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DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1997, n. 11

Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-1-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 1997, n. 81 (in G.U. 01/04/1997, n.75).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/2005)
Testo in vigore dal: 31-5-2003
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 1. 
Finanziamenti - Procedure -  Premio  per  la  perdita  di  reddito  -
Incentivi per l'abbandono della produzione - Assegnazione di quote ai
giovani produttori - Fondo interbancario di  garanzia  -  Commissione
governativa di indagine  -  Anagrafe  del  bestiame  -  Conservazione
stanziamenti - Misure di accompagnamento  della  PAC  -  Disposizioni
previdenziali per il settore  agricolo  -  Modifiche  alla  legge  26
                        novembre 1992, n. 468 
 
  1. Al fine di sopperire  alle  eccezionali  ed  urgenti  necessita'
delle  aziende  agricole   del   settore   zootecnico   a   indirizzo
lattiero-caseario danneggiato dalla crisi determinata dalla  epidemia
da  encefalopatia  spongiforme  bovina,  nonche'  per  garantire   il
risanamento ed il ripristino del patrimonio zootecnico, il  Consorzio
nazionale per il credito a medio e lungo termine societa' per  azioni
(Meliorconsorzio) e' autorizzato a concedere, con il  concorso  dello
Stato, finanziamenti di durata  quinquennale,  compreso  un  anno  di
preammortamento, fino all'importo complessivo di lire  350  miliardi,
alle aziende suddette titolari di un quantitativo di  riferimento  ai
sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28  dicembre
1992, come attribuito  dalla  legge  26  novembre  1992,  n.  468,  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  2. I predetti finaziamenti, cui si  applica  il  tasso  globale  di
riferimento per operazioni di credito agrario di durata  superiore  a
diciotto mesi  vigente  alla  data  del  loro  perfezionamento,  sono
integrati da un contributo in conto capitale  a  carico  dello  Stato
pari al 15,40 per cento del finanziamento medesimo. 
  3.  In  applicazione  di  quanto  disposto  dall'articolo   4   del
regolamento (CE) n. 1357/96 del  Consiglio  dell'8  luglio  1996,  la
quota di contributo dello Stato non puo' superare  l'ammontare  della
perdita di reddito  subita  dal  produttore  a  seguito  della  crisi
provocata dalla encefalopatia spongiforme bovina. I criteri oggettivi
per il calcolo della perdita di reddito sono individuati, sentiti gli
assessorati regionali all'agricoltuta, dall'Azienda di Stato per  gli
interventi nel mercato agricolo (AIMA), che a tal fine  prevede,  per
ciascuna tipologia di bestiame ed area geografica,  la  misura  della
perdita di reddito determinatasi. 
  4. I finanziamenti integrati dal contributo dello  Stato,  previsti
dal comma 1, sono erogati esclusivamente entro il  1  luglio  1997  e
sono assistiti dalle garanzie ritenute idonee dalle  banche  e  dalla
garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia. 
  5. I finanziamenti di cui ai commi da 1 a 4 possono essere altresi'
concessi,  alle  medesime  condizioni,  dalle  altre  banche  di  cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 
  6. Le  domande  di  finanziamento  devono  essere  presentate  alla
regione  o  provincia  autonoma  ove  e'  ubicata  l'azienda  ed   al
Meliorconsorzio o ad altra banca di cui all'articolo 10  del  decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, entro  il  31  marzo  1997.  Le
modalita' di accreditamento dell'ammontare del contributo dello Stato
e le altre modalita' tecniche dell'intervento  sono  determinate  con
decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari  e  forestali
di concerto con il Ministro del tesoro. 
  7.  Le  operazioni  suddette  sono  autorizzate  dalla  regione   o
provincia autonoma ove e' ubicata l'azienda, previa verifica da parte
della stessa della sussistenza dei requisiti oggettivi  e  soggettivi
dell'intervento. 
  8.  All'onere  derivante  dall'attuazione  dei  commi  da  1  a  7,
determinato in lire 53,900 miliardi  per  l'anno  1997,  si  provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1997,
all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
Ministero del tesoro.  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  9. Le aziende agricole di cui al comma 1, ubicate nelle aree a piu'
alta  vocazione  produttiva  e   che   non   abbiano   richiesto   il
finanziamento di cui ai commi da 1 a 8, possono richiedere un  premio
commisurato  alla  perdita  di   reddito   subita   a   causa   della
encefalopatia spongiforme bovina, determinata ai sensi del  comma  3,
da erogarsi da parte  dell'AIMA  previa  verifica  ed  autorizzazione
della  regione  o  provincia  autonoma  ove  e'  ubicata   l'azienda.
L'ammontare del premio e' determinato anche in  relazione  al  numero
delle domande ammesse. 
  10. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione  o
provincia autonoma ove e' ubicata l'azienda e all'AIMA  entro  il  31
marzo 1997. 
  11. I premi di cui al comma 9 possono essere erogati esclusivamente
entro il 1 luglio 1997. 
  12. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 72 della legge 29 dicembre
1990, n. 428, e  le  funzioni  residuali  concernenti  i  regolamenti
comunitari a durata pluriennale, gia' rientranti nella competenza del
Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile  1987,
n. 183, sono espletate dall'AIMA. 
  13. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON
L. 30 MAGGIO 2003, N. 119 )). ((4)) 
  14. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON
L. 30 MAGGIO 2003, N. 119 )). ((4)) 
  15. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON
L. 30 MAGGIO 2003, N. 119 )). ((4)) 
  16. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON
L. 30 MAGGIO 2003, N. 119 )). ((4)) 
  17. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON
L. 30 MAGGIO 2003, N. 119 )). ((4)) 
  18. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON
L. 30 MAGGIO 2003, N. 119 )). ((4)) 
  19. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON
L. 30 MAGGIO 2003, N. 119 )). ((4)) 
  20. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON
L. 30 MAGGIO 2003, N. 119 )). ((4)) 
  21. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON
L. 30 MAGGIO 2003, N. 119 )). ((4)) 
  22. Al Fondo interbancario di  garanzia,  di  cui  all'articolo  36
della legge 2 giugno 1961, n. 454,  e  all'articolo  45  del  decreto
legislativo  1  settembre  1993,  n.  385,  e'  destinato,   per   il
riequilibrio della situazione patrimoniale finanziaria, un contributo
straordinario di lire 150 miliardi a carico del bilancio dello  Stato
a valere sugli esercizi finanziari dal 1997 al 1999. 
  23. Un contributo straordinario, di ammontare complessivamente pari
a quello previsto dal comma 22, potra' essere  versato  dalle  banche
che hanno effettuato operazioni  di  credito  agrario  garantite  dal
Fondo, secondo modalita' e criteri stabiliti con decreto del Ministro
del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, su proposta  dell'Associazione  bancaria
italiana (ABI). 
  24. I contributi previsti nei  commi  22  e  23  non  concorrono  a
formare il reddito imponibile del  Fondo  ai  fini  dell'imposta  sul
reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale  sui  redditi,
ne' la base  di  computo  dell'imposta  sul  patrimonio  netto  delle
imprese  di  cui  al  decreto-legge  30  settembre  1992,   n.   394,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461. 
  25. Il contributo straordinario di cui al comma 23 e' deducibile ai
fini  della  determinazione  del  reddito  imponibile  delle   banche
eroganti. 
  26. All'onere derivante dall'attuazione del comma  22,  determinato
in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997,  1998  e  1999,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo  9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1997,
all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
Ministero del tesoro.  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  27. Alle minori entrate derivanti  dall'attuazione  del  comma  25,
determinate in lire 47 miliardi per il 1998 ed in  lire  27  miliardi
per il 1999, si provvede mediante utilizzo  delle  proiezioni  per  i
detti  anni  dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini  del   bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
Ministero   del   tesoro   per   il   1997,   all'uopo    utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  28. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON
L. 30 MAGGIO 2003, N. 119 )). ((4)) 
  29. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON
L. 30 MAGGIO 2003, N. 119 )). ((4)) 
  30. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON
L. 30 MAGGIO 2003, N. 119 )). ((4)) 
  31. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON
L. 30 MAGGIO 2003, N. 119 )). ((4)) 
  32. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON
L. 30 MAGGIO 2003, N. 119 )). ((4)) 
  33. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON
L. 30 MAGGIO 2003, N. 119 )). ((4)) 
  34. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON
L. 30 MAGGIO 2003, N. 119 )). ((4)) 
  35. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON
L. 30 MAGGIO 2003, N. 119 )). ((4)) 
  36. Al fine di rendere disponibili in modo aggiornato e continuo  i
dati reali derivanti dall'applicazione  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  30  aprile  1996,  n.  317,  recante   norme   per
l'attuazione   della   direttiva   n.   92/102/CEE   relativa    alla
identificazione ed alla registrazione  degli  animali,  il  Ministero
della sanita' realizza un sistema  informativo  nazionale  basato  su
un'unica banca dati distribuita, elaborata anche sulla base dei  dati
e delle  relative  variazioni  trasmessi  dall'Associazione  italiana
allevatori (AIA) e dai soggetti pubblici delegati alla  gestione  del
sistema allevatoriale italiano. 
  37. La banca dati, di  cui  al  comma  36,  e'  articolata  su  tre
livelli: locale, regionale e nazionale collegati in rete. 
  38. Nella provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta,  gia'
dotate  di  anagrafe  del  bestiame,  si  provvede  in  sede   locale
all'attuazione  della  direttiva   numero   92/102/CEE,   assicurando
l'interconnessione con il sistema nazionale. 
  39. Il Ministero delle risorse agricole,  alimentari  e  forestali,
l'AIMA,  le  regioni  e  le  province  autonome  sono   interconnessi
attraverso i propri sistemi informativi alla banca  dati  di  cui  al
comma 36, ai fini  dell'espletamento  delle  funzioni  di  rispettiva
competenza. Le altre amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti
interessati  possono  accedere  alla  banca  dati  suddetta   secondo
modalita' da stabilire con decreto del  Ministro  della  sanita',  di
concerto  con  il  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali. 
  40. Il Ministero della sanita' provvede  alla  realizzazione  della
banca dati di cui al  comma  36  utilizzando  le  economie  di  spesa
derivanti   dalla   cessazione   di   altri   propri    sistemi    di
identificazione, adottati prima della data di entrata in  vigore  del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 317  del  1996.  Al
fabbisogno relativo agli anni successivi, valutato in lire 1 miliardo
annuo,  si  provvede  a  carico  del   Fondo   sanitario   nazionale;
conseguentemente e' ridotto, a decorrere dal 1998,  di  pari  importo
l'accantonamento  destinato  all'indennita'  per  l'abbattimento   di
animali, di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218. 
  41. Nelle more della realizzazione del sistema informativo  di  cui
al comma 36, l'AIMA, d'intesa con le regioni e le province  autonome,
per assicurare il tempestivo rispetto degli obblighi derivanti  dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia  zootecnica  e  prodotti
derivati, provvede a reperire direttamente le informazioni occorrenti
all'attuazione dei controlli di propria  competenza,  anche  mediante
l'utilizzo di banche dati gia' disponibili nel  comparto  agricolo  a
livello centrale e regionale. 
  42.  L'AIMA,  le  regioni  e  le  province  autonome  si  avvalgono
dell'anagrafe di cui al comma 36 per effettuare i necessari riscontri
al fine della corretta applicazione del  regime  delle  quote  latte,
adottando i provvedimenti conseguenti in ordine alla  titolarita'  ed
alla consistenza delle medesime. 
  43. Al fine di assicurare  la  continuita'  delle  prestazioni  del
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito con legge  4
giugno 1984, n. 194, la convenzione 28 novembre 1991,  approvata  con
decreto ministeriale n. 26863 del 29 novembre 1991 e registrata dalla
Corte dei conti il 10 dicembre 1991, e' prorogata  per  un  ulteriore
anno per consentire la stipula  degli  atti  esecutivi  necessari  da
sottoporre al parere dell'Autorita' per l'informatica nella  pubblica
amministrazione (AIPA) ai sensi del decreto legislativo  12  febbraio
1993, n. 39. 
  44. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  45. Per assicurare la funzionalita' dei servizi, le  iniziative  di
sviluppo agricolo, gli  interventi  a  favore  della  pesca  e  della
montagna e l'espletamento dei controlli antifrode, le  disponibilita'
dei capitoli 1019, 1020, 1140, 7283, 7290, 3535,  3583,  7977,  4046,
4047, 4087, 4088, 5002, 5005, 8600, 8800 dello  stato  di  previsione
della spesa  del  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali per l'anno 1996, non impegnate  entro  tale  anno,  possono
esserlo nell'anno 1997. 
  46. Per consentire il completamento dei pagamenti relativi all'anno
1996 degli interventi di cui al decreto-legge  7  novembre  1994,  n.
621,  convertito  dalla  legge  17  dicembre   1994,   n.   737,   al
decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325, convertito dalla legge 3 ottobre
1995, n. 408, e al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  20  dicembre  1996,  n.  642,   e'
autorizzata la spesa di lire 72,2 miliardi per l'anno 1997. 
  47. All'onere derivante dall'attuazione del comma  46,  determinato
in  lire  72,2  miliardi  per  l'anno  1997,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1997,
all'uopo utilizzando  quota  parte  dell'accantonamento  relativo  al
Ministero del tesoro. 
  48. La somma prevista al comma  46  e'  iscritta  nel  bilancio  di
previsione dell'AIMA per l'anno 1997. 
  49. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  50. La riduzione contributiva di  cui  all'articolo  14,  comma  1,
della legge 1 marzo  1986,  n.  64,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  e'  rideterminata  per  la  rata  relativa  al  quarto
trimestre dell'anno 1996 nella misura del 60 per cento. Detta  misura
si applica anche per la rata relativa al  primo  trimestre  dell'anno
1997. La predetta riduzione e' fissata per le ulteriori rate relative
all'anno 1997 e per gli anni 1998 e 1999  nella  misura  del  40  per
cento ed  opera  per  le  aziende  ubicate  nelle  regioni  Campania,
Basilicata, Puglia,  Calabria,  Sicilia  e  Sardegna.  Alle  predette
riduzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9
e 13, del decreto-legge 9  ottobre  1989,  n.  338,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre  1989,  n.  389,  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  51. Le misure previste dall'articolo 11, comma 27, della  legge  24
dicembre 1993, n.  537,  dei  premi  e  dei  contributi  dovuti  alle
gestioni previdenziali ed assistenziali dai datori di lavoro agricolo
per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e
a tempo determinato, relativi al quarto trimestre dell'anno  1996  ed
al  primo  trimestre  dell'anno  1997,  sono  ridotte  di   5   punti
percentuali nei territori montani di cui all'articolo 9  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,  e  di  10
punti percentuali nelle zone  agricole  svantaggiate,  delimitate  ai
sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. 
  52. Il termine per il versamento dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali dovuti per gli operai agricoli  impiegati  nel  secondo
trimestre 1996 e' differito, senza interessi od altri oneri,  dal  20
gennaio 1997 al 10 marzo 1997. Il relativo onere e' valutato in  lire
5 miliardi per l'anno 1997. 
  53. Agli oneri derivanti dai commi 50, 51 e 52,  valutati  in  lire
344 miliardi per l'anno 1997 e in  lire  300  miliardi  per  ciascuno
degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1997,  all'uopo   parzialmente
utilizzando per lire 334 miliardi per il 1997 e per lire 300 miliardi
per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento  relativo  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per lire 10 miliardi per  il
1997, l'accantonamento relativo  al  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale.  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  54.  A  decorrere  dal  periodo  1997-1998,  i  commi   10   e   11
dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono abrogati. 
    
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AGGIORNAMENTO (4)
Il  D.L.  28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L.
28  marzo  2003,  n.  49,  ha  disposto (con l'art. 10, comma 57) che
l'abrogazione  dei  commi 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29,
30,  31, 32, 33, 34e 35 decorre dal primo periodo di applicazione del
suddetto decreto-legge.