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DECRETO-LEGGE 17 maggio 1993, n. 145

Disposizioni urgenti concernenti l'organico del Corpo di polizia penitenziaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/5/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 luglio 1993, n. 231 (in G.U. 17/07/1993, n.166).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/07/1993)
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Testo in vigore dal: 18-5-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  provvedere
all'assunzione a tempo determinato di seicento  unita'  in  eccedenza
rispetto all'organico del Corpo di polizia penitenziaria; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 maggio 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro di grazia e  giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  del
tesoro, del bilancio  e  della  programmazione  economica  e  per  la
funzione pubblica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato  ad  utilizzare
in posizione di rafferma, per la durata di un anno  ed  in  eccedenza
all'organico del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge  15
dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, seicento  militari
in ferma di leva prolungata collocati in congedo entro il 31 dicembre
1992 e, in caso di vacanze, militari di leva che sono stati collocati
in congedo entro la stessa data. 
  2. A tal fine, tra i militari di cui al comma  1  interessati  alla
rafferma sono formate due graduatorie, una per i militari in ferma di
leva prolungata ed una per i militari di leva.  Le  graduatorie  sono
formate da  una  commissione  presieduta  da  un  ufficiale  generale
dell'Esercito e composta dal  capo  del  personale  del  Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, o da un suo  delegato,  e  da  un
ufficiale superiore o primo dirigente per ciascuna Direzione generale
del personale di truppa delle Forze armate. 
  3. Le graduatorie sono formate tenendo conto dell'anzianita' e  dei
precedenti di servizio e  sono  approvate  con  decreto  emanato  dai
Ministri di grazia e giustizia e della difesa. Si applica  l'articolo
38 della legge 15 dicembre 1990, n. 395. 
  4. Non  possono  essere  utilizzati  gli  aspiranti  che  risultano
inidonei al servizio o che hanno precedenti o pendenze  di  carattere
penale.