stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 novembre 1961, n. 1326

Modificazioni alle disposizioni sulla Cassa ufficiali e sul Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/2018)
nascondi
Testo in vigore dal:  9-2-2013
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Alla Cassa ufficiali, istituita con l'articolo 33 del regio decreto-legge 5 luglio 1984, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, sono iscritti d'ufficio gli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza, all'atto della nomina.
Gli ufficiali anzidetti sono tenuti a versare alla Cassa il contributo stabilito dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1950, n. 1120
(( . . .))
.