LEGGE 25 maggio 1970, n. 352

Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-3-1995
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 22.

  L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di
tutti  gli  Uffici  provinciali((...)) procede, in pubblica adunanza,
con  l'intervento del procuratore generale della Corte di cassazione,
facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti
designati dal primo presidente, all'accertamento della somma dei voti
validi  favorevoli e dei voti validi contrari alla legge di revisione
costituzionale  o  alla  legge  costituzionale  su cui si vota e alla
conseguente proclamazione dei risultati del referendum.
  Le  funzioni  di  segretario  sono  esercitate dal cancelliere capo
della  Corte di cassazione, che redige il verbale delle operazioni in
cinque esemplari.
  Un  esemplare  e'  depositato  presso la cancelleria della Corte di
cassazione,  unitamente  ai  verbali  ((...))  trasmessi dagli Uffici
provinciali  per  il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi
rispettivamente  al  Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle
due Camere ed al Ministro per la grazia e la giustizia.
  ((Se  lo  ritiene  necessario  ai  fini  delle  operazioni  e della
proclamazione  di  cui  al  primo  comma,  l'Ufficio  centrale per il
referendum  richiede  agli  uffici  provinciali  la trasmissione, per
mezzo  di  corriere  speciale, dei verbali e dei documenti depositati
presso la cancelleria del tribunale)).