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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1964, n. 586

Regolamento della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/1995)
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Testo in vigore dal:  8-8-1964

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1


Ai fini della liquidazione delle indennità e dei premi di cui all'art. 4 della legge 30 novembre 1961, n. 1326:
a) il periodo di servizio di durata superiore a sei mesi, è computato per un anno intero;
b) il periodo di sospensione penale e disciplinare dall'impiego e dal servizio non è computato. Parimenti non è computato il periodo di sospensione precauzionale dall'impiego o dal servizio seguito da condanna penale o da sanzioni disciplinari di stato.