LEGGE 25 maggio 1970, n. 352

Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-3-1995
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 45.

  L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di
cassazione,  procede alla somma dei risultati del referendum relativi
a  tutto  il territorio nel quale esso si e' svolto, e ne proclama il
risultato.
  La  proposta  sottoposta  a referendum e' dichiarata approvata, nel
caso  che  il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al
quesito  del  referendum  non  sia  inferiore  alla maggioranza degli
elettori  iscritti  nelle  liste  elettorali  dei comuni nei quali e'
stato indetto il referendum; altrimenti e' dichiarata respinta.
  Un esemplare del verbale dell'Ufficio centrale per il referendum e'
depositato   presso   la   cancelleria  della  Corte  di  cassazione,
unitamente ai verbali ((...)), trasmessi dagli Uffici provinciali del
referendum.  Altri esemplari del verbale sono trasmessi al Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri,  ai  Presidenti  delle due Camere e ai
presidenti delle regioni interessate; del risultato del referendum e'
data  notizia  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica a cura del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
  Nel caso di approvazione della proposta sottoposta a referendum, il
Ministro  per  l'interno,  entro  60 giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale di cui al precedente comma, presenta al Parlamento
il  disegno  di  legge costituzionale o ordinaria di cui all'articolo
132 della Costituzione.
  Qualora  la  proposta  non sia approvata, non puo' essere rinnovata
prima che siano trascorsi cinque anni.