i risultati delle rispettive attività;
c) controlla che gli strumenti informatici siano tra loro compatibili e rispondano agli standards definiti per la pubblica amministrazione, onde assicurare un facile scambio di informazioni ed accesso a banche dati;
d) svolge le funzioni previste dalle istruzioni impartite dal Dipartimento per la funzione pubblica, in attuazione dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 1989, e finalizzate alla promozione, al coordinamento ed all'integrazione del complesso delle iniziative informatiche della pubblica amministrazione centrale e periferica;
e) definisce, d'intesa con la Scuola centrale tributaria, criteri e metodologie per il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento della qualificazione informatica del personale, coordinando le proposte dei dipartimenti, della direzione generale degli affari generali e del personale, della Guardia di finanza nonché degli altri uffici centrali;
f) promuove, anche ai fini indicati alla lettera a), le necessarie iniziative per l'integrazione del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria con quelli di altre pubbliche amministrazioni nazionali ed estere, favorendo gli interscambi tra banche dati e controllandone la coerenza con i criteri e gli obiettivi prefissati, nonché il rispetto degli standards di realizzazione nazionali ed europei;
g) valuta le proposte di automazione dei dipartimenti, della direzione generale degli affari generali e del personale e degli altri uffici centrali e, sentito il comitato di cui all'art. 52, ne approva la realizzazione, stabilendo la priorità degli obiettivi da conseguire, anche in funzione delle disponibilità finanziarie previste in bilancio".
- Si trascrive il testo dell'art. 33, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze":
"Art. 33 (Direzioni centrali). - 1. Oltre alle direzioni centrali della direzione generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette istituite con il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, sono istituite le seguenti direzioni centrali:
a) nel dipartimento delle entrate:
1) direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario, che svolge funzioni di analisi della normativa fiscale di competenza del dipartimento e che adotta le iniziative e formula le proposte ritenute necessarie per migliorarne la chiarezza, l'efficacia e l'equità, ai fini sia del gettito complessivo che della distribuzione equilibrata del prelievo; svolge, altresì, le funzioni relative alla trattazione degli affari inerenti al contenzioso tributario;
2) direzione centrale per gli affari amministrativi, che svolge funzioni inerenti alla predisposizione dei modelli di dichiarazione e certificazione fiscale, alla semplificazione e trasparenza dei rapporti con i contribuenti, nonché alla determinazione dei coefficienti presuntivi di reddito, utilizzando anche i risultati delle analisi compiute dagli uffici di cui al comma 3, dell'art. 3, della citata legge n. 358 del 1991;
3) direzione centrale per l'accertamento e per la programmazione, che svolge le funzioni riguardanti l'accertamento dei tributi di competenza del dipartimento, secondo i criteri generali di programmazione dell'attività di controllo; essa, in particolare: assicura l'efficiente andamento dei servizi preposti all'applicazione della normativa fiscale; assicura l'efficacia delle attività rivolte a contrastare e contenere il fenomeno delle evasioni; promuove l'unificazione ed il coordinamento delle procedure di accertamento per tutti i tributi di competenza; attiva iniziative per conseguire la massima semplificazione degli adempimenti formali e strumentali a carico dei contribuenti;
4) direzione centrale per la fiscalità locale, che svolge funzioni di coordinamento delle attribuzioni spettanti, nell'ambito della loro autonomia impositiva, agli enti locali, al fine di stimolarne, agevolarne ed omogeneizzarne le rispettive attività, anche sulla base delle analisi dei risultati complessivi del prelievo fiscale generale e della compatibilità di questo con gli obiettivi di politica tributaria;
5) direzione centrale per la riscossione, che svolge le funzioni relative all'attuazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in materia di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di enti pubblici; sono svolte, in tale ambito, le funzioni e le attività stabilite dal predetto decreto e restano comunque ferme le funzioni consultive attribuite dall'art. 3 del medesimo decreto alla commissione ivi prevista, compresa la relativa segreteria tecnica;
6) direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, che svolge, nei limiti delle competenze attribuite al dipartimento dalla citata legge n. 358 del 1991 e dal presente regolamento, le funzioni rela- tive agli affari generali e del personale del dipartimento, all'organizzazione degli uffici e delle risorse, all'unificazione ed all'informatizzazione dei servizi del dipartimento e all'adeguamento e semplificazione delle pro- cedure nell'interesse dei cittadini e dei contribuenti, nonché ai collegamenti telematici tra gli uffici e fra questi ultimi ed altri organi e soggetti pubblici e privati".
- Si trascrive il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze": "b) nel dipartimento del territorio:
1) direzione centrale dei servizi tecnici erariali, che svolge le funzioni relative: alle attività tecnico- economiche ed estimali relative a beni mobili ed immobili, nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato e di enti pubblici; alle prestazioni tecniche nel settore dei lavori edili ed idraulici e dell'impiantistica; alle infrastrutture e tecnologie in materia di sicurezza;
2) direzione centrale del catasto, dei servizi geotopografici e della conservazione dei registri immobiliari, che svolge le funzioni relative alla conservazione e revisione del catasto, al rilievo del territorio, alla conservazione dei registri immobiliari ed ai servizi inerenti alla pubblicità immobiliare;
3) direzione centrale del demanio, che svolge le funzioni relative ai servizi inerenti all'acquisizione, cessione e gestione produttiva dei beni immobili dello Stato, nonché alla predisposizione ed all'attuazione di programmi per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili adibiti a sede degli uffici dell'Amministrazione finanziaria;
4) direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, che svolge, nei limiti delle competenze attribuite al dipartimento dalla citata legge n. 358 del 1991 e dal presente regolamento, le funzioni rela- tive agli affari generali e del personale del dipartimento, all'organizzazione degli uffici e delle risorse, all'unificazione ed all'informatizzazione dei servizi del dipartimento stesso e all'adeguamento e semplificazione delle procedure nell'interesse degli utenti, nonché ai collegamenti telematici tra gli uffici e fra questi ultimi ed altri organi e soggetti pubblici e privati".
- Si trascrive il testo della lettera c) del comma 1 dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze": "c) nella direzione generale degli affari generali e del personale:
1) direzione centrale per le politiche del personale, per gli studi e l'organizzazione, che svolge le funzioni relative: allo studio e all'analisi, tenuto conto degli elementi forniti dall'ufficio centrale di cui all'art. 8, del costo unitario e globale del personale dell'Amministrazione finanziaria, in relazione alle condizioni di utilizzazione ed ai risultati forniti; all'elaborazione di schemi e progetti per l'impiego ottimale degli addetti nelle singole unità operative dell'Amministrazione, da finalizzare alla determinazione ed all'aggiornamento delle piante organiche degli uffici ed alla diminuzione graduale degli addetti; ai rapporti con le organizzazioni sindacali ed alle attività di coordinamento generale o di conduzione diretta delle forme di contrattazione previste dalla legge e non attribuite espressamente ad altri organi ed uffici; agli studi e all'elaborazione di schemi di provvedimenti normativi riguardanti l'ordinamento del personale; all'organizzazione degli uffici della direzione generale; all'applicazione delle normative contrattuali;
2) direzione centrale per gli affari generali e per l'amministrazione del personale, che svolge le funzioni relative: agli adempimenti concernenti la redazione dello stato di previsione della spesa ed alla gestione delle risorse finanziarie di propria competenza; all'indirizzo ed al coordinamento relativi all'applicazione della normativa riguardante lo stato giuridico, il trattamento economico, le cessazioni dal servizio e la liquidazione del trattamento pensionistico; alle assunzioni ordinarie, obbligatorie e straordinarie di personale; all'adozione degli specifici provvedimenti, non attribuiti espressamente alla competenza di altri uffici, in ordine al trattamento giuridico, economico e pensionistico del personale; alla conduzione del centro informativo del personale, nonché alla gestione automatizzata del personale stesso e all'impianto, coordinamento e controllo dell'attività connessa alle procedure automatizzate".
- Si trascrive il testo dell'art. 36, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze":
"Art. 36 (Direzioni regionali delle entrate e direttori delle entrate). - 1. (Omissis).
2. (Omissis).
3. Alle direzioni regionali delle entrate per le regioni:
Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna sono preposti dirigenti generali di livello C. Alle restanti direzioni regionali delle entrate sono preposti dirigenti superiori".