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DECRETO-LEGGE 16 luglio 1996, n. 378

Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione della modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-7-1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1996)
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Testo in vigore dal:  18-7-1996 al: 15-9-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ampliare il ruolo organico degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria e di stabilire modalità per la graduale cessione del servizio di traduzione dei detenuti;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di accelerare le procedure in tema di appalti per edifici da adibire ad uffici giudiziari nei territori della Calabria e della Sicilia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dei lavori pubblici e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Ampliamento dell'organico del Corpo di polizia
penitenziaria e modalità di reclutamento
1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria stabilito dalla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, è aumentato nel ruolo degli agenti e degli assistenti di millequattrocento unità di personale maschile e duecento unità di personale femminile.
2. Alla copertura dei posti portati in aumento dal comma 1 si provvede, prioritariamente, mediante assunzione del personale delle Forze armate che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, presta servizio volontario nel Corpo di polizia penitenziaria secondo le norme del decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231, e successive modificazioni. Se residuano vacanze si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante assunzione su domanda dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, in possesso dei requisiti per l'assunzione nel Corpo e, per la restante parte, mediante assunzione su domanda degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia, che non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermità.
3. Il corso di formazione per il personale reclutato a norma del comma 2 ha la durata di tre mesi.
4. Fermo quanto previsto dal comma 2, fino al 31 dicembre 1997 le assunzioni del personale maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, come modificata dal comma 1, ma non oltre il limite delle vacanze esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alla predetta tabella. Le conseguenti eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.
5. Alla copertura dei posti disponibili a norma del comma 4 si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei in precedenti concorsi e, se permangono vacanze, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, e successivamente mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia.
6. Ai fini delle assunzioni a norma dei commi 2, 3, 4 e 5, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande, è istituita un'apposita commissione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per gli accertamenti psicofisici e sono fissati i criteri per la formazione di distinte graduatorie.
7. I periodi di tempo previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ridotti ad un quarto in relazione ai concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, e sono ridotti alla metà in relazione ai concorsi banditi successivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 1997.
Sono fatte salve le procedure già avviate per il reclutamento di agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, le procedure concorsuali già in atto, nonché le procedure per le riammissioni in servizio ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
8. Le facoltà riconosciute all'Amministrazione penitenziaria dall'articolo 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono esercitabili sino al 30 giugno 1997, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria. Le idonee dei concorsi per vigilatrici penitenziarie espletati nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, possono essere assunte, purché non abbiano superato il quarantesimo anno di età alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.