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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1964, n. 586

Regolamento della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/1995)
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Testo in vigore dal:  19-3-1995
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Art. 3


Dalle entrate annuali di cui all'art. 4 della legge 30 novembre 1961, n. 1326, della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza, è dedotta una somma pari al 5% per costituire un fondo di riserva fino a che questo non abbia raggiunto un importo pari alla media di tali entrate nel triennio precedente. I Consigli di amministrazione dei due Enti possono stabilire che i rispettivi tondi di riserva siano portati ad una consistenza maggiore, purché questa non superi il triplo del minimo anzidetto. Fino al raggiungimento dei limiti suddetti sono utilizzati gli eventuali avanzi di gestione risultanti alla fine di ogni esercizio.
I fondi di riserva sono impiegati:
a) per integrare la liquidazione spettante per ogni anno di servizi o quando risulti di misura inferiore di almeno il 15% a quella erogata nell'esercizio precedente;
b) per far fronte a maggiori erogazioni determinate da cessazioni dal servizio superiori alla media triennale calcolata nelle previsioni.
I fondi di riserva, se vengono diminuiti per qualsiasi ragione devono essere reintegrati a norma del primo comma.
((I consigli di amministrazione dei due enti, valutata la consistenza dei rispettivi fondi di riserva e l'entità delle entrate e delle spese preventivate per l'anno cui si riferisce il bilancio di previsione, possono, ispirandosi anche a criteri perequativi:
a) aumentare la percentuale delle entrate annuali da assegnare ai fondi di riserva;
b) determinare la percentuale di tali fondi da impiegare rispettivamente per le finalità di cui al comma secondo;
c) diminuire la misura della liquidazione da erogare, calcolata ai sensi dell'art. 2, qualora l'importo complessivo da destinare nel bilancio di previsione per soddisfare l'esigenza non trovi copertura con le entrate preventivate ed eventualmente con la parte dei fondi di riserva disponibili, in una previsione almeno triennale.
Le deliberazioni dei consigli di amministrazione sono sottoposte all'approvazione del Ministro delle finanze.))