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MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 novembre 1994, n. 750

Regolamento recante disposizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/1/1995
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Testo in vigore dal:  27-1-1995

IL MINISTRO DELLE RISORSE

AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante il riordino delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
Visto l'art. 2 della legge sopracitata che, per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica agricola, istituisce al comma 6 il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, presieduto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e composto dai presidenti delle regioni e delle province autonome o da loro delegati;
Visto il comma 8 del citato art. 2, che prevede che l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato siano definiti con regolamento del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994;
Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 6404 del 16 luglio 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, nel prosieguo denominato Comitato, si riunisce presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero, almeno una volta al mese o a richiesta di cinque componenti regionali e comunque prima di ogni riunione dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea.
2. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, nell'espletamento delle funzioni di presidente del Comitato, è affiancato dai dirigenti generali del Ministero preposti alla cura dei settori nei quali rientrano le materie iscritte all'ordine del giorno, nonché dal direttore generale dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA), o da dirigenti da essi delegati. I rappresentanti regionali e delle province autonome sono affiancati dai dirigenti delle rispettive amministrazioni.
3. Alle riunioni del Comitato, oltre al Ministro per gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie, possono essere invitati rappresentanti di amministrazioni centrali dello Stato o di enti pubblici, qualora si affrontino problemi connessi alle competenze di questi ultimi. Possono altresì partecipare alle riunioni del Comitato, previo accreditamento, funzionari delle altre amministrazioni od enti pubblici invitati alle medesime.
4. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in caso di impedimento può delegare a presiedere la riunione, tenendo conto delle materie iscritte all'ordine del giorno, il Sottosegretario di Stato.


AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 491/1993 è il seguente:
"Art. 2. - 1. È istituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono di seguito rispettivamente denominati "Ministero" e "Ministro".
2. Il Ministero succede in tutti i rapporti attivi e passivi, non attribuiti alle singole regioni, ivi compresi quelli finanziari, facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
3. Il Ministero, nelle materie relative alle risorse agricole, forestali, agroalimentari ed agroindustriali, alla economia contrattuale di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, ai mercati agricolo e alimentare, all'acquacoltura e alla pesca marittima nei limiti di cui al comma 4, lettera a), nonché alle competenze statali in materia di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, svolge le seguenti funzioni:
a) cura delle relazioni internazionali e partecipazione alla redazione di accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri;
b) attività necessarie ad assicurare la partecipazione della Repubblica italiana all'elaborazione delle politiche comunitarie, tenendo conto delle linee di politica agricola individuate dal Comitato di cui al comma 6;
c) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessari per l'attuazione delle determinazioni e dei provvedimenti comunitari, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;
d) definizione delle politiche nazionali, ivi compresa la programmazione e le attività di indirizzo e coordinamento nel rispetto delle procedure di cui all'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di informazioni e di dati;
e) attività previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ferme restando le competenze attribuite al Ministro dell'ambiente ai sensi della stessa legge n. 157 e le competenze delle regioni stabilite dall'art. 117 della Costituzione e dalle successive norme di applicazione.
4. Sono trasferite al Ministero, nei limiti di cui al comma 3, le seguenti funzioni:
a) in materia di acquacoltura e in materia di pesca marittima, quelle di competenza del Ministero della marina mercantile relative alle leggi 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, 28 agosto 1989, n. 302, 5 febbraio 1992, n. 72, avvalendosi all'uopo delle capitanerie di porto, nonché quelle di vigilanza sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM);
b) in materia di produzione dei prodotti elencati nell'allegato Il del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), escluse le specifiche funzioni di natura industriale relative ai prodotti stessi, che rimangono di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) in materia veterinaria, nei limiti di cui all'art. 3;
d) in materia di opere di raccolta, adduzione e distribuzione primaria delle acque irrigue di rilevanza nazionale, ivi comprese quelle già esercitate dal Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione della previsione di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed agli articoli 7, 9 e 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, fatte salve le determinazioni in ordine alle relative strutture ed al personale connesso, da adottare in sede di attuazione complessiva dello stesso art. 3 della citata legge n. 488 del 1992.
5. La ragioneria centrale esistente presso il soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il relativo contingente di personale, esercita le proprie attribuzioni istituzionali presso il Ministero.
6. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica agricola, alimentare e forestale nazionale, nonché per l'individuazione delle linee di politica agricola da sostenere in sede comunitaria ed internazionale, per l'individuazione dei criteri generali e delle modalità attuative per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituito il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali. Il Comitato è presieduto dal Ministro ed è composto dai presidenti delle regioni e delle province autonome o da loro delegati. Alle riunioni del Comitato sono invitati il Ministro per gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie e, per quanto attiene all'art. 6, comma 6, lettera a), anche il Ministro dell'ambiente. Il Comitato concerta, tra l'altro, criteri ed indirizzi per interventi con particolare riferimento: alla regolazione del mercato agricolo; alle attività di ricerca e di informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale; alla valorizzazione e al controllo di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, ivi compresi quelli inerenti ai materiali di propagazione delle specie vegetali e relative certificazioni; alla raccolta, adduzione e distribuzione primaria delle acque irrigue; al Fondo di solidarietà nazionale; alle associazioni ed unioni nazionali dei produttori agricoli; alle associazioni di categoria dell'industria agroalimentare ed a quelle della commercializzazione dei prodotti agroalimentari; alla cooperazione agroindustriale e alimentare; all'ordinamento e alla tenuta dei registri di varietà e dei libri genealogici, nonché ai relativi controlli funzionali; alla regolazione in materia fitosanitaria; alla omologazione e certificazione dei prototipi delle macchine agricole; alla regolazione delle sementi e dei fertilizzanti.
7. Il Comitato cura, altresì, l'informazione, la consultazione ed il raccordo tra il Ministero, le regioni e le province autonome su tutte le materie previste dalla presente legge, assicurando il contributo delle regioni e delle province medesime alla elaborazione ed attuazione della politica agricola comune (PAC).
8. Con regolamento, da adottarsi dal Ministro ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno definiti l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato.
9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, d'intesa con il Comitato, indica le funzioni che sono attribuite alle regioni e province autonome, relativamente alle materie di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d).
10. Per effetto dell'applicazione dell'art. 1, a partire dall'anno 1994, la quota di risorse finanziarie da attribuire al Ministero per gli interventi nelle materie di sua competenza, previste dalle leggi 8 novembre 1986, n. 752, e 10 luglio 1991, n. 201, e dalle successive leggi di programmazione, per i settori oggetto della presente legge, non può essere superiore al 20 per cento".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.