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DECRETO-LEGGE 9 marzo 1995, n. 67

Modifiche urgenti alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-3-1995.
Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1995, n. 159 (in G.U. 08/05/1995, n.105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/10/2023)
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Testo in vigore dal:  10-3-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, al fine di semplificare le operazioni di verifica delle sottoscrizioni necessarie per l'ammissibilità del referendum;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il quarto comma dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:
"Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il referendum e ai documenti annessi; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il referendum, ed uno viene trasmesso alla prefettura della provincia.".
2. Nel primo comma dell'articolo 22 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono soppresse le seguenti parole: "ed i relativi allegati,"; nel terzo comma del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: "ed agli atti relativi"; dopo il terzo comma del predetto articolo è aggiunto il seguente: "Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il referendum richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale.".
3. Nel primo comma dell'articolo 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, le parole: "L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali ed i relativi allegati, procede" sono sostituite dalle seguenti: "L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali, procede"; dopo il primo comma del medesimo articolo è aggiunto il seguente: "Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il referendum richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale.".
4. Nel terzo comma dell'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono soppresse le seguenti parole: "e agli atti relativi".