stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 9 marzo 1995, n. 67

Modifiche urgenti alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-3-1995.
Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1995, n. 159 (in G.U. 08/05/1995, n.105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/10/2023)
nascondi
vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal: 10-3-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di modificare la
legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui  referendum  previsti
dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, al fine
di  semplificare  le  operazioni  di  verifica  delle  sottoscrizioni
necessarie per l'ammissibilita' del referendum;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 marzo 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Il quarto comma dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n.
352, e' sostituito dal seguente:
  "Di tutte le operazioni e' redatto verbale in  tre  esemplari,  dei
quali  uno  resta  depositato  presso  la  cancelleria del tribunale,
unitamente ai verbali di votazione e di  scrutinio  degli  uffici  di
sezione  per il referendum e ai documenti annessi; uno viene inviato,
per  mezzo  di  corriere  speciale,  all'Ufficio  centrale   per   il
referendum, ed uno viene trasmesso alla prefettura della provincia.".
  2.  Nel primo comma dell'articolo 22 della legge 25 maggio 1970, n.
352, sono soppresse le seguenti parole: "ed  i  relativi  allegati,";
nel  terzo  comma  del  medesimo  articolo sono soppresse le seguenti
parole: "ed agli atti relativi"; dopo il  terzo  comma  del  predetto
articolo  e'  aggiunto il seguente: "Se lo ritiene necessario ai fini
delle operazioni  e  della  proclamazione  di  cui  al  primo  comma,
l'Ufficio centrale per il referendum richiede agli uffici provinciali
la  trasmissione,  per  mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei
documenti depositati presso la cancelleria del tribunale.".
  3. Nel primo comma dell'articolo 36 della legge 25 maggio 1970,  n.
352,  le  parole:  "L'Ufficio  centrale  per  il  referendum,  appena
pervenuti i verbali ed i relativi allegati, procede" sono  sostituite
dalle   seguenti:  "L'Ufficio  centrale  per  il  referendum,  appena
pervenuti i verbali, procede";  dopo  il  primo  comma  del  medesimo
articolo  e'  aggiunto il seguente: "Se lo ritiene necessario ai fini
delle operazioni  e  della  proclamazione  di  cui  al  primo  comma,
l'Ufficio centrale per il referendum richiede agli uffici provinciali
la  trasmissione,  per  mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei
documenti depositati presso la cancelleria del tribunale.".
  4. Nel terzo comma dell'articolo 45 della legge 25 maggio 1970,  n.
352, sono soppresse le seguenti parole: "e agli atti relativi".