stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 1988, n. 509

Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonchè dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291.

note: Entrata in vigore del decreto: 11/12/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2011)
nascondi
Testo in vigore dal:  11-12-1988

Art. 11

1. Le domande per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidità e delle condizioni visive sono prese in esame dalle competenti commissioni a condizione che siano corredate da una documentazione sanitaria che comprovi le modificazioni del quadro clinico preesistente. Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione preposta all'accertamento della invalidità e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso.