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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1994, n. 698

Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici.

note: Entrata in vigore del decreto: 6/1/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/1996)
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Testo in vigore dal: 6-1-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 11, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 24 dicembre 1993, 
n. 537, concernente l'emanazione, entro novanta giorni dalla data  di
entrata  in  vigore  di  tale  legge,  di  un  regolamento   per   il
riordinamento dei procedimenti  in  materia  di  invalidita'  civile,
cecita' e sordomutismo; 
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400; 
  Tenuto conto che l'art. 43 del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 
414,  ha  differito  il  termine  per   l'emanazione   del   predetto
regolamento al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge,  sopprimendo,  altresi',  da  tale
data  ogni  residua  funzione  svolta  dai  comitati  provinciali  di
assistenza  e  beneficenza  pubblica  ai  sensi  delle   disposizioni
vigenti; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza 
generale del 27 luglio 1994; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella 
riunione del 5 agosto 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del 
Ministro per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'interno e per la famiglia e la solidarieta' sociale; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
               Procedimento per l'accertamento sanitario 
                      delle minorazioni civili 
  1. Le istanze volte ad ottenere l'accertamento sanitario 
dell'invalidita' civile, della cecita'  civile  e  del  sordomutismo,
nonche'   quelle   intese    a    valutare    l'handicap    derivante
dall'invalidita', ai sensi dell'art. 4 della legge 5  febbraio  1992,
n. 104, redatte in carta semplice, secondo  i  modelli  A  e  B  sono
presentate presso  le  commissioni  mediche  U.S.L.,  competenti  per
territorio, di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295.  Alla  domanda
deve essere allegata la certificazione medica, attestante  la  natura
delle infermita' invalidanti. Con la medesima  istanza  l'interessato
chiede alla competente prefettura la  concessione  delle  provvidenze
economiche spettanti in relazione allo stato di  invalidita'  e  alla
minorazione riconosciuta. 
  2. Per la presentazione delle domande di aggravamento resta in 
vigore quanto  disposto  dall'art.  11  del  decreto  legislativo  23
novembre 1988, n. 509. 
  3. Il procedimento relativo all'accertamento sanitario da parte 
delle stesse commissioni  deve  concludersi  entro  nove  mesi  dalla
presentazione della domanda. 
  4. Rimangono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, 
comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, in relazione al termine
di sessanta giorni previsto per la  richiesta  di  sospensione  della
procedura da parte  delle  commissioni  mediche  periferiche  per  le
pensioni di guerra e di invalidita' civile.  Una  volta  esaurita  la
procedura di accertamento sanitario, la commissione medica  U.S.L.  e
la   commissione   medica   periferica   trasmettono,   con   lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno  all'interessato,  un  originale
del verbale di visita. Dette modalita' di trasmissione  si  applicano
anche agli accertamenti sanitari effettuati a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento sulle  istanze  presentate
anteriormente a tale data. 
  5. Nel caso in cui la percentuale di invalidita' o la minorazione 
riconosciute diano  diritto  a  provvidenze  economiche  erogate  dal
Ministero dell'interno, le  commissioni  sopramenzionate  trasmettono
d'ufficio copia della  istanza  di  concessione  di  detti  benefici,
unitamente a copia autentica del verbale sanitario. 
  6. In caso di domande di aggravamento, le commissioni mediche 
U.S.L. di  cui  al  comma  1,  debbono  trasmettere  alle  prefetture
soltanto  i  verbali  di  accertamento   sanitario   che   evidenzino
variazioni  rispetto  alla   situazione   sanitaria   precedentemente
accertata. 
  7. ll soggetto convocato per gli accertamenti sanitari richiesti ai 
sensi del comma 1 puo' motivare, con idonea documentazione medica, la
propria eventuale impossibilita' a presentarsi a visita indicando  la
data in cui puo' essere effettuata  la  visita  domiciliare.  Ove  il
soggetto non sia in grado di farlo personalmente, tale impossibilita'
puo' essere motivata anche da un familiare convivente. 
  8. Nel caso di decesso del richiedente il riconoscimento dello 
status di invalido civile, di cieco civile o di  sordomuto,  relativo
anche ai procedimenti in corso alla data di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento, le commissioni  mediche  di  cui  al  comma  1,
possono, su formale istanza degli eredi,  procedere  all'accertamento
sanitario  esclusivamente  in  presenza  di   documentazione   medica
rilasciata  da  strutture  pubbliche   o   convenzionate,   in   data
antecedente al decesso, comprovanti, in modo certo, l'esistenza delle
infermita' e  tali  da  consentire  la  formulazione  di  una  esatta
diagnosi ed un compiuto e motivato giudizio medico-legale. 
    

          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          codificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Si riporta il testo dei primi quattro commi dell'art.
          11 della legge n. 537/1993, recante  interventi  correttivi
          di finanza pubblica:
             "1.  Con  regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente   legge,   si   provvede   al   riordinamento  dei
          procedimenti  in  materia  di  invalidita'  civile, cecita'
          civile e sordomutismo, sulla base dei seguenti criteri:
               a) semplificazione dei procedimenti;
               b)  distinzione  del  procedimento   di   accertamento
          sanitario   dal   procedimento  per  la  concessione  delle
          provvidenze, con attribuzione della  rispettiva  competenza
          alle commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990,
          n. 295, e ai prefetti;
               c) soppressione dei comitati provinciali di assistenza
          e   beneficenza   pubblica  e  devoluzione  delle  funzioni
          concernenti le provvidenze in favore dei minorati civili ai
          prefetti;
               d) previsione della facolta'  dell'invalido  convocato
          per   accertamenti   sanitari   di   motivare   la  propria
          impossibilita' a rispondere e di indicare la  data  in  cui
          puo' effettuarsi visita domiciliare.
             2.   L'abrogazione   delle   vigenti   norme   di  legge
          incompatibili con il regolamento  di  cui  al  comma  1  ha
          effetto  dalla  data  di  entrata in vigore del regolamento
          stesso.
             3. In attesa di una organica revisione della materia, le
          unita' sanitarie locali  competenti,  entro  il  30  giugno
          1994,  informano  il  prefetto  in  ordine alla consistenza
          numerica e allo stato delle  domande  ancora  giacenti  per
          l'ottenimento  delle  provvidenze  di  cui  al  comma  1  e
          indicano i tempi presuntivi e le misure  straordinarie  per
          lo smaltimento dell'arretrato. In caso di inottemperanza il
          prefetto nomina apposito funzionario. Il prefetto, entro il
          30 settembre 1994, invia al Ministero dell'interno apposita
          relazione  riassuntiva  circa lo stato amministrativo delle
          pratiche inerenti l'erogazione delle provvidenze.
             4. La  Direzione  generale  dei  servizi  vari  e  delle
          pensioni  di  guerra  del  Ministero  del  tesoro procede a
          verifiche programmate, da effettuare anche senza preavviso,
          con riferimento privilegiato alle zone a piu' alta densita'
          di beneficiari di pensioni, assegni e indennita'. Nel  caso
          di  accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il
          godimento dei benefici, e se il beneficiario non rinuncia a
          goderne dalla data dell'accertamento, sono  assoggettati  a
          ripetizione   tutti   i   ratei  versati  nell'ultimo  anno
          precedente la data stessa. In  tale  ultimo  caso,  ove  in
          ragione   o  sulla  base  dei  requisiti  insussistenti  il
          beneficiario   sia   stato   assunto    presso    pubbliche
          amministrazioni  o  enti  e imprese private, il rapporto di
          lavoro e' risolto di diritto a decorrere  dall'accertamento
          di insussistenza".
             -  Il  comma  2  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato, siano  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinino  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongano l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             -  Il  D.L. n. 414/1994, recante disposizioni urgenti in
          materia di differimento di termini previsti da disposizioni
          legislative,  non  e'  stato  convertito   in   legge   per
          decorrenza  dei  termini costituzionali.   Detto decreto e'
          stato sostituito dal D.L. 27 agosto 1994, n. 514, anch'esso
          non  convertito  in  legge  per  decorrenza   dei   termini
          costituzionali.  Quest'ultimo  decreto e' stato a sua volta
          sostituito dal D.L. 28 ottobre 1994, n. 601,  in  corso  di
          conversione  in  legge, il cui art. 43, che qui si riporta,
          e' pressoche' identico nella sostanza all'art. 43 del  D.L.
          n.   414/1994,   salvo  il  termine  per  l'emanazione  del
          regolamento,   fissato   in   quest'ultimo    decreto    al
          sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di entrata in
          vigore del decreto stesso:
             "Art.  43  (Disposizioni  per  il  riconoscimento  delle
          minorazioni  civili  e  per  la  concessione  dei  benefici
          economici). - 1. E'  differito  al  30  settembre  1994  il
          termine per l'emanazione del regolamento previsto dall'art.
          11,  comma  1,  della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fermi
          restando  i  criteri  ivi   indicati.   A   decorrere   dal
          sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di entrata in
          vigore del regolamento e' soppressa, altresi', ogni residua
          funzione svolta dai comitati provinciali  di  assistenza  e
          beneficenza pubblica ai sensi delle disposizioni vigenti".



    
          Note all'art. 1: 
             - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n. 
          104/1992 (Legge  quadro  per  l'assistenza,  l'integrazione
          sociale e i diritti delle persone handicappate): 
             "Art. 4 (Accertamento dell'handicap). - 1. Gli 
          accertamenti relativi alla minorazione,  alle  difficolta',
          alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente  e
          alla capacita'  complessiva  individuale  residua,  di  cui
          all'art. 3, sono effettuati dalle unita'  sanitarie  locali
          mediante le commissioni mediche di  cui  all'art.  1  della
          legge 15 ottobre 1990, n. 295, che  sono  integrate  da  un
          operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in
          servizio presso le unita' sanitarie locali". 
             - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 
          295/1990, recante modifiche ed integrazioni all'art. 3  del
          D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26  luglio  1988,  n.   291,   e   successive
          modificazioni, in  materia  di  revisione  delle  categorie
          delle minorazioni e malattie invalidanti: 
             "Art. 1. - 1. Gli accertamenti sanitari relativi alle 
          domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennita'
          d'invalidita' civile, di cui alla legge 26 maggio 1970,  n.
          381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970,
          n. 382, e successive modificazioni,  alla  legge  30  marzo
          1971, n. 118, e successive modificazioni, e alla  legge  11
          febbraio 1980,  n.  18,  come  modificata  dalla  legge  21
          novembre 1988, n. 508, nonche'  gli  accertamenti  sanitari
          relativi alle domande per usufruire di benefici diversi  da
          quelli  innanzi  indicati  sono  effettuati  dalle   unita'
          sanitarie locali, a modifica di quanto stabilito in materia
          dall'art. 3 del  decreto-legge  30  maggio  1988,  n.  173,
          convertito, con modificazioni, della legge 26 luglio  1988,
          n. 291, e dall'art. 6-bis, comma 1,  del  decreto-legge  25
          novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni. 
             2. Nell'ambito di ciascuna unita' sanitaria locale 
          operano  una  o  piu'  commissioni  mediche  incaricate  di
          effettuare gli  accertamenti.  Esse  sono  composte  da  un
          medico  specialista  in  medicina  legale  che  assume   le
          funzioni di presidente e da due medici di  cui  uno  scelto
          prioritariamente  tra  gli  specialisti  in  medicina   del
          lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i
          medici dipendenti o convenzionati  della  unita'  sanitaria
          locale territorialmente competente. 
             3. Le commissioni di cui al comma 2 sono di volta in 
          volta  integrate  con  un  sanitario   in   rappresentanza,
          rispettivamente, dell'Associazione nazionale  dei  mutilati
          ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi,  dell'Ente
          nazionale per la protezione e l'assistenza ai  sordomuti  e
          dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed
          adulti subnormali, ogni qualvolta  devono  pronunciarsi  su
          invalidi appartenenti alle rispettive categorie. 
             4. In sede di accertamento sanitario, la persona 
          interessata puo' farsi  assistere  dal  proprio  medico  di
          fiducia. 
             5. Le domande giacenti presso le commissioni mediche 
          periferiche per  le  pensioni  di  guerra  e  d'invalidita'
          civile alla data di entrata in vigore della presente  legge
          devono essere trasmesse alle commissioni di cui al comma  2
          entro trenta giorni, e devono  essere  definite  da  queste
          ultime entro un anno dalla data  della  trasmissione  degli
          atti. 
             6. Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla 
          data di entrata in vigore della presente  legge,  determina
          con proprio decreto il modello di domanda da presentare  al
          fine di ottenere l'invalidita' civile, e le caratteristiche
          della   certificazione   che   deve   essere   allegata   a
          dimostrazione della presunta invalidita'. 
             7. Copia dei verbali di visita conseguenti agli 
          accertamenti sanitari di cui  al  comma  1  sono  trasmessi
          dalle unita' sanitarie locali alla  competente  commissione
          medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidita'
          civile. Decorsi sessanta giorni dalla  data  di  ricezione,
          debitamente comprovata, di tali verbali di visita senza che
          l'anzidetta   commissione   abbia   chiesto,    indicandone
          esplicita  e  dettagliata  motivazione  medico-legale,   la
          sospensione della procedura per ulteriori accertamenti,  da
          effettuare tramite la  stessa  unita'  sanitaria  locale  o
          mediante visita diretta  dell'interessato  da  parte  della
          commissione medica periferica, i medesimi verbali di visita
          sono  trasmessi  dalle   unita'   sanitarie   locali   alla
          competente  prefettura  per   gli   ulteriori   adempimenti
          necessari per la  concessione  delle  provvidenze  previste
          dalla legge. 
             8. Contro gli accertamenti sanitari effettuati dalle 
          unita' sanitarie locali di cui al comma  1,  e  contro  gli
          eventuali accertamenti effettuati, nei casi previsti  dalla
          commissione indicata al comma 7,  gli  interessati  possono
          presentare, entro sessanta giorni dalla  notifica,  ricorso
          in carta semplice al Ministro del tesoro, che decide, entro
          centottanta giorni, sentita la commissione medica superiore
          e d'invalidita' civile, di cui all'art.  3,  comma  2,  del
          decreto-legge 30  maggio  1988,  n.  173,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.  Avverso
          la decisione del Ministro del tesoro e' ammessa  la  tutela
          giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario. 
             9. Resta ferma la competenza del Ministero del tesoro - 
          Direzione generale dei servizi vari  e  delle  pensioni  di
          guerra,  per  l'effettuazione  delle  verifiche  intese  ad
          accertare  la  permanenza  dei  requisiti  prescritti   per
          usufruire della pensione, dell'assegno  o  dell'indennita',
          di cui all'art. 3, comma 10, del  decreto-legge  30  maggio
          1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          luglio 1988, n. 291". 
             - Si riporta il testo dell'art. 11 del D.Lgs. n. 
          509/1988, recante norme per la  revisione  delle  categorie
          delle  minorazioni  e  malattie  invalidanti,  nonche'  dei
          benefici  previsti  dalla  legislazione  vigente   per   le
          medesime categorie, ai sensi dell'art. 2,  comma  1,  della
          legge 26 luglio 1988, n. 291: 
             "Art. 11. - 1. Le domande per la valutazione 
          dell'aggravamento  dell'invalidita'  e   delle   condizioni
          visive sono prese in esame dalle competenti  commissioni  a
          condizione  che  siano  corredate  da  una   documentazione
          sanitaria che comprovi le modificazioni del quadro  clinico
          preesistente. Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico
          avverso   il   giudizio    della    commissione    preposta
          all'accertamento  della  invalidita'  e  delle   condizioni
          visive, le domande di  aggravamento  sono  prese  in  esame
          soltanto dopo la definizione del ricorso stesso".