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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1995, n. 395

Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza).

note: Entrata in vigore del decreto: 7-10-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal: 7-10-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale  n.  122  del  27
maggio 1995,  recante  norme  sulle  "Procedure  per  disciplinare  i
contenuti del rapporto di impiego del personale di  Polizia  e  delle
Forze Armate", emanato in attuazione della legge 29 aprile  1995,  n.
130, e dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216; 
  Visti gli articoli 1, 2 e  7  del  citato  decreto  legislativo  n.
195/1995, che disciplinano le procedure negoziali e di  concertazione
- da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita'
- ai fini della adozione di separati  decreti  del  Presidente  della
Repubblica concernenti, rispettivamente, il personale delle Forze  di
polizia anche ad ordinamento militare e quello  delle  Forze  Armate,
con esclusione dei dirigenti civili e militari, nonche' del personale
di leva e di quello ausiliario di leva; 
  Viste le disposizioni degli articoli 2 e  7  del  predetto  decreto
legislativo n. 195/1995, che  individuano  le  delegazioni  di  parte
pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del  Consiglio
centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate  procedure
negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia
ad  ordinamento  civile  (Polizia  di  Stato,  Corpo  della   polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia
ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo  della  guardia
di finanza) e per le Forze armate; 
  Viste in particolare le disposizioni di cui all'art.  2,  comma  1,
lettere A) e B), ed all'art. 7  del  citato  decreto  legislativo  n.
195/1995 riguardanti le delegazioni e le  procedure  negoziali  e  di
concertazione, rispettivamente,  per  il  personale  delle  Forze  di
polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento
militare in precedenza indicate; 
  Visto il decreto del Ministro  per  la  funzione  pubblica  del  31
maggio 1995 riguardante "Individuazione della  delegazione  sindacale
che  partecipa  alle  trattative  per  la  definizione   dell'accordo
sindacale per il quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi,  e
per il biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi, riguardante il
personale delle Forze di polizia ad ordinamento  civile  (Polizia  di
Stato, Corpo della polizia  penitenziaria  e  Corpo  forestale  dello
Stato),  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  A),  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195"; 
  Vista l'"ipotesi di accordo sindacale" riguardante  il  quadriennio
1994-1997, per la parte normativa, ed il biennio  1994-1995,  per  la
parte economica, per  il  personale  non  dirigente  delle  Forze  di
Polizia ad ordinamento civile (Polizia di  Stato,  Corpo  di  Polizia
penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato), sottoscritta - ai sensi
delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195 - in data 20 luglio 1995 dalla delegazione di parte pubblica e
dalle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative
sul piano  nazionale:  per  la  Polizia  di  Stato:  SIULP  -  SAP  -
FEDERAZIONE  LISIPO/SODIPO  -  SIAP  -  COISP  -  ANFP  (con  riserva
dell'esito  finale   del   giudizio   pendente);   per   la   Polizia
penitenziaria: SAPPE  -  CISL/POLIZIA  PENITENZIARIA  -  CGIL/POLIZIA
PENITENZIARIA  -  UIL/POLIZIA  PENITENZIARIA  -  OSAPP  -  SINAPPE  -
SIALPE/CISAL -  SAG/UNSA  (con  riserva  esito  finale  del  giudizio
pendente); per il Corpo Forestale dello Stato: ANSEGUFOR - CISL/CORPO
FORESTALE DELLO STATO - SAPECOFS - UIL/CORPO FORESTALE DELLO STATO  -
CGIL/CORPO FORESTALE DELLO STATO; 
  Visto  lo  schema  di  provvedimento  riguardante  il   quadriennio
1994-1997, per gli aspetti normativi, ed il  biennio  1994-1995,  per
gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente  delle  Forze
di polizia ad ordinamento militare  (Arma  dei  carabinieri  e  Corpo
della guardia di finanza),  concertato,  ai  sensi  delle  richiamate
disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in  data
20 luglio 1995, dalla delegazione  di  parte  pubblica,  dal  Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando  generale  del  Corpo
della guardia di finanza,  dalla  Sezione  COCER  Carabinieri,  dalla
Sezione COCER Guardia di finanza; 
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria  per  il
1995); 
  Visto il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge
17 maggio 1995, n. 186; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e
l'art. 7, comma  11,  ultimo  periodo,  del  decreto  legislativo  n.
195/1995; 
  Vista la deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri  adottata,  ai
sensi del citato art. 7, comma 11, del decreto legislativo 12  maggio
1995, n. 195, nella seduta  del  28  luglio  1995,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro  del  tesoro  e  del
Ministro per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia  e  giustizia  e
delle risorse agricole, alimentari e forestali; 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
                    Area di applicazione e durata 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  lettera  A),  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.195, il presente decreto si applica  al
personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo  della  polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con  esclusione  dei
rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva. 
  2. Il presente  decreto  concerne  il  periodo  1  gennaio  1994-31
dicembre 1997 per la parte normativa ed e' valido dal 1 gennaio  1994
al 31 dicembre 1995 per la parte economica. 
  3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data
di scadenza della parte economica del presente decreto, al  personale
di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal  mese  successivo,
un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta  per  cento
del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi
tabellari vigenti, inclusa l'indennita'  integrativa  speciale.  Dopo
sei mesi  di  vacanza  contrattuale,  detto  importo  sara'  pari  al
cinquanta per cento del tasso di inflazione programmata  e  cessa  di
essere erogato dalla decorrenza del nuovo decreto  emanato  ai  sensi
dell'art.  2,  comma  1,  lettera  A),  del  decreto  legislativo  n.
195/1995. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  87,   comma   quinto,   della   Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
             - Il decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.  195  reca:
          "Attuazione  dell'art.  2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
          in materia di procedure per disciplinare  i  contenuti  del
          rapporto  di impiego del personale delle Forze di polizia e
          delle Forze armate". Si trascrivono i testi degli  articoli
          1, 2 e 7:
             "Art.  1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che
          disciplinano  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del
          personale  delle  Forze  di  polizia  anche  ad ordinamento
          militare  e  delle  Forze  armate,  esclusi  i   rispettivi
          dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche'
          quello  ausiliario  di  leva,  sono  stabilite dal presente
          decreto legislativo. Il rapporto di impiego  del  personale
          civile   e   militare   con  qualifica  dirigenziale  resta
          disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi  dell'art.
          2,   comma  4,  e  delle  altre  disposizioni  del  decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni ed integrazioni.
             2.  Le  procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
          le modalita' e  per  le  materie  indicate  negli  articoli
          seguenti,   si  concludono  con  l'emanazione  di  separati
          decreti  del  Presidente   della   Repubblica   concernenti
          rispettivamente  il  personale delle Forze di polizia anche
          ad ordinamento militare e quello delle Forze armate".
             "Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del  Presidente
          della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
          personale delle Forze di polizia e' emanato:
               A)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo  della  Polizia
          penitenziaria  e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
          accordo sindacale stipulato da  una  delegazione  di  parte
          pubblica  composta  dal  Ministro per la funzione pubblica,
          che la presiede, e dai Ministri dell'interno,  del  tesoro,
          della  difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle
          risorse   agricole,   alimentari   e   forestali   o    dai
          Sottosegretari  di Stato rispettivamente delegati, e da una
          delegazione  sindacale  composta  dai  rappresentanti delle
          organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  sul
          piano  nazionale  del personale della Polizia di Stato, del
          Corpo della Polizia penitenziaria  e  del  Corpo  forestale
          dello  Stato  individuate  con  decreto del Ministro per la
          funzione pubblica in conformita' alle disposizioni  vigenti
          per  il  pubblico  impiego in materia di accertamento della
          maggiore rappresentativita' sindacale;
               B)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento  militare  (Arma  dei Carabinieri e Corpo della
          Guardia di finanza),  a  seguito  di  concertazione  fra  i
          Ministri  indicati  nella  lettera A) o i Sottosegretari di
          Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano,
          nell'ambito  delle  delegazioni dei Ministri della difesa e
          delle  finanze,  i  Comandanti   generali   dell'Arma   dei
          Carabinieri e della Guardia di Finanza o loro delegati ed i
          rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di rappresentanza
          (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
             2. Il decreto del Presidente  della  Repubblica  di  cui
          all'art.  1,  comma 2, concernente il personale delle Forze
          armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
          per la funzione pubblica, del  tesoro  e  della  difesa,  o
          Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla
          quale  partecipano,  nell'ambito  della   delegazione   del
          Ministro  della  difesa  il  Capo  di  Stato maggiore della
          difesa o suoi delegati ed i  rappresentanti  del  Consiglio
          centrale  di  rappresentanza  (COCER  -  Sezioni  Esercito,
          Marina ed Aeronautica).
             3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di  cui
          al  comma  1, lettera a) sono composte da rappresentanti di
          ciascuna organizzazione sindacale.  Nelle  delegazioni  dei
          Ministeri  della  difesa e delle finanze di cui al comma 1,
          lettera  b),  e  al  comma  2  le  rappresentanze  militari
          partecipano  con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione del
          Consiglio centrale di rappresentanza (COCER),  in  modo  da
          consentire   la   rappresentanza   di  tutte  le  categorie
          interessate".
             "Art.  7  (Procedimento).  -   1.   Le   procedure   per
          l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
          cui  all'art.  2  sono avviate dal Ministro per la funzione
          pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di  scadenza
          previsti  dai precedenti decreti. Tali procedure, che hanno
          inizio contemporaneamente, si sviluppano con  carattere  di
          contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
          sottoscrizione  della  ipotesi  di  accordo  sindacale, per
          quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
          e  della  predisposizione   degli   schemi   dei   relativi
          provvedimenti,  per quanto attiene alle Forze di polizia ad
          ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
             2. Al  fine  di  assicurare  condizioni  di  sostanziale
          omogeneita',  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica, in
          qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
          nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7,  puo'
          convocare,  anche  congiuntamente,  le delegazioni di parte
          pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
          Comandi  generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
          di finanza e dei COCER di cui  all'art.  2,  nonche'  delle
          organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative sul
          piano nazionale  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
          civile di cui al medesimo art. 2.
             3.   Le   trattative  per  la  definizione  dell'accordo
          sindacale riguardante le Forze di  polizia  ad  ordinamento
          civile di cui all'art.  2, comma 1, lettera a), si svolgono
          in   riunioni   cui   partecipano  i  rappresentanti  delle
          organizzazioni  sindacali  legittimate  a  parteciparvi  ai
          sensi  della  citata  disposizione  e  si concludono con la
          sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
             4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi
          di accordo  di  cui  al  comma  3  possono  trasmettere  al
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri che
          compongono  la  delegazione  di  parte  pubblica  le   loro
          osservazioni  entro  il  termine  di  cinque  giorni  dalla
          sottoscrizione dell'accordo.
             5. Le delegazioni dei  Comandi  generali  dell'Arma  dei
          carabinieri  e  della  Guardia  di finanza e rappresentanti
          delle rispettive sezioni COCER partecipano ai lavori per la
          formazione dello schema  di  provvedimento  riguardante  le
          Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'art. 2,
          comma 1, lettera b).
             6.  Le  sezioni  Carabinieri  e  Guardia  di finanza del
          Consiglio centrale di rappresentanza, entro il  termine  di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di  cui  al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti,
          al Presidente del Consiglio dei  Ministri  ed  ai  Ministri
          competenti,  le  loro  osservazioni  in  ordine al predetto
          schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
             7. I rappresentanti dello Stato maggiore  difesa  e  del
          COCER  (Sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) partecipano
          ai lavori per la formazione dello schema  di  provvedimento
          riguardante le Forze armate.
             8.  Le  sezioni  Esercito,  Marina  ed  Aeronautica  del
          Consiglio centrale di rappresentanza, entro il  termine  di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di  cui  al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti,
          al Presidente del Consiglio dei  Ministri  ed  ai  Ministri
          competenti  le  loro  osservazioni  in  ordine  al predetto
          schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
             9.  Per  la  formulazione  di   pareri,   richieste   ed
          osservazioni   sui   provvedimenti   in  concertazione,  il
          Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola  e
          delibera  nei  comparti.  I comparti interessati sono due e
          sono formati  rispettivamente  dai  delegati  con  rapporto
          d'impiego  delle sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e
          dai  delegati  con   rapporto   d'impiego   delle   sezioni
          Carabinieri e Guardia di finanza.
             10.  L'ipotesi  di accordo sindacale di cui al comma 3 e
          gli schemi di provvedimento di cui ai  commi  5  e  7  sono
          corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
          del  personale  interessato,  i  costi  unitari e gli oneri
          riflessi    del    trattamento    economico,   nonche'   la
          quantificazione  complessiva  della   spesa,   diretta   ed
          indiretta,  ivi  compresa quella eventualmente rimessa alla
          contrattazione   decentrata,   con   l'indicazione    della
          copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di
          validita'  dei  predetti  atti,  prevedendo,  altresi',  la
          possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
          sospenderne  l'esecuzione  parziale,  o  totale, in caso di
          accertata esorbitanza dai limiti  di  spesa.  Essi  possono
          prevedere  la  richiesta  -  da  parte della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri  o  delle  organizzazioni  sindacali
          firmatarie  ovvero  delle sezioni COCER, per il tramite dei
          rispettivi comandi generali o dello  Stato  maggiore  della
          difesa  -  al nucleo di valutazione della spesa relativa al
          pubblico impiego (istituito presso il  Consiglio  nazionale
          dell'economia  e  del  lavoro  dall'art.  10 della legge 30
          dicembre 1991, n. 412) di controllo  e  certificazione  dei
          costi  esorbitanti  sulla base delle rilevazioni effettuate
          dalla Ragioneria generale  dello  Stato,  dal  Dipartimento
          della   funzione  pubblica  e  dall'Istituto  nazionale  di
          statistica. Il nucleo si pronuncia  entro  quindici  giorni
          dalla  richiesta.  L'ipotesi  di  accordo  sindacale  ed  i
          predetti schemi di provvedimento non possono in  ogni  caso
          comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a  quanto  stabilito  nel   documento   di   programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria  e  nel  provvedimento  collegato,  nonche' nel
          bilancio. In nessun  caso  possono  essere  previsti  oneri
          aggiuntivi,  diretti  o  indiretti,  oltre  il  periodo  di
          validita' dei decreti del Presidente  della  Repubblica  di
          cui   al   comma  11,  in  particolare  per  effetto  della
          decorrenza dei benefici a regime.
             11. Il Consiglio dei  Ministri,  entro  quindici  giorni
          dalla  sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo  sindacale
          riguardante le Forze di polizia  ad  ordinamento  civile  e
          dalla   formulazione   degli   schemi   dei   provvedimenti
          riguardanti  rispettivamente  le  Forze   di   polizia   ad
          ordinamento  militare  e  le  Forze  armate,  verificate le
          compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni  di
          cui  ai  commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo e gli
          schemi dei decreti del Presidente della Repubblica  di  cui
          all'art.  1,  comma  2.  I  decreti sono adottati in deroga
          all'art. 17, comma 1, lettera e),  della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400,  e si prescinde dal parere del Consiglio di
          Stato.
             12. La disciplina emanata con i decreti  del  Presidente
          della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale
          per   gli   aspetti   normativi   e   biennali  per  quelli
          retributivi, a decorrere dai termini di  scadenza  previsti
          dai   precedenti   decreti,   e   conserva  efficacia  fino
          all'entrata in vigore dei decreti successivi.
             13.  Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui
          al presente decreto non  vengano  definiti,  per  la  parte
          relativa  ai trattamenti economici accessori, entro novanta
          giorni dall'inizio delle  relative  procedure,  il  Governo
          riferisce  alla  Camera  dei  deputati  ed  al Senato della
          Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai  rispettivi
          regolamenti".
             -  Il  decreto del Ministero per la funzione pubblica 31
          maggio 1995 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          130 del 6 giugno 1995.
             - La legge 23 dicembre 1994, n. 725, reca: "Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria per il 1995)".
             -  Il  decreto-legge  27  marzo  1995, n. 89, convertito
          dalla legge 17 maggio 1995, n. 186 reca: "Misure urgenti in
          materia di trattamento economico del personale statale e in
          materia di pubblico impiego".
             - Il testo del comma  1  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto  1988, n.  400 (Disciplina dell'attivita' di Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  Ministri)
          e' il seguente:
             "1.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) (soppressa)".
          Nota all'art. 1:
             -  L'art.  2,  comma  1, lettera A, del D.Lgs. 12 maggio
          1995, n. 195, e' riportato nelle note alle premesse.