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LEGGE 24 dicembre 1993, n. 537

Interventi correttivi di finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
Testo in vigore dal:  17-8-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

Previdenza e assistenza
1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sulla base dei seguenti criteri:
a) semplificazione dei procedimenti;
b) distinzione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e ai prefetti;
c) soppressione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e devoluzione delle funzioni concernenti le provvidenze in favore dei minorati civili ai prefetti;
d) previsione della facoltà dell'invalido convocato per accertamenti sanitari di motivare la propria impossibilità a rispondere e di indicare la data in cui può effettuarsi visita domiciliare.
2. L'abrogazione delle vigenti norme di legge incompatibili con il regolamento di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.
3. In attesa di una organica revisione della materia, le unità sanitarie locali competenti, entro il 30 giugno 1994, informano il prefetto in ordine alla consistenza numerica e allo stato delle domande ancora giacenti per l'ottenimento delle provvidenze di cui al comma 1 e indicano i tempi presuntivi e le misure straordinarie per lo smaltimento dell'arretrato. In caso di inottemperanza il prefetto nomina apposito funzionario. Il prefetto, entro il 30 settembre 1994, invia al Ministero dell'interno apposita relazione riassuntiva circa lo stato amministrativo delle pratiche inerenti l'erogazione delle provvidenze.
4.
(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 GIUGNO 1996, N. 323, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1996, N. 425 ))
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5. Con decorrenza dal 1 gennaio 1994, ferma restando la vigente disciplina in materia di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, spetta, per quelle di importo pari o inferiore a lire 1.000.000 lorde mensili, un ulteriore aumento corrispondente allo scostamento tra il valore di 3,5 punti percentuali di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e il valore accertato della variazione dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT per l'anno 1993 rispetto all'anno precedente. Le pensioni il cui ammontare risulti compreso tra lire 1.000.000 lorde mensili e tale importo maggiorato del predetto aumento sono aumentate fino a raggiungere l'importo maggiorato. Con decorrenza dalla predetta data del 1 gennaio 1994 è corrispondentemente aumentato l'importo mensile del trattamento minimo di pensione. Per l'anno 1994, a decorrere dal 1 luglio, sono attribuiti gli aumenti dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 9-quater, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59.
6. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, va interpretata nel senso che anche per le pensioni ivi previste, ai fini del mantenimento del maggiore trattamento in godimento, si applica lo stesso criterio stabilito per le pensioni del regime generale dall'articolo 1, comma 8, del predetto decreto-legge n. 409 del 1990.
7. Salvo quanto disposto al comma 5, ultimo periodo, la decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici stabilita dall'anno 1994, ai sensi degli articoli 1, commi 9, 9-bis, 9-ter e 9-quater; 2-bis, comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, è differita all'anno 1995. Conseguentemente, i termini del 1 gennaio 1994 e del 31 dicembre 1993, di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 409 del 1990, sono differiti al 1 gennaio 1995 e al 31 dicembre 1994.
8. I termini del 1 maggio e del 1 novembre, di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono rispettivamente fissati al 1 luglio ed al 1 gennaio dell'anno successivo, fatta esclusione per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità nel corso del 1993 e ne ottengono il trattamento con decorrenza entro il 1994, per i quali continuano ad operare i termini previsti dal predetto articolo 1, comma 2-bis.
9. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituito dai seguenti:
"6. Le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive con esclusione delle eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo, non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza, e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro.
6-bis. Le quote delle pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo vigente nelle rispettive gestioni, non sono cumulabili con il reddito da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza del reddito stesso, senza obbligo di cancellazione dagli elenchi previdenziali ed assistenziali. Le predette pensioni sono incumulabili nella loro interezza con i redditi da lavoro dipendente".
10. Il comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituito dal seguente:
"8. Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se più favorevole".
11. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335.
12. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335.
13. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335.
14. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335.
15. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335.
16. Con effetto dal 1 gennaio 1994, fermi restando i requisiti concessivi prescritti dalla vigente normativa in materia di pensionamento anticipato rispetto all'età stabilita per la cessazione dal servizio ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, nei confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con un'anzianità contributiva inferiore a trentacinque anni, escluse le cause di cessazione dal servizio per invalidità, l'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo le percentuali di cui alla allegata Tabella A.
17. Per il 1994 il termine del 1 settembre, di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è fissato a tutti gli effetti al 24 dicembre. Per il personale ispettivo, direttivo, docente e amministrativo tecnico ausiliario (A.T.A.) della scuola il predetto termine rimane immutato, mentre per il personale delle accademie di belle arti e d'arte drammatica e per i conservatori di musica il termine stesso è fissato al 1 novembre e per quello dell'Accademia nazionale di danza al 1 ottobre.
18. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché alle altre categorie di dipendenti iscritte alle predette forme di previdenza, esclusi i soggetti la cui domanda di pensionamento sia stata accolta prima del 15 ottobre 1993 dalle competenti amministrazioni.
19. È fatta salva, per coloro che abbiano presentato domanda di collocamento in pensione successivamente al 31 dicembre 1992 e che ne facciano domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la possibilità di revocarla ovvero, qualora cessati dal servizio, di essere riammessi con la qualifica e con l'anzianità di servizio maturata all'atto del collocamento a riposo, con facoltà di riscattare il periodo scoperto ai fini della previdenza e della quiscenza secondo aggiornati criteri attuariali.
20. I competenti organi dell'Amministrazione devono deliberare sulle domande di revoca delle dimissioni ovvero sulle domande di riassunzione entro trenta giorni dalla loro presentazione da parte degli interessati.
21. I dipendenti di enti pubblici iscritti a fondi esclusivi utilizzati per distacchi sindacali non retribuiti hanno facoltà di mantenere l'iscrizione a detti fondi con onere contributivo a carico dell'assicurato anche per la parte di competenza dell'ente qualora questo sia tenuto alla contribuzione.
22. L'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, il trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al comma 3 dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione. (5)
23. La disposizione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui agli articoli 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, l'indennità ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale è dovuta nella misura fissa di lire 800 giornaliere. A decorrere dal 1 gennaio 1993, ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione non è dovuta l'indennità ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti le novanta di trattamento speciale. Per i predetti lavoratori le giornate accreditabili ai fini pensionistici sono calcolate sulla base della vigente disciplina ancorché si tratti di giornate non lavorate né indennizzate. (8)
24. Nel comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: " entro determinati tetti stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro".
25. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il periodo di preavviso previsto alla lettera c) del comma 2 del predetto articolo 1, per le domande di cessazione dal servizio presentate anteriormente al 19 settembre 1992, inizia a decorrere dalla data di presentazione delle domande stesse.
26. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV) non è più obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente nei confronti di veterinari, già obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto.
Gli obblighi relativi al pagamento dei contributi e alla comunicazione di cui all'articolo 19 della citata legge n. 136 del 1991, dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione debbono essere adempiuti, salvo il caso di scadenza posteriore, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino al medesimo termine, per i contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo non si applicano le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli articoli 19 e 20 della citata legge n. 136 del 1991.
27. In attesa di un'organica revisione del sistema di finanziamento della previdenza sociale in agricoltura e del sistema delle agevolazioni contributive per le imprese agricole, il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
"5. I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 25 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995 e del 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996. I predetti premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono fissati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996.
5-bis. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento.
5-ter. Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro".
28. La riduzione contributiva di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1 marzo 1984, n. 64, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, fermi restando i limiti di durata ivi previsti, è fissata nella misura del 40 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995 e del 20 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996. Alla riduzione contributiva si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n.
67, come sostituito dal comma 27 del presente articolo, e gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 30.
30. Le maggiori agevolazioni e le riduzioni contributive di cui ai commi 27 e 28 sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
31. Per fronteggiare l'emergenza occupazionale è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un fondo per l'occupazione, con una dotazione di lire 580 miliardi per il 1994 e di lire 330 miliardi a decorrere dal 1995. Il fondo è destinato ad interventi da definirsi con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; gli interventi possono riguardare anche le finalità di cui al decreto- legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, il cui ambito di applicazione è esteso a tutte le aree depresse. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei proventi assicurati dal comma 34 del presente articolo.
32. La somma di lire 580 miliardi, prevista al comma 31 è integrata di lire 50 miliardi, destinati ad incentivi alle assunzioni di giovani dai diciotto ai trentadue anni di età da parte di piccole imprese ed imprese artigiane, ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988.
33. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 38 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è ridotta, per l'anno 1994, di lire 50 miliardi.
34. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze determina i criteri e le modalità di effettuazione di ogni lotteria nazionale ad estrazione istantanea, sulla base delle disposizioni contenute nella legge 26 marzo 1990, n. 62, e del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183.
35. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite".
36. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, è sostituito dal seguente:
"2. Per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea si applicano le norme vigenti in materia di distribuzione e di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali".
37. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, è prorogato sino al completo impiego delle risorse disponibili nel Fondo stesso.
38. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i lavoratori andati in pensione successivamente al 31 dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994, il predetto limite di reddito è elevato a cinque volte il trattamento minimo";
b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1993".
39. Le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), su proposta del suddetto Istituto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria interessata, saranno rivalutate, con effetto dal 1 luglio 1994, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale rivalutazione dovrà essere effettuata in base a criteri compatibili con l'equilibrio finanziario dell'Istituto, quale risulta una volta detratti gli importi di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. I relativi oneri saranno posti ad esclusivo carico della gestione INPDAI.

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla L.
8 agosto 1994, n. 489 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni di cui al comma 29 dell'articolo 11 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, si interpretano nel senso che la loro applicazione decorre dal 1 ottobre 1993. "
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8-10 giugno 1994, n. 240
(in G.U. 1a s.s. 15/6/1994, n. 25) dichiara l'illegittimità
costituzionale "dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), nella parte in cui
- nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.-l. 12 settembre
1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria
e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari
settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),
convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati nei commi
precedenti - prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento
di esse nell'importo spettante alla data indicata,fino ad assorbimento
negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica".
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AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale con sentenza 4-13 luglio 1994, n. 288 (in G.U. 1a s.s. 20/7/1994, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 23, primo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), in relazione al tempo successivo alla data di entrata in vigore della legge citata n. 160 del 1988".