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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 26 ottobre 1994, n. 682

Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/12/1994
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Testo in vigore dal: 29-12-1994
                             IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "nuove  norme  in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 24,  comma  4,  il
quale  prevede  che  le  singole  amministrazioni  hanno l'obbligo di
individuare mediante regolamenti le categorie di documenti  sottratti
all'accesso;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352,  ed  in particolare l'art. 8 che disciplina i casi di esclusione
dal diritto di accesso;
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la nota del 17 dicembre 1993 con cui e'  stato  trasmesso  il
parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di
cui  all'art.  27  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso nella
seduta del 23 novembre 1993;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 4 luglio 1994;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'art.  17,  comma  3, della citata legge n. 400/1988 (nota
prot. n. 2693 dell'11 ottobre 1994);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1. Le categorie di documenti formati o  comunque  rientranti  nella
disponibilita'  del  Ministero  per  i  beni  culturali e ambientali,
sottratti al diritto di accesso ai sensi dell'art. 24, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica  27  giugno  1992,  n.  352,  sono  individuate  dal
presente regolamento.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il rinvio.   Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note al titolo:
             - Si trascrive il testo  dell'art.  24  della  legge  n.
          241/1990,  recante  nuove  norme in materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi:
             "Art.  24.  -  1. Il diritto di accesso e' escluso per i
          documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12
          della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonche'  nei  casi  di
          segreto  o  di  divieto di divulgazione altrimenti previsti
          dall'ordinamento.
             2.  Il  Governo  e' autorizzato ad emanare, ai sensi del
          comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le
          modalita' di esercizio del diritto di accesso e  gli  altri
          casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla
          esigenza di salvaguardare:
               a)  la  sicurezza,  la difesa nazionale e le relazioni
          internazionali;
               b) la politica monetaria e valutaria;
               c) l'ordine pubblico e la  prevenzione  e  repressione
          della criminalita';
               d)  la  riservatezza  di  terzi,  persone,  gruppi  ed
          imprese, garantendo peraltro agli  interessati  la  visione
          degli  atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui
          conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro
          interessi giuridici.
             3. Con i  decreti  di  cui  al  comma  2  sono  altresi'
          stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai
          dati  raccolti  mediante  strumenti informatici avvenga nel
          rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
             4.  Le  singole  amministrazioni  hanno   l'obbligo   di
          individuare  con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i
          sei mesi successivi, le  categorie  di  documenti  da  esse
          formati  o  comunque  rientranti  nella loro disponibilita'
          sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
             5. Restano ferme le disposizioni  previste  dall'art.  9
          della   legge  1  aprile  1981,  n.  121,  come  modificato
          dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668,  e  dalle
          relative   norme   di   attuazione,   nonche'   ogni  altra
          disposizione attualmente vigente che  limiti  l'accesso  ai
          documenti amministrativi.
             6.  I  soggetti  indicati nell'art. 23 hanno facolta' di
          differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
          conoscenza di essi possa impedire o  gravemente  ostacolare
          lo  svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque
          ammesso l'accesso agli atti  preparatori  nel  corso  della
          formazione  dei  provvedimenti  di  cui  all'art. 13, salvo
          diverse disposizioni di legge".
             - Si trascrive il testo dell'art. 8 del regolamento  per
          la  disciplina  delle  modalita' di esercizio e dei casi di
          esclusione   del   diritto   di   accesso   ai    documenti
          amministrativi,  in attuazione dell'art. 24, comma 2, della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia
          di' procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai
          documenti   amministrativi,   approvato   con   D.P.R.   n.
          352/1992:
             "Art. 8. -  1.  Le  singole  amministrazioni  provvedono
          all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4,
          della  legge  7  agosto  1990, n. 241, con l'osservanza dei
          criteri fissati nel presente articolo.
             2.  I documenti non possono essere sottratti all'accesso
          se  non  quando  essi  siano  suscettibili  di  recare   un
          pregiudizio  concreto  agli interessi indicati nell'art. 24
          della legge 7 agosto 1990, n. 241. I  documenti  contenenti
          informazioni  connesse  a  tali  interessi sono considerati
          segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale  connessione.
          A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria
          di  documenti,  anche  l'eventuale  periodo di tempo per il
          quale essi sono sottratti all'accesso.
             3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti
          all'accesso ove sia sufficiente far ricorso  al  potere  di
          differimento.
             4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge
          7  agosto  1990,  n.  241,  riguardano  tipologie  di  atti
          individuati con criteri  di  omogeneita'  indipendentemente
          dalla loro denominazione specifica.
             5.  Nell'ambito  dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i
          documenti   amministrativi   possono    essere    sottratti
          all'accesso:
               a)  quando,  al  di  fuori  delle ipotesi disciplinate
          dall'art. 12 della legge 24 ottobre  1977,  n.  801,  dalla
          loro  divulgazione  possa  derivare una lesione specifica e
          individuata,  alla  sicurezza  e  alla  difesa   nazionale,
          nonche'  all'esercizio  della  sovranita'  nazionale e alla
          continuita'   e   alla    correttezza    delle    relazioni
          internazionali,  con  particolare  riferimento alle ipotesi
          previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;
               b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai  processi  di
          formazione,   di   determinazione  e  di  attuazione  della
          politica monetaria e valutaria;
               c) quando  i  documenti  riguardino  le  strutture,  i
          mezzi,  le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
          strumentali  alla   tutela   dell'ordine   pubblico,   alla
          prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
          particolare riferimento alle tecniche  investigative,  alla
          identita'  delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
          beni e delle persone coinvolte,  nonche'  all'attivita'  di
          polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
               d)  quando i documenti riguardino la vita privata o la
          riservatezza di persone  fisiche,  di  persone  giuridiche,
          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
          agli   interessi   epistolare,   sanitario,  professionale,
          finanziario, industriale e  commerciale  di  cui  siano  in
          concreto  titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
          all'amministrazione   dagli   stessi   soggetti   cui    si
          riferiscono.  Deve comunque essere garantita ai richiedenti
          la visione degli atti dei  procedimenti  amministrativi  la
          cui  conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
          loro stessi interessi giuridici".
          Note alle premesse:
             - Per i testi dell'art. 24,  comma  4,  della  legge  n.
          241/1990  e  dell'art. 8 del D.P.R. n. 352/1992, si veda in
          nota al titolo.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della  loro  emanazione.  Ai  sensi  del
          comma  4  dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti,
          che devono recare la denominazione  di  "regolamento"  sono
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  Per l'art. 24, comma 4, della legge n. 241/1990 e per
          l'art. 8 del D.P.R. n. 352/1992 si  rimanda  alla  nota  al
          titolo.