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DECRETO-LEGGE 23 settembre 1994, n. 547

Interventi urgenti a sostegno dell'economia.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/9/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 1994, n. 644 (in G.U. 23/11/1994, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
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Testo in vigore dal: 11-9-1999
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  sostenere  ed
incentivare  il  processo  di  sviluppo  dell'economia  con  adeguati
strumenti di intervento volti ad incrementare la  domanda  globale  e
l'occupazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 settembre 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri   del   tesoro   e   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  della  difesa,  delle  risorse  agricole,
alimentari e  forestali,  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,  per  la
funzione pubblica e gli affari regionali e per  i  beni  culturali  e
ambientali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
               Interventi a sostegno dell'occupazione 
  1. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a  sostegno
dell'occupazione,  le  amministrazioni  competenti  provvedono   alla
tempestiva  programmazione   delle   risorse   finanziarie   comunque
rispettivamente disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine: 
    a) il fondo per il concorso nel pagamento degli  interessi  sulle
operazioni di credito a favore delle  imprese  artigiane,  costituito
presso la Cassa per  il  credito  alle  imprese  artigiane  ai  sensi
dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come  sostituito
dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685,  e'  ulteriormente
incrementato di lire 100 miliardi per  ciascuno  degli  anni  1995  e
1996; 
    b) il fondo di rotazione per la promozione e  lo  sviluppo  della
cooperazione, di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985,  n.
49, e' ulteriormente integrato dell'importo di lire 50  miliardi  per
ciascuno degli anni 1995 e 1996; 
    c) la dotazione del fondo  contributi  per  l'acquisto  di  nuove
macchine utensili di cui al primo comma dell'articolo 3  della  legge
28 maggio 1973, n. 295, e' ulteriormente  integrata  della  somma  di
lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996; 
    d) il fondo per la ricerca applicata di cui all'articolo 1  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' ulteriormente integrato della somma
di lire 250 miliardi per l'anno 1995  e  di  lire  300  miliardi  per
l'anno 1996, di cui il 30 per cento riservato alle  piccole  e  medie
imprese individuate ai sensi del decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato  1  giugno  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993, e il 40 per cento  alle
imprese operanti nelle aree di cui agli obiettivi numeri 1, 2 e 5- b)
del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20  luglio  1993;
((4)) 
    e) il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio  1982,
n. 46, e' ulteriormente integrato della somma di  lire  50  miliardi,
per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per  la  copertura  degli  oneri
derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5
ottobre 1991, n. 317; 
    f) il fondo di dotazione della sezione speciale  per  il  credito
alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con
decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  15  dicembre
1947, n. 1421,  ratificato  con  legge  5  gennaio  1953,  n.  30,  e
successive modificazioni, e' ulteriormente integrato degli importi di
lire 63.458 milioni per l'anno 1994 e  di  lire  60.000  milioni  per
l'anno 1995. 
    g) il fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n.  399,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e' incrementato per l'anno 1994 di lire 50 miliardi. Al
relativo onere si provvede mediante riduzione di pari  importo  dello
stanziamento iscritto al capitolo 7563 dello stato di previsione  del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno
1994,    all'uopo    intendendosi     corrispondentemente     ridotta
l'autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo  7
del  decreto-legge  1  aprile   1989,   n.   120,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181. 
  2. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a  sostegno
dell'occupazione, il Ministero delle risorse agricole,  alimentari  e
forestali  provvede  alla  tempestiva  programmazione  delle  risorse
finanziarie comunque disponibili per il  triennio  1994-1996.  A  tal
fine, per la prosecuzione del programma di opere irrigue di rilevanza
nazionale, individuate ai sensi e per  gli  effetti  dell'articolo  1
della legge 7 febbraio 1992, n. 140, e' autorizzata l'ulteriore spesa
di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. E' abrogato
l'articolo 2 della legge 4 giugno 1984, n. 194. 
  3. Al complessivo  onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
articolo, salvo quanto previsto dal comma 1, lettera g),  pari  a  L.
63.458.000.000 per l'anno 1994, a lire 710 miliardi per  l'anno  1995
ed a  lire  700  miliardi  per  l'anno  1996,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1994-1996,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando, per
l'anno 1994, parte  dell'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
tesoro, per gli anni 1995 e 1996  quanto  a  lire  310  miliardi  per
l'anno 1995 e a lire 250 miliardi per l'anno  1996,  l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, quanto  a  lire  100  miliardi  per
ciascuno  degli  anni  1995  e  1996,  l'accantonamento  relativo  al
Ministero delle risorse agricole, alimentari e  forestali,  quanto  a
lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996 l'accantonamento
relativo   al   Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato e quanto a lire 250 miliardi per l'anno  1995  ed  a
lire 300 miliardi  per  l'anno  1996,  l'accantonamento  relativo  al
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 
Il Ministro del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti  per  l'attuazione  del
presente decreto. 
  4. Nel territorio della provincia di Bolzano le disposizioni di cui
al terzo comma dell'articolo 10  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si applicano  anche  nei  casi  di
assunzione diretta di lavoratori di cui agli articoli 11 e  19  della
legge  29  aprile  1949,  n.  264,  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni. 
    
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art.  9,  comma
4, lettera a)) che "A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2" sono abrogate le parole
"di cui il 30 per cento" fino alla fine della lettera d) del presente
decreto.