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DECRETO-LEGGE 17 maggio 1993, n. 145

Disposizioni urgenti concernenti l'organico del Corpo di polizia penitenziaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/5/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 luglio 1993, n. 231 (in G.U. 17/07/1993, n.166).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/07/1993)
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Testo in vigore dal:  18-5-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'assunzione a tempo determinato di seicento unità in eccedenza rispetto all'organico del Corpo di polizia penitenziaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad utilizzare in posizione di rafferma, per la durata di un anno ed in eccedenza all'organico del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, seicento militari in ferma di leva prolungata collocati in congedo entro il 31 dicembre 1992 e, in caso di vacanze, militari di leva che sono stati collocati in congedo entro la stessa data.
2. A tal fine, tra i militari di cui al comma 1 interessati alla rafferma sono formate due graduatorie, una per i militari in ferma di leva prolungata ed una per i militari di leva. Le graduatorie sono formate da una commissione presieduta da un ufficiale generale dell'Esercito e composta dal capo del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o da un suo delegato, e da un ufficiale superiore o primo dirigente per ciascuna Direzione generale del personale di truppa delle Forze armate.
3. Le graduatorie sono formate tenendo conto dell'anzianità e dei precedenti di servizio e sono approvate con decreto emanato dai Ministri di grazia e giustizia e della difesa. Si applica l'articolo 38 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
4. Non possono essere utilizzati gli aspiranti che risultano inidonei al servizio o che hanno precedenti o pendenze di carattere penale.