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MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 dicembre 1995, n. 590

Regolamento recante norme sull'istituzione del servizio di controllo interno sulle attività del Ministero.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-6-1996
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Testo in vigore dal: 5-6-1996
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,   come
modificato  ed integrato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n.
470, e dal decreto legislativo  23  dicembre  1993,  n.  546,  ed  in
particolare gli articoli 3, 14, 17 e 20;
  Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1037, recante norme in materia di
"Ordinamento della Ragioneria generale dello Stato";
  Visto  il  regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, concernente
"Norme  sulla  costituzione  dei  gabinetti  dei  Ministri  e   delle
segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato";
  Vista  la  legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente "Concessione
di  un  assegno  perequativo  ai  dipendenti  civili  dello  Stato  e
soppressione di indennita' particolari";
  Vista  la  legge  7 agosto 1985, n. 427, concernente "Riordinamento
della Ragioneria generale dello Stato";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985,
relativo a  "Organizzazione  della  Direzione  generale  dei  servizi
periferici del Tesoro e modificazioni all'ordinamento della Direzione
generale del tesoro";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n.
429, concernente "Adeguamento della normativa sui  servizi  espletati
dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e
altre  spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di
utilizzazione  dei  sistemi  di  elaborazione  automatica  dei  dati;
semplificazione   delle   relative   procedure;   definizione   delle
specifiche  responsabilita'  amministrative  dei  dirigenti   e   del
personale  delle  direzioni provinciali del Tesoro e degli organi del
sistema informativo";
  Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 890, concernente  "Integrazioni
e  modifiche  alle  leggi  7  agosto  1985,  n.  427  e  n.  428, sul
riordinamento della Ragioneria generale dello  Stato  e  dei  servizi
periferici del Ministero del tesoro";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n.
396, concernente "Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria
generale dello Stato";
  Vista  la  legge  27  novembre 1991, n. 378, concernente "Modifiche
all'ordinamento del Ministero del tesoro";
  Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1992, concernente  "Nuova
ripartizione  delle  competenze  tra i cinque servizi della Direzione
generale del tesoro";
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove  norme  in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
  Visto l'art. 17, comma 3, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
concernente "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri";
  Attesa  la  necessita'  di emanare il regolamento per l'istituzione
del servizio di controllo interno;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 28 settembre 1995;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
effettuata a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, con nota 26 ottobre 1995, n. 7343;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
            Istituzione del servizio di controllo interno
  1. E' istituito il servizio di controllo interno sull'attivita' del
Ministero del tesoro, in seguito "servizio".
  2.   Il  servizio  opera  in  posizione  di  autonomia  e  risponde
esclusivamente al Ministro del tesoro.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  Il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -   Il   D.Lgs.  n.  29/1993,  reca:  "Razionalizzazione
          dell'organizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche   e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421".
          Si  trascrive il testo del relativo art. 3, come sostituito
          dall'art. 2 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n.  470:
             "Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo;  funzioni  e
          responsabilita').  -  1.  Gli organi di Governo definiscono
          gli obiettivi ed i programmi da  attuare  e  verificano  la
          rispondenza  del  risultati  della  gestione amministrativa
          alle direttive generali impartite.
             2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria,  tecnica
          e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che
          impegnano   l'amministrazione   verso  l'esterno,  mediante
          autonomi poteri di spesa, di organizzazione  delle  risorse
          umane e strumentali e di controllo.  Essi sono responsabili
          della gestione e dei relativi risultati.
             3.  Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
          non siano  direttamente  o  indirettamente  espressione  di
          rappresentanza  politica,  adeguano  i  loro ordinamenti al
          principio della distinzione tra indirizzo e  controllo,  da
          un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilita'
          della  dirigenza,  nelle  universita'  e  negli istituti di
          istruzione   universitaria    l'incarico    di    direttore
          amministrativo  e'  attribuito  ai  dirigenti  della stessa
          universita' o di altra sede universitaria, ovvero di  altra
          amministrazione     pubblica,     previo     nulla     osta
          dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico e' a tempo
          determinato  e  puo'  essere  rinnovato.  Gli  statuti  del
          singoli  atenei determinano le modalita' per lo svolgimento
          dei concorsi, per l'accesso alle  qualifiche  dirigenziali,
          da  attuare  anche  tra piu' atenei, sulla base di appositi
          accordi".
             - L'art. 14 del medesimo decreto, sostituito dall'art. 8
          del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, cosi recita:
             "Art.  14  (Indirizzo  politico-amministrativo). - 1. Il
          Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A
          tal  fine,  periodicamente  e  comunque  ogni  anno   entro
          sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla
          base delle proposte del dirigenti generali:
               a)  definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare,
          indica le  priorita'  ed  emana  le  conseguenti  direttive
          generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
               b)  assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale
          generale,     una     quota     parte     del      bilancio
          dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie,
          riferibili  ai  procedimenti  o  subprocedimenti attribuiti
          alla responsabilita' dell'ufficio,  e  agli  oneri  per  il
          personale   e   per  le  risorse  strumentali  allo  stesso
          assegnati.
             2. In relazione anche all'esercizio  delle  funzioni  di
          cui  al  comma  1,  i  consigli di amministrazione svolgono
          compiti consultivi.
             3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti
          ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari
          motivi di necessita' ed urgenza specificamente indicati nel
          provvedimento di avocazione, da  comunicare  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri".
             - L'art. 17 del citato D.Lgs. n. 29/1993, e' stato cosi'
          sostituito  dall'art.  10 del D.Lgs. n. 546 del 23 dicembre
          1993:
             "Art. 17 (Funzioni di direzione del dirigente). - 1.  Al
          dirigente  competono  nell'esercizio  dei  poteri  e  delle
          attribuzioni di cui all'art. 3:
               a) la direzione, secondo le vigenti  disposizioni,  di
          uffici   centrali   e  periferici  con  circoscrizione  non
          inferiore a quella provinciale o di particolare rilevanza;
               b)  la  direzione  e  il  coordinamento  dei   sistemi
          informatico-statistici e del relativo personale;
               c)  l'esercizio  dei  poteri  di  spesa, per quanto di
          competenza, nonche' dei poteri di  gestione  inerenti  alla
          realizzazione dei progetti adottati dal dirigente generale;
               d)  la verifica periodica del carico di lavoro e della
          produttivita' dell'ufficio, previo eventuale esame  con  le
          organizzazioni  sindacali  di  cui  all'art.  45,  comma 8,
          secondo le modalita' di cui all'art. 10; la verifica  sulle
          stesse  materie  riferita  ad  ogni  singolo  dipendente  e
          l'adozione delle iniziative nei  confronti  del  personale,
          ivi  comprese  in  caso  di  insufficiente rendimento o per
          situazione di esubero, le iniziative per  il  trasferimento
          ad altro ufficio o per il collocamento in mobilita';
               e)  l'attribuzione  di trattamenti economici accessori
          per  quanto  di  competenza,  nel  rispetto  dei  contratti
          collettivi;
               f) l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990,
          n.  241,  dei responsabili, dei procedimenti che fanno capo
          all'ufficio e la verifica,  anche  su  richiesta  di  terzi
          interessati,   del  rispetto  dei  termini  e  degli  altri
          adempimenti;
               g)  le  risposte  ai rilievi degli organi di controllo
          sugli atti di propria competenza  e,  ove  preposto  ad  un
          ufficio  periferico,  le  richieste  di  pareri agli organi
          consultivi periferici dell'amministrazione;
               h) la formulazione di proposte al  dirigente  generale
          in  ordine  anche  all'adozione  di  progetti  e ai criteri
          generali di organizzazione degli uffici.
             2. Il dirigente preposto agli uffici periferici  di  cui
          al  comma  1,  lettera  a),  provvede  in  particolare alla
          gestione  del  personale  e  delle  risorse  finanziarie  e
          strumentali  assegnate  a  detti uffici ed e' sovraordinato
          agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della
          circoscrizione, nei confronti  dei  quali  svolge  altresi'
          funzioni  di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede
          inoltre  all'adeguamento  dell'orario  di  servizio  e   di
          apertura  al pubblico tenendo conto della specifica realta'
          territoriale, fatto salvo il disposto di  cui  all'art.  36
          della    legge    8    giugno   1990,   n.   142,   nonche'
          all'articolazione  dell'orario  contrattuale   di   lavoro,
          previo  eventuale  esame con le organizzazioni sindacali di
          cui all'art. 45, comma  8,  secondo  le  modalita'  di  cui
          all'art. 10".
             -  Il  testo  dell'art.  20  del D.Lgs. n. 29/1993, piu'
          volte citato, sostituito dall'art. 6 del D.Lgs.18  novembre
          1993, n. 470, e' il seguente:
             "Art.   20   (Verifica  dei  risultati.  Responsabilita'
          dirigenziali). - 1. I dirigenti  generali  ed  i  dirigenti
          sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli
          uffici  ai  quali  sono  preposti,  della realizzazione dei
          programmi e dei progetti loro affidati  in  relazione  agli
          obiettivi  dei  rendimenti  e  dei risultati della gestione
          finanziaria,  tecnica   ed   amministrativa,   incluse   le
          decisioni   organizzative  e  di  gestione  del  personale.
          All'inizio  di  ogni  anno,  i  dirigenti   presentano   al
          direttore  generale,  e  questi  al Ministro, una relazione
          sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
             2.  Nelle  amministrazioni  pubbliche,  ove   gia'   non
          esistano,  sono  istituiti  servizi di controllo interno, o
          nuclei  di  valutazione,  con  il  compito  di  verificare,
          mediante   valutazioni   comparative   dei   costi   e  dei
          rendimenti, la realizzazione degli obiettivi,  la  corretta
          ed    economica    gestione    delle   risorse   pubbliche,
          l'imparzialita'   ed   il   buon   andamento    dell'azione
          amministrativa.  I  servizi  o  nuclei  determinano  almeno
          annualmente, anche su indicazione degli organi di  vertice,
          i parametri di riferimento del controllo.
             3.  Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di
          autonomia  e  rispondono  esclusivamente  agli  organi   di
          direzione  politica.  Ad  essi  e'  attribuito, nell'ambito
          delle dotazioni organiche vigenti, un apposito  contingente
          di  personale.  Puo' essere utilizzato anche personale gia'
          collocato  fuori   ruolo.   Per   motivate   esigenze,   le
          amministrazioni  pubbliche  possono  altresi'  avvalersi di
          consulenti esterni, esperti in tecniche  di  valutazione  e
          nel controllo di gestione.
             4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti
          da  dirigenti  generali  e  da  esperti  anche esterni alle
          amministrazioni.  In casi di particolare  complessita',  il
          Presidente    del    Consiglio    puo'   stipulare,   anche
          cumulativamente  per  piu'   amministrazioni,   convenzioni
          apposite  con  soggetti  pubblici o privati particolarmente
          qualificati.
             5.  I  servizi  e  nuclei  hanno  accesso  ai  documenti
          amministrativi   e  possono  richiedere,  oralmente  o  per
          iscritto, informazioni agli  uffici  pubblici.  Riferiscono
          trimestralmente  sui  risultati  della  loro attivita' agli
          organi generali  di  direzione.  Gli  uffici  di  controllo
          interno  delle  amministrazioni  territoriali e periferiche
          riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6.
             6.    I    comitati    provinciali    delle    pubbliche
          amministrazioni  e i comitati metropolitani di cui all'art.
          18 del decreto legge 24 novembre 1990, n. 344,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno
          1992,  si avvalgono degli uffici di controllo interno delle
          amministrazioni territoriali e periferiche.
             7. All'istituzione degli uffici di cui  al  comma  2  si
          provvede  con  regolamenti delle singole amministrazioni da
          emanarsi entro il 1 febbraio 1994. E' consentito  avvalersi
          sulla   base   di  apposite  convenzioni,  di  uffici  gia'
          istituiti in altre amministrazioni.
             8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
          le operazioni  di  cui  al  comma  2  sono  effettuate  dal
          Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i
          dirigenti  generali. I termini e le modalita' di attuazione
          del procedimento di verifica dei  risultati  da  parte  del
          Ministro  competente  e  del  Consiglio  dei  Ministri sono
          stabiliti rispettivamente con  regolamento  ministeriale  e
          con  decreto  del  Presidente della Repubblica da adottarsi
          entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988, n. 400.
             9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi
          della  gestione  finanziaria   tecnica   e   amministrativa
          comportano,   in   contraddittorio,   il   collocamento   a
          disposizione  per  la  durata  massima  di  un  anno,   con
          conseguente  perdita  del  trattamento economico accessorio
          connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale
          provvedimento e' adottato dal Ministro  ove  si  tratti  di
          dirigenti  e  dal  Consiglio  dei Ministri ove si tratti di
          dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono
          gli organi  amministrativi  di  vertice.  Per  effetto  del
          collocamento  a  disposizione non si puo' procedere a nuove
          nomine   a   qualifiche   dirigenziali.    In    caso    di
          responsabilita'  particolarmente  grave  o  reiterata,  nei
          confronti  dei dirigenti generali o equiparati, puo' essere
          disposto - in contraddittorio - il  collocamento  a  riposo
          per  ragioni  di  servizio,  anche  se non sia mai stato in
          precedenza disposto il  collocamento  a  disposizione;  nei
          confronti  dei  dirigenti  si applicano le disposizioni del
          codice civile.
             10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia  di
          responsabilita'  penale,  civile amministrativo-contabile e
          disciplinare    previste    per    i    dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche.
             11.  Restano  altresi' ferme le disposizioni vigenti per
          il personale delle qualifiche dirigenziali delle  Forze  di
          polizia,  delle  carriere diplomatica e prefettizia e delle
          Forze armate".
             - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri), prevede che
          con   decreto   ministeriale   possano   essere    adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materia  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del  Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il
          comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli  anzidetti
          regolamenti    debbano    recare    la   denominazione   di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.