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LEGGE 30 novembre 1961, n. 1326

Modificazioni alle disposizioni sulla Cassa ufficiali e sul Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/2018)
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Testo in vigore dal:  12-1-1962

Art. 4


Le entrate della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, diverse dai contributi degli iscritti di cui agli articoli 1 e 2 e dai redditi patrimoniali, costituiscono contabilità separata e sono devolute in aumento all'indennità e al premio erogati dagli Enti anzidetti a norma delle vigenti disposizioni.