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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1994, n. 767

Modificazione al regolamento della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1964, n. 586.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-3-1995
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 19-3-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1964, n.
586,  recante  regolamento  della  Cassa  ufficiali  e  del  Fondo di
previdenza per sottufficiali e militari di truppa  della  Guardia  di
finanza;
  Visti  gli  articoli  23,  33 e 34 del regio decreto-legge 5 luglio
1934, n. 1187;
  Vista la legge 30 novembre 1961, n. 1326;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la deliberazione dei consigli di amministrazione della  Cassa
ufficiali e del Fondo di previdenza in data 19 novembre 1992;
  Vista la proposta del comandante generale della Guardia di finanza;
  Ritenuto  necessario modificare l'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1964, n. 586, allo  scopo  di  consentire,
tra  l'altro,  ai  consigli  di amministrazione dei suddetti enti, di
variare, per commisurarla alle disponibilita' finanziarie, la  misura
dell'indennita' di liquidazione annuale di cui all'art. 4 della legge
30 novembre 1961, n. 1326, da corrispondere agli aventi diritto;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 27 gennaio 1994;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 dicembre 1994;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1964, n. 586, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "I   consigli   di   amministrazione  dei  due  enti,  valutata  la
consistenza dei rispettivi fondi di riserva e l'entita' delle entrate
e delle spese preventivate per l'anno cui si riferisce il bilancio di
previsione, possono, ispirandosi anche a criteri perequativi:
    a) aumentare la percentuale delle entrate annuali da assegnare ai
fondi di riserva;
    b)  determinare  la  percentuale  di  tali  fondi  da   impiegare
rispettivamente per le finalita' di cui al comma secondo;
    c)  diminuire  la misura della liquidazione da erogare, calcolata
ai sensi dell'art. 2, qualora l'importo complessivo da destinare  nel
bilancio  di previsione per soddisfare l'esigenza non trovi copertura
con le entrate preventivate ed eventualmente con la parte  dei  fondi
di riserva disponibili, in una previsione almeno triennale.
  Le  deliberazioni  dei  consigli di amministrazione sono sottoposte
all'approvazione del Ministro delle finanze.".
  Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1994
                              SCALFARO
                                  BERLUSCONI,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  TREMONTI, Ministro delle finanze
 Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
 Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1995
 Atti di Governo, registro n. 95, foglio n. 15
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             - Il testo degli articoli 23,  33  e  34  del  R.D.L.  5
          luglio  1934,  n.    1187,  convertito dalla legge 4 aprile
          1935, n. 568, e' il seguente:
             "Art. 23. - E' istituito,  presso  il  comando  generale
          della  regia  guardia  di  finanza, un 'Fondo di previdenza
          sottufficiali e appuntati' al quale e' affidato  l'incarico
          di  corrispondere  ai  sottufficiali  ed agli appuntati del
          corpo - all'atto della cessazione dal servizio - un  premio
          di   previdenza   indipendentemente   dalla  indennita'  di
          buonuscita  che  corrisponde  ai  marescialli  l'opera   di
          previdenza per il personale civile e militare dello Stato.
             Al  'Fondo  previdenza  sottufficiali  e  appuntati'  e'
          conferita personalita' giuridica. Esso e'  sottoposto  alla
          vigilanza del Ministro per le finanze.
             Agli effetti tributari si applicano al 'Fondo previdenza
          sottufficiali  e  appuntati'  le  disposizioni  vigenti per
          l'opera di previdenza".
             "Art. 33. - E' istituita,  presso  il  comando  generale
          della regia guardia di finanza, una 'Cassa ufficiali', alla
          quale  spettano  gli  incarichi  e  i proventi che, per gli
          ufficiali del corpo, la legge 21 dicembre  1931,  n.  1710,
          attribuisce   al   'Fondo  massa  della  regia  guardia  di
          finanza'.
             Al consiglio di amministrazione del fondo  massa  -  per
          l'amministrazione   di  detta  cassa  -  e'  sostituito  il
          consiglio di amministrazione della 'Cassa ufficiali' di cui
          al successivo art.  34".
             "Art.  34.  -  Alla  'Cassa  ufficiali'   e'   conferita
          personalita'  giuridica.  Essa e' sottoposta alla vigilanza
          del Ministro per le finanze.
             L'amministrazione della 'Cassa ufficiali' e il controllo
          sulle  operazioni  e  sui  bilanci,  sono   rispettivamente
          attribuiti  al consiglio e al comitato di cui al precedente
          art. 27".
             -   La   legge  n.  1326/1961  reca  modificazioni  alle
          disposizioni  sulla  Cassa  ufficiali  e   sul   Fondo   di
          previdenza  per sottufficiali, appuntati e finanzieri della
          Guardia di finanza. Si trascrive il testo del relativo art.
          4:
             "Art. 4. - Le entrate della Cassa ufficiali e del  Fondo
          di  previdenza per sottufficiali e militari di truppa della
          Guardia di finanza, diverse dai contributi  degli  iscritti
          di  cui  agli  articoli  1  e 2 e dai redditi patrimoniali,
          costituiscono contabilita'  separata  e  sono  devolute  in
          aumento  all'indennita'  e  al  premio  erogati  dagli enti
          anzidetti a norma delle vigenti disposizioni".
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che
          con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  Per  il  testo  vigente  dell'art.  3 del regolamento
          approvato con D.P.R. n. 586/1994 si veda in  nota  all'art.
          1.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  3 del regolamento approvato con
          D.P.R.  n. 586/1964, come sopra modificato, e' il seguente:
             "Art. 3. - Dalle entrate annuali di cui all'art. 4 della
          legge 30 novembre 1961, n. 1326, della  Cassa  ufficiali  e
          del  Fondo  di  previdenza, e' dedotta una somma pari al 5%
          per costituire un fondo di riserva fino a  che  questo  non
          abbia  raggiunto un importo pari alla media di tali entrate
          nel triennio precedente. I consigli di amministrazione  dei
          due  enti  possono  stabilire  che  i  rispettivi  fondi di
          riserva siano portati ad una consistenza maggiore,  purche'
          questa  non  superi il triplo del minimo anzidetto. Fino al
          raggiungimento dei  limiti  suddetti  sono  utilizzati  gli
          eventuali  avanzi  di gestione risultanti alla fine di ogni
          esercizio.
             I fondi di riserva sono impiegati:
               a) per integrare la liquidazione  spettante  per  ogni
          anno  di  servizio  quando  risulti  di misura inferiore di
          almeno il 15% a quella erogata nell'esercizio precedente;
               b) per far fronte a maggiori erogazioni determinate da
          cessazioni dal  servizio  superiori  alla  media  triennale
          calcolata nelle previsioni.
             I  fondi  di riserva, se vengono diminuiti per qualsiasi
          ragione devono essere reintegrati a norma del primo comma.
            I consigli di amministrazione dei due enti,  valutata  la
          consistenza  dei  rispettivi  fondi  di riserva e l'entita'
          delle entrate e delle spese preventivate per l'anno cui  si
          riferisce  il  bilancio di previsione, possono, ispirandosi
          anche a criteri perequativi:
               a) aumentare la percentuale delle entrate  annuali  da
          assegnare ai fondi di riserva;
               b)   determinare  la  percentuale  di  tali  fondi  da
          impiegare rispettivamente per le finalita' di cui al  comma
          secondo;
               c)  diminuire la misura della liquidazione da erogare,
          calcolata  ai  sensi   dell'art.   2,   qualora   l'importo
          complessivo  da  destinare  nel  bilancio di previsione per
          soddisfare l'esigenza non trovi copertura  con  le  entrate
          preventivate  ed  eventualmente  con  la parte dei fondi di
          riserva disponibili, in una previsione almeno triennale.
             Le deliberazioni dei consigli  di  amministrazione  sono
          sottoposte all'approvazione del Ministro delle finanze".