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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 25 ottobre 1994, n. 761

Regolamento per l'istituzione del servizio di controllo interno.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-2-1995
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vigente al 06/05/2024
Testo in vigore dal: 25-2-1995
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421  e,  in  particolare,
l'art. 20 nel testo sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 10
novembre 1993, n. 470;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il
riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma
1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994,
n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero
della sanita';
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 4 luglio 1994;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma  dell'art.  17,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 100/55.04/8780 del 25 ottobre 1994;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. E' istituito  il  servizio  di  controllo  interno,  posto  alle
dirette dipendenze del Ministro, in posizione di autonomia.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il rinvio.   Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  D.Lgs.  n.   29/1993   reca:   "Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
          a  norma  dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
          Si trascrive il testo del relativo art. 20, come sostituito
          dall'art. 6 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n.  470:
             "Art.  20  (Verifica  dei   risultati.   Responsabilita'
          dirigenziali).  -  1.  I  dirigenti generali ed i dirigenti
          sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli
          uffici ai quali  sono  preposti,  della  realizzazione  dei
          programmi  e  dei  progetti loro affidati in relazione agli
          obiettivi dei rendimenti e  dei  risultati  della  gestione
          finanziaria,   tecnica   ed   amministrativa,   incluse  le
          decisioni  organizzative  e  di  gestione  del   personale.
          All'inizio   di   ogni  anno,  i  dirigenti  presentano  al
          direttore generale, e questi  al  Ministro,  una  relazione
          sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
             2.   Nelle   amministrazioni  pubbliche,  ove  gia'  non
          esistano, sono istituiti servizi di  controllo  interno,  o
          nuclei  di  valutazione,  con  il  compito  di  verificare,
          mediante  valutazioni   comparative   dei   costi   e   dei
          rendimenti,  la  realizzazione degli obiettivi, la corretta
          ed   economica   gestione    delle    risorse    pubbliche,
          l'imparzialita'    ed   il   buon   andamento   dell'azione
          amministrativa.  I  servizi  o  nuclei  determinano  almeno
          annualmente,  anche su indicazione degli organi di vertice,
          i parametri di riferimento del controllo.
             3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione  di
          autonomia   e  rispondono  esclusivamente  agli  organi  di
          direzione politica.  Ad  essi  e'  attribuito,  nell'ambito
          delle  dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente
          di personale. Puo' essere utilizzato anche  personale  gia'
          collocato   fuori   ruolo.   Per   motivate   esigenze,  le
          amministrazioni pubbliche  possono  altresi'  avvalersi  di
          consulenti  esterni,  esperti  in tecniche di valutazione e
          nel controllo di gestione.
             4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti
          da dirigenti generali  e  da  esperti  anche  esterni  alle
          amministrazioni.    In casi di particolare complessita', il
          Presidente   del   Consiglio    puo'    stipulare,    anche
          cumulativamente   per  piu',  amministrazioni,  convenzioni
          apposite con soggetti pubblici  o  privati  particolarmente
          qualificati.
             5.  I  servizi  e  nuclei  hanno  accesso  ai  documenti
          amministrativi  e  possono  richiedere,  oralmente  o   per
          iscritto,  informazioni  agli  uffici pubblici. Riferiscono
          trimestralmente sui risultati  della  loro  attivita'  agli
          organi  generali  di  direzione.  Gli  uffici  di controllo
          interno delle amministrazioni  territoriali  e  periferiche
          riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6.
             6.    I    comitati    provinciali    delle    pubbliche
          amministrazioni e i comitati metropolitani di cui  all'art.
          18  del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno
          1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno  delle
          amministrazioni territoriali e periferiche.
             7.  All'istituzione  degli  uffici  di cui al comma 2 si
          provvede con regolamenti delle singole  amministrazioni  da
          emanarsi entro il 1 febbraio 1994. E' consentito avvalersi,
          sulla   base   di  apposite  convenzioni,  di  uffici  gia'
          istituiti in altre amministrazioni.
             8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
          le operazioni  di  cui  al  comma  2  sono  effettuate  dal
          Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i
          dirigenti  generali. I termini e le modalita' di attuazione
          del procedimento di verifica dei  risultati  da  parte  del
          Ministro  competente  e  del  Consiglio  dei  Ministri sono
          stabiliti rispettivamente con  regolamento  ministeriale  e
          con  decreto  del  Presidente della Repubblica da adottarsi
          entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988, n. 400.
             9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi
          della   gestione   finanziaria   tecnica  e  amministrativa
          comportano,   in   contraddittorio,   il   collocamento   a
          disposizione   per  la  durata  massima  di  un  anno,  con
          conseguente perdita del  trattamento  economico  accessorio
          connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale
          provvedimento  e'  adottato  dal  Ministro ove si tratti di
          dirigenti e dal Consiglio dei Ministri  ove  si  tratti  di
          dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono
          gli  organi  amministrativi  di  vertice.  Per  effetto del
          collocamento a disposizione non si puo' procedere  a  nuove
          nomine    a    qualifiche    dirigenziali.   In   caso   di
          responsabilita'  particolarmente  grave  o  reiterata,  nei
          confronti  dei dirigenti generali o equiparati, puo' essere
          disposto - in contraddittorio - il  collocamento  a  riposo
          per  ragioni  di  servizio,  anche  se non sia mai stato in
          precedenza disposto il  collocamento  a  disposizione;  nei
          confronti  dei  dirigenti  si applicano le disposizioni del
          codice civile.
             10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia  di
          responsabilita'  penale,  civile amministrativo-contabile e
          disciplinare    previste    per    i    dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche.
             11.  Restano  altresi' ferme le disposizioni vigenti per
          il personale delle qualifiche dirigenziali delle  forze  di
          polizia,  delle  carriere diplomatica e prefettizia e delle
          Forze armate".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          steso articolo stabilisce  che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.