LEGGE 25 maggio 1970, n. 352

Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-3-1995
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 36.

  ((L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali,
procede)),  in  pubblica  adunanza  con  l'intervento del procuratore
generale   della   Corte  di  cassazione,  facendosi  assistere,  per
l'esecuzione  materiale  dei  calcoli, da esperti designati dal primo
presidente,  all'accertamento  della  partecipazione  alla  votazione
della  maggioranza  degli  aventi diritto, alla somma dei voti validi
favorevoli  e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge, e
alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.
  ((Se  lo  ritiene  necessario  ai  fini  delle  operazioni  e della
proclamazione  di  cui  al  primo  comma,  l'Ufficio  centrale per il
referendum  richiede  agli  uffici  provinciali  la trasmissione, per
mezzo  di  corriere  speciale, dei verbali e dei documenti depositati
presso la cancelleria del tribunale)).