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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 giugno 1995, n. 241

Regolamento recante norme per l'istituzione del servizio per il controllo interno.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-7-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2001)
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Testo in vigore dal:  7-7-1995 al: 28-4-2001
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IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito in legge 6 dicembre 1928, n. 3474, recante norme per la costituzione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante norme per la ristrutturazione dell'amministrazione doganale;
Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 23 febbraio 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 1128/UCL del 10 aprile 1995;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.4/31890/4.5.40 dell'8 maggio 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. È istituito, presso il Ministero delle finanze, il Servizio per il controllo interno (S.In.Co.) che esercita il controllo sull'attività svolta dagli organi dell'amministrazione finanziaria e dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato cui sono preposti dirigenti generali e dirigenti, con esclusione degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.
2. Il S.In.Co. è posto in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro delle finanze. Con decreto del Ministro delle finanze è determinata l'organizzazione interna del Servizio centrale.
3. Il S.In.Co. esercita il controllo sull'attività svolta dai dirigenti o qualifiche equivalenti degli organi di cui all'art. 1, commi 3, lettere a), d) ed e), e commi 4 e 5, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, nonché dai dirigenti degli organi, centrali e periferici, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
4. In relazione ad eventuali esigenze connesse ad un miglior funzionamento delle operazioni di controllo nei confronti dei dirigenti degli organi periferici del Ministero delle finanze, potranno essere costituiti, con decreto del Ministro delle finanze, fino ad un massimo di ventuno uffici territoriali per il controllo interno con il compito di acquisire ed elaborare gli elementi informativi necessari al Servizio centrale per effettuare il controllo sugli uffici finanziari operanti nell'ambito di ogni regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta nell'ordine il testo vigente degli articoli 3, 14, 16, 17 e 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546:
"Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo; funzioni e responsabilità). - 1. Gli organi di Governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilità della dirigenza, nelle università e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo è attribuito ai dirigenti della stessa università o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico è a tempo determinato e può essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalità per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra più atenei, sulla base di appositi accordi".
"Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti generali:
a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati.
2. In relazione anche all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi.
3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri".
"Art. 16 (Funzioni di direzione dei dirigenti generali).
- 1. I dirigenti generali nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3:
a) formulano proposte al Ministro, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o di atti di competenza ministeriale;
b) curano l'attuazione dei programmi definiti dal Ministro ed a tal fine adottano progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;
c) esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare;
d) determinano, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi di cui al titolo I e le direttive dei Ministri, definendo, in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui sono preposti, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10;
e) adottano gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale di cui all'art. 2, comma 2;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere;
g) coordinano le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
h) verificano e controllano le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
i) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e forniscono risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
l) propongono l'adozione delle misure di cui all'art. 20, comma 5, nei confronti dei dirigenti".
"Art. 17 (Funzioni di direzione del dirigente). - 1. Al dirigente competono nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3:
a) la direzione, secondo le vigenti disposizioni, di uffici centrali e periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale o di particolare rilevanza;
b) la direzione e il coordinamento dei sistemi informatico-statistici e del relativo personale;
c) l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonché dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal dirigente generale;
d) la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10; la verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;
e) l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;
f) l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
g) le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e, ove preposto ad un ufficio periferico, le richieste di pareri agli organi consultivi periferici dell'amministrazione;
h) la formulazione di proposte al dirigente generale in ordine anche all'adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici.
2. Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui al comma 1, lettera a), provvede in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate a detti uffici ed è sovraordinato agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della circoscrizione, nei confronti dei quali svolge altresì funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico tenendo conto della specifica realtà territoriale, fatto salvo il disposto di cui all'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10".
"Art. 20 (Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali). - 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.
All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.
3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.
4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.
5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.
6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.
7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1 febbraio 1994. È consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni.
8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento è adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, può essere disposto - in contraddittorio - il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile.
10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
11. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate".
- Il R.D. 8 dicembre 1927, n. 2558, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, reca norme sull'"Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".
- Il R.D. 29 dicembre 1927, n. 2452, reca: "Determinazione delle facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'amministrazione stessa".
- La legge 10 ottobre 1989, n. 349, reca: "Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'Amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, nonché delega ad adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di fabbricazione e di consumo".
- Il D.Lgs. 26 aprile 1990, n. 105, reca: "Organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione centrale e periferica delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349".
- La legge 29 ottobre 1991, n. 358, reca: "Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze".
- Il D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, reca: "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Si riporta nell'ordine il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 del regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, approvato con D.P.R. n. 287/1992:
"3. Sono uffici alle dirette dipendenze del Ministro:
a) l'ufficio del segretario generale;
b) l'ufficio del coordinamento legislativo;
c) l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa;
d) il servizio centrale degli ispettori tributari;
e) la scuola centrale tributaria.
4. Sono uffici centrali, oltre a quelli indicati al comma 3:
a) gli uffici direttamente dipendenti dal segretario generale;
b) il dipartimento delle entrate;
c) il dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;
d) il dipartimento del territorio;
e) la direzione generale degli affari generali e del personale;
f) le direzioni centrali del dipartimento delle entrate;
g) la direzione generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e le relative direzioni centrali;
h) le direzioni centrali del dipartimento del territorio;
i) le direzioni centrali della direzione generale degli affari generali e del personale.
5. Sono uffici periferici:
a) per il dipartimento delle entrate: le direzioni regionali delle entrate, le direzioni delle entrate per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e Bolzano, i centri di servizio delle imposte dirette e indirette, gli uffici delle entrate e le segreterie delle commissioni tributarie;
b) per il dipartimento delle dogane e delle imposte indirette: le direzioni compartimentali delle dogane e delle imposte indirette, i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, le direzioni delle circoscrizioni doganali, le dogane internazionali all'estero, gli uffici tecnici di finanza e le dogane;
c) per il dipartimento del territorio: le direzioni compartimentali del territorio e gli uffici del territorio".