stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 novembre 1994, n. 750

Regolamento recante disposizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/1/1995
nascondi
Testo in vigore dal: 27-1-1995
                      IL MINISTRO DELLE RISORSE 
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 
  Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante il  riordino  delle
competenze regionali e statali in  materia  agricola  e  forestale  e
l'istituzione del Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali; 
  Visto l'art. 2 della legge sopracitata che, per  la  determinazione
degli obiettivi e  delle  linee  generali  della  politica  agricola,
istituisce  al  comma  6  il  Comitato  permanente  delle   politiche
agroalimentari e forestali, presieduto  dal  Ministro  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali  e  composto  dai  presidenti  delle
regioni e delle province autonome o da loro delegati; 
  Visto  il  comma  8  del   citato   art.   2,   che   prevede   che
l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato siano definiti  con
regolamento  del  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari   e
forestali; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 2 giugno 1994; 
  Effettuata  la  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio   dei
Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,
n. 400, con nota n. 6404 del 16 luglio 1994; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1.  Il  Comitato  permanente  delle  politiche   agroalimentari   e
forestali, istituito ai sensi dell'art. 2, comma  6,  della  legge  4
dicembre 1993, n. 491, nel prosieguo denominato Comitato, si riunisce
presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari  e  forestali,
di seguito denominato  Ministero,  almeno  una  volta  al  mese  o  a
richiesta di cinque componenti regionali e  comunque  prima  di  ogni
riunione dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea. 
  2. Il Ministro delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali,
nell'espletamento delle  funzioni  di  presidente  del  Comitato,  e'
affiancato dai dirigenti generali del Ministero  preposti  alla  cura
dei settori nei quali rientrano le materie  iscritte  all'ordine  del
giorno, nonche' dal direttore generale dell'Ente per  gli  interventi
nel mercato agricolo (EIMA), o  da  dirigenti  da  essi  delegati.  I
rappresentanti regionali e delle province  autonome  sono  affiancati
dai dirigenti delle rispettive amministrazioni. 
  3. Alle riunioni del Comitato, oltre al  Ministro  per  gli  affari
regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie, possono
essere invitati  rappresentanti  di  amministrazioni  centrali  dello
Stato o di enti pubblici, qualora  si  affrontino  problemi  connessi
alle competenze di questi ultimi. Possono altresi'  partecipare  alle
riunioni del Comitato, previo accreditamento, funzionari delle  altre
amministrazioni od enti pubblici invitati alle medesime. 
  4. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari  e  forestali  in
caso di impedimento puo' delegare a presiedere la  riunione,  tenendo
conto   delle   materie   iscritte   all'ordine   del   giorno,    il
Sottosegretario di Stato. 
    

          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             - Il testo dell'art. 2 della legge  n.  491/1993  e'  il
          seguente:
             "Art.  2.  -  1. E' istituito il Ministero delle risorse
          agricole,  alimentari  e  forestali.  Il  Ministero   delle
          risorse  agricole,  alimentari  e  forestali  e il Ministro
          delle risorse agricole,  alimentari  e  forestali  sono  di
          seguito    rispettivamente    denominati    "Ministero"   e
          "Ministro".
             2. Il Ministero succede in tutti  i  rapporti  attivi  e
          passivi,  non attribuiti alle singole regioni, ivi compresi
          quelli finanziari,  facenti  capo  al  soppresso  Ministero
          dell'agricoltura e delle foreste.
             3.  Il  Ministero,  nelle  materie relative alle risorse
          agricole,  forestali,  agroalimentari  ed  agroindustriali,
          alla economia contrattuale di cui alla legge 16 marzo 1988,
          n. 88, ai mercati agricolo e alimentare, all'acquacoltura e
          alla  pesca marittima nei limiti di cui al comma 4, lettera
          a),  nonche'  alle  competenze  statali   in   materia   di
          agriturismo  di  cui  alla  legge  5 dicembre 1985, n. 730,
          svolge le seguenti funzioni:
               a)   cura    delle    relazioni    internazionali    e
          partecipazione  alla  redazione  di accordi internazionali,
          fatte  salve  le  competenze  del  Ministero  degli  affari
          esteri;
               b)    attivita'    necessarie    ad    assicurare   la
          partecipazione della Repubblica  italiana  all'elaborazione
          delle  politiche  comunitarie, tenendo conto delle linee di
          politica agricola individuate dal Comitato di cui al  comma
          6;
               c)  predisposizione di atti e svolgimento di attivita'
          generali necessari per l'attuazione delle determinazioni  e
          dei provvedimenti comunitari, fatte salve le competenze del
          Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;
               d) definizione delle politiche nazionali, ivi compresa
          la   programmazione   e   le   attivita'   di  indirizzo  e
          coordinamento nel rispetto delle procedure di cui  all'art.
          2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di informazioni
          e di dati;
               e) attivita' previste dalla legge 11 febbraio 1992, n.
          157,  ferme  restando  le competenze attribuite al Ministro
          dell'ambiente ai sensi della  stessa  legge  n.  157  e  le
          competenze  delle  regioni  stabilite  dall'art.  117 della
          Costituzione e dalle successive norme di applicazione.
             4.  Sono  trasferite  al Ministero, nei limiti di cui al
          comma 3, le seguenti funzioni:
               a) in materia di acquacoltura e in  materia  di  pesca
          marittima,  quelle di competenza del Ministero della marina
          mercantile relative alle leggi 14 luglio 1965,  n.  963,  e
          successive  modificazioni,  17  febbraio  1982,  n.  41,  e
          successive modificazioni,  28  agosto  1989,  n.    302,  5
          febbraio   1992,   n.   72,   avvalendosi   all'uopo  delle
          capitanerie  di  porto,   nonche'   quelle   di   vigilanza
          sull'Istituto   centrale   per  la  ricerca  scientifica  e
          tecnologica applicata al mare (ICRAM);
               b) in materia  di  produzione  dei  prodotti  elencati
          nell'allegato  Il  del  Trattato istitutivo della Comunita'
          economica europea (CEE), escluse le specifiche funzioni  di
          natura   industriale   relative  ai  prodotti  stessi,  che
          rimangono di competenza del Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato;
               c)  in materia veterinaria, nei limiti di cui all'art.
          3;
               d) in  materia  di  opere  di  raccolta,  adduzione  e
          distribuzione  primaria  delle  acque  irrigue di rilevanza
          nazionale,  ivi  comprese  quelle   gia'   esercitate   dal
          Dipartimento    per   gli   interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno e dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo
          del Mezzogiorno, in  attuazione  della  previsione  di  cui
          all'art.  3,  comma  1, lettera c), della legge 19 dicembre
          1992, n.   488, ed agli articoli 7,  9  e  10  del  decreto
          legislativo   3   aprile   1993,  n.  96,  fatte  salve  le
          determinazioni in ordine  alle  relative  strutture  ed  al
          personale  connesso,  da  adottare  in  sede  di attuazione
          complessiva dello stesso art. 3 della citata legge  n.  488
          del 1992.
             5.  La ragioneria centrale esistente presso il soppresso
          Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il relativo
          contingente di personale, esercita le proprie  attribuzioni
          istituzionali presso il Ministero.
            6.  Per  la  determinazione degli obiettivi e delle linee
          generali della politica agricola,  alimentare  e  forestale
          nazionale,  nonche'  per  l'individuazione  delle  linee di
          politica agricola  da  sostenere  in  sede  comunitaria  ed
          internazionale, per l'individuazione dei criteri generali e
          delle modalita' attuative per l'esercizio della funzione di
          indirizzo  e di coordinamento, nell'ambito della Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12
          della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e'  istituito il
          Comitato  permanente  delle  politiche   agroalimentari   e
          forestali.  Il  Comitato  e'  presieduto dal Ministro ed e'
          composto dai presidenti  delle  regioni  e  delle  province
          autonome  o  da  loro  delegati. Alle riunioni del Comitato
          sono invitati il Ministro per gli affari regionali e per il
          coordinamento delle politiche  comunitarie  e,  per  quanto
          attiene  all'art. 6, comma 6, lettera a), anche il Ministro
          dell'ambiente. Il Comitato concerta, tra  l'altro,  criteri
          ed  indirizzi  per  interventi con particolare riferimento:
          alla regolazione del mercato agricolo;  alle  attivita'  di
          ricerca  e  di  informazione  connesse  alla programmazione
          nazionale  della  produzione  agricola  e  forestale;  alla
          valorizzazione  e  al  controllo  di  qualita' dei prodotti
          agricoli ed alimentari, ivi  compresi  quelli  inerenti  ai
          materiali  di propagazione delle specie vegetali e relative
          certificazioni; alla raccolta,  adduzione  e  distribuzione
          primaria  delle  acque  irrigue;  al  Fondo di solidarieta'
          nazionale;  alle  associazioni  ed  unioni  nazionali   dei
          produttori   agricoli;   alle   associazioni  di  categoria
          dell'industria   agroalimentare   ed   a    quelle    della
          commercializzazione   dei   prodotti  agroalimentari;  alla
          cooperazione agroindustriale e alimentare;  all'ordinamento
          e  alla  tenuta  dei  registri  di  varieta'  e  dei  libri
          genealogici, nonche' ai relativi controlli funzionali; alla
          regolazione in materia fitosanitaria; alla  omologazione  e
          certificazione  dei prototipi delle macchine agricole; alla
          regolazione delle sementi e dei fertilizzanti.
             7.  Il  Comitato  cura,  altresi',  l'informazione,   la
          consultazione ed il raccordo tra il Ministero, le regioni e
          le  province  autonome  su  tutte le materie previste dalla
          presente legge, assicurando il contributo delle  regioni  e
          delle  province  medesime  alla  elaborazione ed attuazione
          della politica agricola comune (PAC).
             8. Con regolamento, da adottarsi dal Ministro  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          saranno  definiti  l'organizzazione ed il funzionamento del
          Comitato.
             9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge il Ministro, d'intesa con il Comitato,
          indica  le  funzioni  che  sono  attribuite  alle regioni e
          province autonome, relativamente alle  materie  di  cui  al
          comma 4, lettere a), b), c) e d).
             10. Per effetto dell'applicazione dell'art. 1, a partire
          dall'anno   1994,   la  quota  di  risorse  finanziarie  da
          attribuire al Ministero per gli interventi nelle materie di
          sua competenza, previste dalle leggi 8  novembre  1986,  n.
          752,  e 10 luglio 1991, n. 201, e dalle successive leggi di
          programmazione, per i settori oggetto della presente legge,
          non puo' essere superiore al 20 per cento".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.