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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1996, n. 570

Regolamento per la determinazione dei criteri in base ai quali la contabilità ordinaria è considerata inattendibile, relativamente agli esercenti attività d'impresa, arti e professioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-11-1996
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Testo in vigore dal: 23-11-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
  Visto l'art. 3, comma 181, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il
quale prevede la possibilita' di  effettuare  accertamenti  ai  sensi
dell'art.  39,  primo  comma,  lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, utilizzando  i  parametri
di cui al comma 184 del medesimo art. 3, ai fini della determinazione
presuntiva  dei  ricavi  e compensi, anche nei confronti dei soggetti
esercenti attivita' d'impresa o  arti  e  professioni  in  regime  di
contabilita'  ordinaria  quando  dal  verbale d'ispezione, redatto ai
sensi dell'art. 33 del  citato  decreto  n.  600  del  1973,  risulti
l'inattendibilita' della contabilita';
  Vista la lettera b) del citato comma 181 dell'art. 3 della legge n.
549  del 1995, la quale dispone, tra l'altro, che, con regolamento da
emanare  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  ai   sensi
dell'art.  17,  comma  2,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 549 del
1995, sono stabiliti i criteri  in  base  ai  quali  la  contabilita'
ordinaria   e'   considerata   inattendibile  in  presenza  di  gravi
contraddizioni o irregolarita' delle  scritture  obbligatorie  ovvero
tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 16 maggio 1996;
  Vista la  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 agosto 1996;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                                EMANA
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                 Inattendibilita' della contabilita'
                 degli esercenti attivita' d'impresa
  1.  Ai  soli fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 181, lettera
b), della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  le  irregolarita'  delle
scritture   obbligatorie   degli  esercenti  attivita'  d'impresa  si
considerano gravi e rendono inattendibile la  contabilita'  ordinaria
di tali soggetti, quando:
    a)  le  disponibilita'  liquide  non  sono  specificate nei conti
relativi ai depositi bancari e postali, al denaro e agli altri valori
in  cassa  e  i  predetti  depositi  non  risultano  dalle  scritture
ausiliarie  di  cui all'art. 14, primo comma, lettera c), del decreto
del Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  che
possono  essere sviluppate anche in sottoconti o partitari, intestati
analiticamente a ciascuna banca o dipendenza  di  essa  o  a  ciascun
ufficio postale;
    b)  i  conti  che si riferiscono a crediti e a debiti, diversi da
quelli relativi alle retribuzioni dei dipendenti, non sono  integrati
dalle  scritture  ausiliarie menzionate alla lettera a), in cui siano
indicati singolarmente i  creditori  e  i  debitori,  ovvero,  per  i
crediti  derivanti  dalle  operazioni  effettuate dai soggetti di cui
all'art. 22 del decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, con riguardo alle quali non e' emessa fattura oppure e'
emessa  fattura registrata ai sensi dell'art. 24 dello stesso decreto
n. 633 del 1972,  da  scritture  elementari  in  cui  siano  rilevati
singolarmente i debitori;
    c)  i  versamenti e i prelevamenti effettuati dall'imprenditore o
dai soci non sono  rilevati  in  contabilita'  ed  evidenziati  nelle
scritture    ausiliarie    menzionate    alla   lettera   a),   anche
complessivamente;
    d) i criteri adottati per la valutazione delle rimanenze non sono
indicati nella nota integrativa o nel libro degli inventari.
  2. Ai medesimi fini indicati nel comma 1, le contraddizioni tra  le
scritture  obbligatorie e i dati e gli elementi direttamente rilevati
si considerano gravi e rendono altresi' inattendibile la contabilita'
ordinaria degli esercenti attivita' d'impresa, quando:
    a) i valori rilevati a seguito di ispezioni  o  verifiche,  anche
parziali, compresi quelli dei beni di cui alla successiva lettera b),
abbiano  uno scostamento, rispetto a quelli indicati in contabilita',
superiore  al  10  per  cento  del  valore  complessivo  delle   voci
interessate,  a condizione che tale scostamento non sia riconducibile
a  errata  applicazione  dei  criteri  di   valutazione   ovvero   di
imputazione   temporale   sempreche'  le  annotazioni  effettuate  in
violazione dei criteri di cui  all'art.  75  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  risultino  dalle  scritture
contabili obbligatorie del periodo d'imposta antecedente o successivo
a quello di competenza e derivino dall'adozione di metodi costanti di
impostazione  contabile.  A tal fine per le rimanenze di cui all'art.
59 del citato testo unico delle imposte  sui  redditi,  il  controllo
deve  riguardare  beni o categorie di beni il cui valore contabile e'
non inferiore al  25  per  cento  di  quello  complessivo  risultante
dall'inventario  riportato nel bilancio dell'ultimo periodo d'imposta
per il quale  e'  stata  presentata  la  dichiarazione  dei  redditi.
Indipendentemente  dal  superamento  del menzionato limite del 10 per
cento, la disposizione non si applica quando  lo  scostamento  e'  di
importo  inferiore  a  cinque  milioni  di lire e si applica comunque
quando e' superiore all'importo di cinquanta milioni di lire, che  va
aumentato, con riferimento ai beni di cui al predetto art. 59, dell'1
per  cento  del  valore  complessivo  dei  beni  o  categorie di beni
rilevati a seguito dell'ispezione o verifica fino a tre  miliardi  di
lire  e  dello 0,5 per cento di tale valore per la parte che eccede i
tre miliardi di lire;
    b) non risultano indicati in alcuna delle scritture contabili  o,
in  mancanza  dell'obbligo  di  indicazione  nelle  stesse,  in altra
documentazione attendibile, uno  o  piu'  beni  strumentali,  diversi
dagli   immobili   relativi   all'impresa   individuale,   utilizzati
nell'attivita' - anche se non posseduti  a  titolo  di  proprieta'  e
anche  se  completamente ammortizzati - il cui valore complessivo sia
superiore al 10 per cento di  quello  di  tutti  i  beni  strumentali
utilizzati,  esclusi  i  menzionati  immobili.  Indipendentemente dal
superamento del predetto limite percentuale, la disposizione  non  si
applica  quando  lo  scostamento  e'  di  importo  inferiore a cinque
milioni di lire e si applica comunque quando e' superiore a cinquanta
milioni di lire. Ai fini della determinazione del valore dei beni, si
tiene conto del costo storico, comprensivo degli oneri  accessori  di
diretta  imputazione  e degli eventuali contributi di terzi, dei beni
materiali e immateriali ammortizzabili ai sensi degli articoli  67  e
68  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  al  lordo degli
ammortamenti e delle eventuali rivalutazioni, nonche' di  quello  dei
beni  di  costo  unitario  non superiore ad un milione di lire; per i
beni acquisiti in dipendenza di contratti di  locazione  finanziaria,
si  tiene  conto  del  costo  sostenuto  dal concedente e, per quelli
acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di  locazione
non  finanziaria,  del  valore  normale  al  momento  dell'immissione
nell'attivita'.   I   costi   relativi   ai   beni   mobili   adibiti
promiscuamente  all'esercizio  dell'impresa  ed  all'uso  personale o
familiare dell'imprenditore si computano  nella  misura  del  50  per
cento;
    c)   sono  impiegati  lavoratori  dipendenti  che  non  risultano
iscritti nei libri da tenere ai fini della legislazione sul lavoro  e
per  i  quali e' scaduto il primo termine utile per il versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali dovuti,  o  altri  addetti,
diversi  dai  familiari  di  cui all'art. 5, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi che prestano attivita' occasionale, il  cui
rapporto non risulta dalle scritture contabili o da altra attendibile
documentazione  rinvenuta  nel  luogo in cui sono tenute le scritture
contabili. Detta disposizione si applica a condizione che i  compensi
non  contabilizzati,  calcolati  sulla  base  dei  vigenti  contratti
collettivi nazionali di lavoro ovvero, per gli  addetti  diversi  dai
lavoratori dipendenti, sulla base delle retribuzioni mensili previste
dagli  stessi  contratti,  siano complessivamente superiori al 10 per
cento delle spese per  prestazioni  di  lavoro  contabilizzate  nello
stesso  periodo  nel  corso  del  quale i lavoratori dipendenti e gli
altri addetti hanno prestato l'attivita'. A tal fine non rilevano gli
scostamenti riconducibili  ad  errata  applicazione  dei  criteri  di
imputazione   temporale,  sempreche'  le  annotazioni  effettuate  in
violazione dei criteri di cui  all'art.  75  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi emergano dalle scritture contabili obbligatorie
del  periodo  di  imposta  antecedente  o  successivo  a  quello   di
competenza   e   derivino   dall'adozione   di   metodi  costanti  di
impostazione  contabile.  Indipendentemente   dal   superamento   del
predetto  limite  percentuale,  la disposizione non si applica quando
l'ammontare complessivo dei compensi non indicati in contabilita'  e'
di  importo  inferiore a cinque milioni di lire e si applica comunque
quando e' superiore a cinquanta milioni di lire.
  3.  Le  contraddizioni  riscontrate  ai  sensi  del  comma  2  sono
imputabili  al  periodo  d'imposta  1995 anche se rilevate in periodi
d'imposta successivi, salvo che il contribuente dimostri, in base  ad
elementi  certi e precisi, che le stesse sono riferibili a periodi di
imposta diversi dal 1995.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'  art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             - Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei  Ministri)  prevede  che
          con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  siano  emanati  i regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinino  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongano l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             -  L'art. 3, comma 181, della legge 28 dicembre 1995, n.
          549 (Misure di razionalizzazione della  finanza  pubblica),
          dispone che:
             "181. Fino alla approvazione degli studi di settore, gli
          accertamenti  di  cui all'art. 39, primo comma; lettera d),
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973,  n.  600,  e successive modificazioni, possono essere
          effettuati,  senza  pregiudizio  della   ulteriore   azione
          accertatrice   con   riferimento   alle   altre   categorie
          reddituali utilizzando i parametri di cui al comma 184  del
          presente  articolo  ai fini della determinazione presuntiva
          dei  ricavi,  dei  compensi  e  del  volume  d'affari.   Le
          disposizioni  di  cui  ai  commi  da 179 a 189 del presente
          articolo si applicano nei confronti:
               a) dei soggetti diversi da quelli  indicati  nell'art.
          87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, che si avvalgono della disciplina di  cui  all'art.
          79  del  medesimo  testo  unico  e  degli  esercenti arti e
          professioni che abbiano conseguito, nel periodo di  imposta
          precedente,  compensi  per un ammontare non superiore a 360
          milioni di lire e che non  abbiano  optato  per  il  regime
          ordinario di contabilita';
               b)  degli  esercenti  attivita'  d'impresa  o  arti  e
          professioni in contabilita' ordinaria quando dal verbale di
          ispezione redatto ai sensi dell'art.  33  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 600,
          risulti l'inattendibilita'  della  contabilita'  ordinaria.
          Con regolamento da emanare con decreto del Presidente della
          Repubblica  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, entro novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della presente legge, sono stabiliti i
          criteri in base  ai  quali  la  contabilita'  ordinaria  e'
          considerata    inattendibile    in    presenza   di   gravi
          contraddizioni o irregolarita' delle scritture obbligatorie
          ovvero  tra  esse  e  i  dati  e  gli elementi direttamente
          rilevati".
             - L'art. 39, primo comma,  lettera  d),  del  D.P.R.  29
          settembre 1973, n. 600, dispone che:
             "Per   i   redditi  di  impresa  delle  persone  fisiche
          l'ufficio procede alla rettifica:
              a)-c) (omissis);
               d) se l'incompletezza,  la  falsita'  o  l'inesattezza
          degli  elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
          allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
          dalle  altre  verifiche  di  cui  all'art.  33  ovvero  dal
          controllo  della completezza, esattezza e veridicita' delle
          registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e  degli
          altri  atti  e  documenti relativi all'impresa, nonche' dei
          dati  e  delle  notizie  raccolti  dall'ufficio  nei   modi
          previsti  dall'art.  32.    La  esistenza  di attivita' non
          dichiarate o la inesistenza  di  passivita'  dichiarate  e'
          desumibile   anche  sulla  base  di  presunzioni  semplici,
          purche' queste siano gravi, precise e concordanti".
             - L'art. 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995,  n.
          549  (Misure  di razionalizzazione della finanza pubblica),
          dispone che:
          "184. Il  Ministero  delle  finanze  -  Dipartimento  delle
          entrate,  elabora  parametri in base ai quali determinare i
          ricavi, i  compensi  ed  il  volume  d'affari  fondatamente
          attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e
          alle  condizioni  di  esercizio  della  specifica attivita'
          svolta. A tal fine  sono  identificati,  in  riferimento  a
          settori omogenei di attivita', campioni di contribuenti che
          hanno  presentato  dichiarazioni  dalle  quali  si rilevano
          coerenti indici di natura economica e contabile; sulla base
          degli stessi sono determinati parametri che  tengano  conto
          delle    specifiche    caratteristiche    della   attivita'
          esercitata".
             - L'art. 33  del  D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600,
          dispone che:
             "Art.   33  (Accessi,  ispezioni  e  verifiche).  -  Per
          l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano
          le disposizioni dell'art.  52 del D.P.R. 26  ottobre  1972,
          n. 633.
             Gli  uffici  delle  imposte  hanno  facolta' di disporre
          l'accesso  di   propri   impiegati   muniti   di   apposita
          autorizzazione  presso le pubbliche ammiministrazioni e gli
          enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di  rilevare
          direttamente  i  dati e le notizie ivi previste e presso le
          aziende e istituti di credito e  l'Amministrazione  postale
          allo  scopo  di  rilevare  direttamente i dati e le notizie
          relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a  norma
          del  n.  7)  dello  stesso art. 32 e non trasmessa entro il
          termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o  allo
          scopo   di   rilevare  direttamente  la  completezza  o  la
          esattezza, allorche' l'ufficio abbia fondati  sospetti  che
          le  pongano  in  dubbio, dei dati e notizie contenuti nella
          copia dei conti trasmessa,  rispetto  a  tutti  i  rapporti
          intrattenuti  dal contribuente con la azienda o istituto di
          credito o l'Amministrazione postale.
             La Guardia di  finanza  coopera  con  gli  uffici  delle
          imposte  per l'acquisizione e il reperimento degli elementi
          utili ai  fini  dell'accertamento  dei  redditi  e  per  la
          repressione  delle  violazioni  delle  leggi  sulle imposte
          dirette procedendo di propria  iniziativa  o  su  richiesta
          degli  uffici  secondo  le  norme  e con le facolta' di cui
          all'art. 32 e al precedente  comma.  Essa  inoltre,  previa
          autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in relazione alle
          norme  che  disciplinano  il  segreto, utilizza e trasmette
          agli  uffici  delle  imposte  documenti,  dati  e   notizie
          acquisiti  direttamente  o riferiti ed ottenuti dalle altre
          Forze di polizia,  nell'esercizio  dei  poteri  di  polizia
          giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti.
             Ai  fini  del necessario coordinamento dell'azione della
          Guardia di finanza  con  quella  degli  uffici  finanziari,
          saranno  presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
          debba procedere ad indagini sistematiche, tra la  direzione
          generale  delle imposte dirette e il comando generale della
          Guardia   di   finanza   e,   nell'ambito   delle   singole
          circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
          e i comandi territoriali.
             Gli  uffici  finanziari  e  i  comandi  della Guardia di
          finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si  devono
          dare  immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e
          verifiche intraprese.  L'ufficio o il comando che riceve la
          comunicazione puo' richiedere all'organo che sta  eseguendo
          l'ispezione   o   la  verifica  l'esecuzione  di  specifici
          controlli e l'acquisizione di  specifici  elementi  e  deve
          trasmettere  i  risultati  dei controlli eventualmente gia'
          eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
          ai fini dell'accertamento. Al  termine  delle  ispezioni  e
          delle  verifiche  l'ufficio o il comando che li ha eseguiti
          deve  comunicare  gli  elementi   acquisiti   agli   organi
          richiedenti.
             Gli  accessi  presso  le aziende e istituti di credito e
          l'Amministrazione postale debbono essere  eseguiti,  previa
          autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte
          dirette  ovvero,  per la Guardia di finanza, del comandante
          di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con
          qualifica non inferiore a quella di funzionario  tributario
          e  da  ufficiali  della  Guardia  di  finanza  di grado non
          inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono
          essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
          dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
          esse  e'  data  immediata  notizia  a  cura  del   predetto
          responsabile  al  soggetto interessato. Coloro che eseguono
          le ispezioni e le rilevazioni o  vengono  in  possesso  dei
          dati  raccolti  devono  assumere  direttamente  le  cautele
          necessarie  alla  riservatezza  dei  dati  acquisiti.   Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
          Ministro del  tesoro,  sono  determinate  le  modalita'  di
          esecuzione  degli  accessi  con  particolare riferimento al
          numero   massimo   dei  funzionari  e  degli  ufficiali  da
          impegnare  per   ogni   accesso;   al   rilascio   e   alle
          caratteristiche   dei  documenti  di  riconoscimento  e  di
          autorizzazione; alle condizioni di tempo,  che  non  devono
          coincidere  con  gli orari di sportello aperto al pubblico,
          in  cui  gli  accessi  possono  essere  espletati  e   alla
          redazione dei processi verbali".
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
  Visto l'art. 3, comma 181, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il
quale prevede la possibilita' di  effettuare  accertamenti  ai  sensi
dell'art.  39,  primo  comma,  lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, utilizzando  i  parametri
di cui al comma 184 del medesimo art. 3, ai fini della determinazione
presuntiva  dei  ricavi  e compensi, anche nei confronti dei soggetti
esercenti attivita' d'impresa o  arti  e  professioni  in  regime  di
contabilita'  ordinaria  quando  dal  verbale d'ispezione, redatto ai
sensi dell'art. 33 del  citato  decreto  n.  600  del  1973,  risulti
l'inattendibilita' della contabilita';
  Vista la lettera b) del citato comma 181 dell'art. 3 della legge n.
549  del 1995, la quale dispone, tra l'altro, che, con regolamento da
emanare  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  ai   sensi
dell'art.  17,  comma  2,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 549 del
1995, sono stabiliti i criteri  in  base  ai  quali  la  contabilita'
ordinaria   e'   considerata   inattendibile  in  presenza  di  gravi
contraddizioni o irregolarita' delle  scritture  obbligatorie  ovvero
tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 16 maggio 1996;
  Vista la  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 agosto 1996;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                                EMANA
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                 Inattendibilita' della contabilita'
                 degli esercenti attivita' d'impresa
  1.  Ai  soli fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 181, lettera
b), della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  le  irregolarita'  delle
scritture   obbligatorie   degli  esercenti  attivita'  d'impresa  si
considerano gravi e rendono inattendibile la  contabilita'  ordinaria
di tali soggetti, quando:
    a)  le  disponibilita'  liquide  non  sono  specificate nei conti
relativi ai depositi bancari e postali, al denaro e agli altri valori
in  cassa  e  i  predetti  depositi  non  risultano  dalle  scritture
ausiliarie  di  cui all'art. 14, primo comma, lettera c), del decreto
del Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  che
possono  essere sviluppate anche in sottoconti o partitari, intestati
analiticamente a ciascuna banca o dipendenza  di  essa  o  a  ciascun
ufficio postale;
    b)  i  conti  che si riferiscono a crediti e a debiti, diversi da
quelli relativi alle retribuzioni dei dipendenti, non sono  integrati
dalle  scritture  ausiliarie menzionate alla lettera a), in cui siano
indicati singolarmente i  creditori  e  i  debitori,  ovvero,  per  i
crediti  derivanti  dalle  operazioni  effettuate dai soggetti di cui
all'art. 22 del decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, con riguardo alle quali non e' emessa fattura oppure e'
emessa  fattura registrata ai sensi dell'art. 24 dello stesso decreto
n. 633 del 1972,  da  scritture  elementari  in  cui  siano  rilevati
singolarmente i debitori;
    c)  i  versamenti e i prelevamenti effettuati dall'imprenditore o
dai soci non sono  rilevati  in  contabilita'  ed  evidenziati  nelle
scritture    ausiliarie    menzionate    alla   lettera   a),   anche
complessivamente;
    d) i criteri adottati per la valutazione delle rimanenze non sono
indicati nella nota integrativa o nel libro degli inventari.
  2. Ai medesimi fini indicati nel comma 1, le contraddizioni tra  le
scritture  obbligatorie e i dati e gli elementi direttamente rilevati
si considerano gravi e rendono altresi' inattendibile la contabilita'
ordinaria degli esercenti attivita' d'impresa, quando:
    a) i valori rilevati a seguito di ispezioni  o  verifiche,  anche
parziali, compresi quelli dei beni di cui alla successiva lettera b),
abbiano  uno scostamento, rispetto a quelli indicati in contabilita',
superiore  al  10  per  cento  del  valore  complessivo  delle   voci
interessate,  a condizione che tale scostamento non sia riconducibile
a  errata  applicazione  dei  criteri  di   valutazione   ovvero   di
imputazione   temporale   sempreche'  le  annotazioni  effettuate  in
violazione dei criteri di cui  all'art.  75  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  risultino  dalle  scritture
contabili obbligatorie del periodo d'imposta antecedente o successivo
a quello di competenza e derivino dall'adozione di metodi costanti di
impostazione  contabile.  A tal fine per le rimanenze di cui all'art.
59 del citato testo unico delle imposte  sui  redditi,  il  controllo
deve  riguardare  beni o categorie di beni il cui valore contabile e'
non inferiore al  25  per  cento  di  quello  complessivo  risultante
dall'inventario  riportato nel bilancio dell'ultimo periodo d'imposta
per il quale  e'  stata  presentata  la  dichiarazione  dei  redditi.
Indipendentemente  dal  superamento  del menzionato limite del 10 per
cento, la disposizione non si applica quando  lo  scostamento  e'  di
importo  inferiore  a  cinque  milioni  di lire e si applica comunque
quando e' superiore all'importo di cinquanta milioni di lire, che  va
aumentato, con riferimento ai beni di cui al predetto art. 59, dell'1
per  cento  del  valore  complessivo  dei  beni  o  categorie di beni
rilevati a seguito dell'ispezione o verifica fino a tre  miliardi  di
lire  e  dello 0,5 per cento di tale valore per la parte che eccede i
tre miliardi di lire;
    b) non risultano indicati in alcuna delle scritture contabili  o,
in  mancanza  dell'obbligo  di  indicazione  nelle  stesse,  in altra
documentazione attendibile, uno  o  piu'  beni  strumentali,  diversi
dagli   immobili   relativi   all'impresa   individuale,   utilizzati
nell'attivita' - anche se non posseduti  a  titolo  di  proprieta'  e
anche  se  completamente ammortizzati - il cui valore complessivo sia
superiore al 10 per cento di  quello  di  tutti  i  beni  strumentali
utilizzati,  esclusi  i  menzionati  immobili.  Indipendentemente dal
superamento del predetto limite percentuale, la disposizione  non  si
applica  quando  lo  scostamento  e'  di  importo  inferiore a cinque
milioni di lire e si applica comunque quando e' superiore a cinquanta
milioni di lire. Ai fini della determinazione del valore dei beni, si
tiene conto del costo storico, comprensivo degli oneri  accessori  di
diretta  imputazione  e degli eventuali contributi di terzi, dei beni
materiali e immateriali ammortizzabili ai sensi degli articoli  67  e
68  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  al  lordo degli
ammortamenti e delle eventuali rivalutazioni, nonche' di  quello  dei
beni  di  costo  unitario  non superiore ad un milione di lire; per i
beni acquisiti in dipendenza di contratti di  locazione  finanziaria,
si  tiene  conto  del  costo  sostenuto  dal concedente e, per quelli
acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di  locazione
non  finanziaria,  del  valore  normale  al  momento  dell'immissione
nell'attivita'.   I   costi   relativi   ai   beni   mobili   adibiti
promiscuamente  all'esercizio  dell'impresa  ed  all'uso  personale o
familiare dell'imprenditore si computano  nella  misura  del  50  per
cento;
    c)   sono  impiegati  lavoratori  dipendenti  che  non  risultano
iscritti nei libri da tenere ai fini della legislazione sul lavoro  e
per  i  quali e' scaduto il primo termine utile per il versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali dovuti,  o  altri  addetti,
diversi  dai  familiari  di  cui all'art. 5, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi che prestano attivita' occasionale, il  cui
rapporto non risulta dalle scritture contabili o da altra attendibile
documentazione  rinvenuta  nel  luogo in cui sono tenute le scritture
contabili. Detta disposizione si applica a condizione che i  compensi
non  contabilizzati,  calcolati  sulla  base  dei  vigenti  contratti
collettivi nazionali di lavoro ovvero, per gli  addetti  diversi  dai
lavoratori dipendenti, sulla base delle retribuzioni mensili previste
dagli  stessi  contratti,  siano complessivamente superiori al 10 per
cento delle spese per  prestazioni  di  lavoro  contabilizzate  nello
stesso  periodo  nel  corso  del  quale i lavoratori dipendenti e gli
altri addetti hanno prestato l'attivita'. A tal fine non rilevano gli
scostamenti riconducibili  ad  errata  applicazione  dei  criteri  di
imputazione   temporale,  sempreche'  le  annotazioni  effettuate  in
violazione dei criteri di cui  all'art.  75  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi emergano dalle scritture contabili obbligatorie
del  periodo  di  imposta  antecedente  o  successivo  a  quello   di
competenza   e   derivino   dall'adozione   di   metodi  costanti  di
impostazione  contabile.  Indipendentemente   dal   superamento   del
predetto  limite  percentuale,  la disposizione non si applica quando
l'ammontare complessivo dei compensi non indicati in contabilita'  e'
di  importo  inferiore a cinque milioni di lire e si applica comunque
quando e' superiore a cinquanta milioni di lire.
  3.  Le  contraddizioni  riscontrate  ai  sensi  del  comma  2  sono
imputabili  al  periodo  d'imposta  1995 anche se rilevate in periodi
d'imposta successivi, salvo che il contribuente dimostri, in base  ad
elementi  certi e precisi, che le stesse sono riferibili a periodi di
imposta diversi dal 1995.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'  art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             - Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei  Ministri)  prevede  che
          con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  siano  emanati  i regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinino  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongano l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             -  L'art. 3, comma 181, della legge 28 dicembre 1995, n.
          549 (Misure di razionalizzazione della  finanza  pubblica),
          dispone che:
             "181. Fino alla approvazione degli studi di settore, gli
          accertamenti  di  cui all'art. 39, primo comma; lettera d),
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973,  n.  600,  e successive modificazioni, possono essere
          effettuati,  senza  pregiudizio  della   ulteriore   azione
          accertatrice   con   riferimento   alle   altre   categorie
          reddituali utilizzando i parametri di cui al comma 184  del
          presente  articolo  ai fini della determinazione presuntiva
          dei  ricavi,  dei  compensi  e  del  volume  d'affari.   Le
          disposizioni  di  cui  ai  commi  da 179 a 189 del presente
          articolo si applicano nei confronti:
               a) dei soggetti diversi da quelli  indicati  nell'art.
          87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, che si avvalgono della disciplina di  cui  all'art.
          79  del  medesimo  testo  unico  e  degli  esercenti arti e
          professioni che abbiano conseguito, nel periodo di  imposta
          precedente,  compensi  per un ammontare non superiore a 360
          milioni di lire e che non  abbiano  optato  per  il  regime
          ordinario di contabilita';
               b)  degli  esercenti  attivita'  d'impresa  o  arti  e
          professioni in contabilita' ordinaria quando dal verbale di
          ispezione redatto ai sensi dell'art.  33  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 600,
          risulti l'inattendibilita'  della  contabilita'  ordinaria.
          Con regolamento da emanare con decreto del Presidente della
          Repubblica  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, entro novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della presente legge, sono stabiliti i
          criteri in base  ai  quali  la  contabilita'  ordinaria  e'
          considerata    inattendibile    in    presenza   di   gravi
          contraddizioni o irregolarita' delle scritture obbligatorie
          ovvero  tra  esse  e  i  dati  e  gli elementi direttamente
          rilevati".
             - L'art. 39, primo comma,  lettera  d),  del  D.P.R.  29
          settembre 1973, n. 600, dispone che:
             "Per   i   redditi  di  impresa  delle  persone  fisiche
          l'ufficio procede alla rettifica:
              a)-c) (omissis);
               d) se l'incompletezza,  la  falsita'  o  l'inesattezza
          degli  elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
          allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
          dalle  altre  verifiche  di  cui  all'art.  33  ovvero  dal
          controllo  della completezza, esattezza e veridicita' delle
          registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e  degli
          altri  atti  e  documenti relativi all'impresa, nonche' dei
          dati  e  delle  notizie  raccolti  dall'ufficio  nei   modi
          previsti  dall'art.  32.    La  esistenza  di attivita' non
          dichiarate o la inesistenza  di  passivita'  dichiarate  e'
          desumibile   anche  sulla  base  di  presunzioni  semplici,
          purche' queste siano gravi, precise e concordanti".
             - L'art. 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995,  n.
          549  (Misure  di razionalizzazione della finanza pubblica),
          dispone che:
          "184. Il  Ministero  delle  finanze  -  Dipartimento  delle
          entrate,  elabora  parametri in base ai quali determinare i
          ricavi, i  compensi  ed  il  volume  d'affari  fondatamente
          attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e
          alle  condizioni  di  esercizio  della  specifica attivita'
          svolta. A tal fine  sono  identificati,  in  riferimento  a
          settori omogenei di attivita', campioni di contribuenti che
          hanno  presentato  dichiarazioni  dalle  quali  si rilevano
          coerenti indici di natura economica e contabile; sulla base
          degli stessi sono determinati parametri che  tengano  conto
          delle    specifiche    caratteristiche    della   attivita'
          esercitata".
             - L'art. 33  del  D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600,
          dispone che:
             "Art.   33  (Accessi,  ispezioni  e  verifiche).  -  Per
          l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano
          le disposizioni dell'art.  52 del D.P.R. 26  ottobre  1972,
          n. 633.
             Gli  uffici  delle  imposte  hanno  facolta' di disporre
          l'accesso  di   propri   impiegati   muniti   di   apposita
          autorizzazione  presso le pubbliche ammiministrazioni e gli
          enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di  rilevare
          direttamente  i  dati e le notizie ivi previste e presso le
          aziende e istituti di credito e  l'Amministrazione  postale
          allo  scopo  di  rilevare  direttamente i dati e le notizie
          relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a  norma
          del  n.  7)  dello  stesso art. 32 e non trasmessa entro il
          termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o  allo
          scopo   di   rilevare  direttamente  la  completezza  o  la
          esattezza, allorche' l'ufficio abbia fondati  sospetti  che
          le  pongano  in  dubbio, dei dati e notizie contenuti nella
          copia dei conti trasmessa,  rispetto  a  tutti  i  rapporti
          intrattenuti  dal contribuente con la azienda o istituto di
          credito o l'Amministrazione postale.
             La Guardia di  finanza  coopera  con  gli  uffici  delle
          imposte  per l'acquisizione e il reperimento degli elementi
          utili ai  fini  dell'accertamento  dei  redditi  e  per  la
          repressione  delle  violazioni  delle  leggi  sulle imposte
          dirette procedendo di propria  iniziativa  o  su  richiesta
          degli  uffici  secondo  le  norme  e con le facolta' di cui
          all'art. 32 e al precedente  comma.  Essa  inoltre,  previa
          autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in relazione alle
          norme  che  disciplinano  il  segreto, utilizza e trasmette
          agli  uffici  delle  imposte  documenti,  dati  e   notizie
          acquisiti  direttamente  o riferiti ed ottenuti dalle altre
          Forze di polizia,  nell'esercizio  dei  poteri  di  polizia
          giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti.
             Ai  fini  del necessario coordinamento dell'azione della
          Guardia di finanza  con  quella  degli  uffici  finanziari,
          saranno  presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
          debba procedere ad indagini sistematiche, tra la  direzione
          generale  delle imposte dirette e il comando generale della
          Guardia   di   finanza   e,   nell'ambito   delle   singole
          circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
          e i comandi territoriali.
             Gli  uffici  finanziari  e  i  comandi  della Guardia di
          finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si  devono
          dare  immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e
          verifiche intraprese.  L'ufficio o il comando che riceve la
          comunicazione puo' richiedere all'organo che sta  eseguendo
          l'ispezione   o   la  verifica  l'esecuzione  di  specifici
          controlli e l'acquisizione di  specifici  elementi  e  deve
          trasmettere  i  risultati  dei controlli eventualmente gia'
          eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
          ai fini dell'accertamento. Al  termine  delle  ispezioni  e
          delle  verifiche  l'ufficio o il comando che li ha eseguiti
          deve  comunicare  gli  elementi   acquisiti   agli   organi
          richiedenti.
             Gli  accessi  presso  le aziende e istituti di credito e
          l'Amministrazione postale debbono essere  eseguiti,  previa
          autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte
          dirette  ovvero,  per la Guardia di finanza, del comandante
          di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con
          qualifica non inferiore a quella di funzionario  tributario
          e  da  ufficiali  della  Guardia  di  finanza  di grado non
          inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono
          essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
          dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
          esse  e'  data  immediata  notizia  a  cura  del   predetto
          responsabile  al  soggetto interessato. Coloro che eseguono
          le ispezioni e le rilevazioni o  vengono  in  possesso  dei
          dati  raccolti  devono  assumere  direttamente  le  cautele
          necessarie  alla  riservatezza  dei  dati  acquisiti.   Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
          Ministro del  tesoro,  sono  determinate  le  modalita'  di
          esecuzione  degli  accessi  con  particolare riferimento al
          numero   massimo   dei  funzionari  e  degli  ufficiali  da
          impegnare  per   ogni   accesso;   al   rilascio   e   alle
          caratteristiche   dei  documenti  di  riconoscimento  e  di
          autorizzazione; alle condizioni di tempo,  che  non  devono
          coincidere  con  gli orari di sportello aperto al pubblico,
          in  cui  gli  accessi  possono  essere  espletati  e   alla
          redazione dei processi verbali".