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DECRETO-LEGGE 21 maggio 1994, n. 300

Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-5-1994.
Decreto-Legge convertito dalla L. 16 luglio 1994, n. 453 (in G.U. 20/07/1994, n.168).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/2004)
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal: 8-11-2000
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerato che il 12 giugno 1994 devono svolgersi le elezioni  dei
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo; 
  Considerato che con decreto del Ministro dell'interno  in  data  15
marzo 1994 le consultazioni per l'elezione diretta dei  sindaci,  dei
presidenti della provincia e dei  consigli  comunali,  provinciali  e
circoscrizionali, da tenersi nel periodo compreso tra il 15 maggio ed
il 15 giugno del corrente anno, sono state fissate per il  giorno  di
domenica 12  giugno  1994  e  che  il  relativo  eventuale  turno  di
bollottaggio e' stato stabilito per la giornata di domenica 26 giugno
1994; 
  Ritenuta, pertanto,  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
disporre il contemporaneo svolgimento delle operazioni relative  alle
suindicate elezioni del Parlamento europeo con quelle  relative  alle
elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni  a
statuto speciale,  e  alle  elezioni  dirette  dei  presidenti  della
provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e  comunali,  anche
se disciplinate da norme regionali; 
  Visto l'articolo 51 della legge 24 gennaio  1979,  n.  18,  recante
norme per la elezione dei rappresentanti  dell'Italia  al  Parlamento
europeo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 maggio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'interno, di  concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e
giustizia; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il contemporaneo svolgimento delle elezioni  dei  rappresentanti
dell'Italia al  Parlamento  europeo  con  le  elezioni  dei  consigli
regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale,  con
le elezioni dirette dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei
consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentati  da  norme
regionali,  e'  disciplinato,  limitatamente  al   primo   turno   di
votazione, dalle seguenti disposizioni, ferma restando per  il  resto
la vigente normativa relativa alle singole consultazioni: 
    a) le operazioni previste dell'articolo 32, primo  comma,  numeri
2),  3)  e  4),  del  testo  unico  delle  leggi  per  la  disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e  la  revisione  delle  liste
elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  20
marzo 1967, n. 223, cosi' come modificato dall'articolo 2 della legge
7 febbraio 1979, n. 40, e dall'articolo  9  della  legge  16  gennaio
1992,  n.  15,  debbono  essere  ultimate  non  oltre  la   data   di
pubblicazione  del   manifesto   recante   l'annuncio   dell'avvenuta
convocazione dei comizi per la elezione  del  Parlamento  europeo.  I
termini per il compimento delle operazioni previste dal  primo  comma
dell'articolo 33 del citato testo unico, approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 223 del 1967,  cosi'  come  sostituito
dall'articolo 18 della legge 8 marzo 1975,  n.  39,  decorrono  dalla
data di pubblicazione del manifesto anzidetto; 
    b)  per  la  spedizione  della  cartolina-avviso  agli   elettori
residenti all'estero si osservano le modalita' ed i termini  indicati
nell'articolo 50 della legge 24 gennaio 1979, n. 18; 
    c) (( LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 8 SETTEMBRE 2000, N. 299 )); 
    d) per l'accertamento del buono stato  del  materiale  occorrente
per l'arredamento  delle  sezioni  si  osservano  i  termini  di  cui
all'articolo 33 del testo unico, cosi' come modificato  dall'articolo
1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e  dall'articolo  1,  comma  1,
lettera p),del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 ; 
    e) per la nomina dei componenti gli uffici elettorali di sezione,
per la costituzione dei seggi, per  le  operazioni  preliminari  alla
votazione e per gli orari della votazione si applicano le norme delle
leggi 8 marzo 1989, n. 95, 21 marzo 1990, n. 53, e del testo unico; 
    f) il seggio, dopo che siano  state  ultimate  le  operazioni  di
riscontro dei votanti per tutte  le  consultazioni  che  hanno  avuto
luogo,  procede  alla  formazione  dei  plichi  contenenti  gli  atti
relativi a tali operazioni, nonche'  le  schede  avanzate.  I  plichi
devono essere rimessi, contemporaneamente, prima che  abbiano  inizio
le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al pretore del
circondario  che  ne  rilascia  ricevuta.  Effettuate  le   anzidette
operazioni, il  seggio  da'  inizio  alle  operazioni  di  scrutinio,
iniziando da quelle relative alla elezione del Parlamento europeo. 
  2. Lo  scrutinio  per  le  elezioni  dei  consigli  regionali,  ivi
comprese  le  regioni  a  statuto  speciale,  dei  presidenti   della
provincia, dei sindaci e  dei  consigli  provinciali  e  comunali  ha
inizio alle ore 14 del lunedi' successivo  al  giorno  di  votazione,
dando la  precedenza  allo  spoglio  delle  schede  per  le  elezioni
regionali e poi,  senza  interruzione,  di  quelle  per  la  elezione
diretta dei presidenti della provincia,  dei  sindaci,  dei  consigli
provinciali e comunali.